{"id":309,"date":"2008-08-13T22:03:36","date_gmt":"2008-08-13T20:03:36","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/nuovosito\/2008\/08\/13\/215-532-matrimonio-gay-non-trascrivibile\/"},"modified":"2019-04-23T19:28:12","modified_gmt":"2019-04-23T17:28:12","slug":"215-532-matrimonio-gay-non-trascrivibile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=309","title":{"rendered":"Matrimonio gay non trascrivibile"},"content":{"rendered":"<p> I giudici della Corte d&#8217;Appello di Roma hanno rigettato il reclamo proposto da due cittadini italiani dello stesso sesso che avevano impugnato il decreto con il quale il Tribunale di Latina aveva negato loro la trascrizione nei registri dello stato civile del comune di