{"id":318,"date":"2008-09-02T23:17:07","date_gmt":"2008-09-02T21:17:07","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/nuovosito\/2008\/09\/02\/224-69-le-coppie-gay-europee-e-la-direttiva-38-2004\/"},"modified":"2019-04-23T19:28:11","modified_gmt":"2019-04-23T17:28:11","slug":"224-69-le-coppie-gay-europee-e-la-direttiva-38-2004","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=318","title":{"rendered":"Le coppie gay europee e la direttiva 38\/2004"},"content":{"rendered":"<p>\u00c8 stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo il decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2004\/38 della Comunit\u00e0 Europea, relativa al diritto dei cittadini dell&#8217;Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.<br \/>\n\u00c8 stata elaborata durante gli anni del governo Berlusconi e vi ha contribuito l&#8217;allora ministero alle politiche comunitarie Rocco Buttiglione. La libera circolazione dei cittadini europei da un paese all&#8217;altro \u00e8 uno dei cardini sui quali si basano gli accordi comunitari. Gli spostamenti possono avvenire per vari motivi: per poter intraprendere un nuovo lavoro, per studiare oppure per vivere in un altro paese europeo una volta che si \u00e8 andati in pensione. Naturalmente il cittadino europeo che si sposta ha il diritto di portare con s\u00e8 i propri familiari, e questo \u00e8 un aspetto sul quale si \u00e8 molto dibattuto viste le disparit\u00e0 sul concetto di <strong>famiglia<\/strong> che ci sono da un paese all&#8217;altro.<\/p>\n<p>Nella maggioranza dei paesi europei, come noto, le coppie omosessuali sono considerate famiglia, con varie modalit\u00e0 che variano da paese a paese. L&#8217;Italia, ancor oggi, non permette a due persone omosessuali di poter ufficializzare in alcun modo la propria relazione e questo mette i gay e le lesbiche su un piano di oggettiva inferiorit\u00e0 rispetto agli altri cittadini.<br \/>\nAd esempio, se un italiano eterosessuale che lavora per una multinazionale \u00e8 trasferito alla sede di New York anche al coniuge verr\u00e0 concesso il permesso di soggiorno e dunque si potr\u00e0 trasferire senza problemi, ma per il cittadino italiano omosessuale e il\/la compagno\/a questo \u00e8 impossibile, in quanto non si pu\u00f2 produrre alcuna certificazione che attesti la relazione e dunque l&#8217;immigrazione statunitense non rilascer\u00e0 il visto per il partner. Rimanendo in ambito europeo \u00e8 importante sottolineare che l&#8217;implementazione delle Direttive \u00e8 un atto dovuto. Infatti anche l&#8217;Irlanda e l&#8217;Austria (tra i pochi rimasti che ancora\u00a0 non hanno una normativa sulle coppie di fatto) hanno gi\u00e0 recepito la Direttiva 38 e dunque rilasciano permesso e carta di soggiorno per il partner, anche se dello stesso sesso, in conformit\u00e0 con &#8220;il divieto di discriminazione contemplato nella Carta gli Stati membri e senza operare tra i beneficiari della stessa alcuna discriminazione fondata su motivazioni quali sesso (&#8230;) o tendenze sessuali.&#8221;<\/p>\n<p><strong>Il \u2018coniuge&#8217;<\/strong><br \/>\nIl testo italiano di recepimento della Direttiva all&#8217;art. 2 specifica che per &#8220;familiare&#8221; si intende &#8220;il coniuge&#8221; oppure &#8220;il partner che abbia contratto con il cittadino dell&#8217;Unione un&#8217;unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l&#8217;unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante.&#8221; Gi\u00e0 questo punto pone un quesito interessante riguardante il \u2018coniuge&#8217;: se un tedesco che ha lavorato e contratto matrimonio in Canada con un canadese vuole venire a vivere in Italia, il nostro paese concede il permesso di soggiorno anche al suo sposo canadese? C&#8217;\u00e8 da ricordare che la Corte di Giustizia europea ha gi\u00e0 affermato il fatto che la libera circolazione \u00e8 uno dei diritti fondamentali dei cittadini dell&#8217;UE, per cui l&#8217;Italia non pu\u00f2 impedire al suddetto tedesco di poter venire a vivere qui, e certamente non lo pu\u00f2 costringere a separarsi dalla persona con la quale \u00e8 sposata. Ma andiamo avanti.<\/p>\n<p>La <strong>&#8220;relazione stabile debitamente attestata&#8221; <\/strong><br \/>\nIl seguente art. 3 poi specifica che ci sono anche altri &#8220;aventi diritto&#8221;, oltre a quelli elencati dall&#8217;art. 2. Il decreto &#8220;si applica a qualsiasi cittadino dell&#8217;Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza&#8221; e che, &#8220;senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione&#8221;, lo Stato membro ospitante deve agevolare l&#8217;ingresso e il soggiorno anche a chi &#8220;\u00e9 a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell&#8217;Unione&#8221;. Anche al &#8220;partner con cui il cittadino dell&#8217;Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell&#8217;Unione.&#8221; L&#8217;effetto pi\u00f9 macroscopico di questa nuova legge sar\u00e0 che dall&#8217;11 di aprile in poi un cittadino europeo che ha una relazione stabile e attestata anche con un cittadino extracomunitario avr\u00e0 la possibilit\u00e0 di trasferirsi in Italia col proprio partner, mentre gli stessi italiani che sono nella stessa identica situazione (partner non europeo) si vedranno negata tale possibilit\u00e0. Su questo punto per\u00f2 il recepimento italiano creer\u00e0 problemi: se ad esempio un francese ha vissuto e lavorato per anni in Gran Bretagna e ha un&#8217;unione civile &#8220;attestata&#8221; dalle autorit\u00e0 inglesi (dunque da uno Stato diverso dal suo) ci\u00f2 si traduce in una limitazione alla libert\u00e0 di movimento col partner. Da notare infatti che il testo originale della direttiva (quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunit\u00e0 europee n. L 158 del 30 aprile 2004) parlava semplicemente di &#8220;relazione debitamente attestata&#8221; e che l&#8217;aggiunta che tale attestazione deve e essere fatta &#8220;dallo Stato del cittadino dell&#8217;Unione&#8221; esiste solo nel testo italiano.<\/p>\n<p>I <strong>&#8220;motivi di ordine pubblico&#8221; <\/strong><br \/>\nNei casi sopra descritti il diritto di ingresso e di soggiorno non \u00e8 automatico ma ogni Stato membro ospitante deve effettuare un &#8220;esame approfondito della situazione personale e giustifica l&#8217;eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.&#8221; Elencando le possibili &#8220;limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno&#8221; l&#8217;art. 20 del decreto italiano prevede che &#8220;Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell&#8217;Unione e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, pu\u00f2 essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.&#8221; Questi provvedimenti vanno &#8220;adottati nel rispetto del principio di proporzionalit\u00e0 ed in relazione a comportamenti della persona, che rappresentino una minaccia concreta e attuale tale da pregiudicare l&#8217;ordine pubblico e la sicurezza pubblica. L&#8217;esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l&#8217;adozione di tali provvedimenti.&#8221;<\/p>\n<p><strong>Da notare ora un&#8217;altra cosa<\/strong>: il testo originale della Direttiva pubblicato sulla gazzetta europea (art. 27, comma 2) continuava specificando che &#8220;Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della societ\u00e0. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione.&#8221; Questo paragrafo \u00e8 \u2018scomparso&#8217; dalla versione italiana. Perch\u00e9?<br \/>\nGli italiani con meno diritti degli stranieri<br \/>\nQuello che succede con questo recepimento \u00e8 che, dall&#8217;11 aprile in poi, giorno di entrata in vigore della legge, sar\u00e0 quindi possibile a un partner extracomunitario ricongiungersi a un cittadino Ue. Ma continuer\u00e0 ad essere impedito a un italiano di farsi raggiungere nel suo stesso paese dal suo partner. Un gran bel caso di palese discriminazione questa volta messa in atto da uno Stato verso i suoi stessi cittadini, quando omosessuali: impossibilitati a sposarsi, come in Spagna o Olanda, e impossibilitati a poter contrarre un&#8217;Unione civile, come in Gran Bretagna. Impossibilitati perfino a vedersi riconosciuta come semplice \u2018coppia di fatto&#8217; convivente, come sarebbe nelle intenzioni dei DiCo, provvedimento di basso profilo che ha tentato di mettere fine a qualche discriminazione ma contro il quale si \u00e8 scatenata tutta l&#8217;intransigente intolleranza dei vertici della chiesa e di gran parte della vecchia classe politica che ci governa. E grazie alla quale siamo ormai rimasti l&#8217;unico tra i sei paesi fondatori della Comunit\u00e0 Europea che dalla stessa attinge in a<br \/>\nbbondanza fondi e finanziamenti, ma continua a negare a parte dei propri cittadini quei diritti civili che gi\u00e0 tutti gli altri paesi riconoscono. Non \u00e8, crediamo, niente di cui andare orgogliosi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Allegati<\/h3>\n<p><a href=\"files\/dlgs 30_2007_taddeucci direttiva.doc\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">dlgs 30_2007_taddeucci direttiva.doc<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c8 stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo il decreto legislativo di attuazione della [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[70],"tags":[],"class_list":["post-318","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diritti-lgbti-nel-mondo"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/318","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=318"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/318\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3050,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/318\/revisions\/3050"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=318"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=318"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=318"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}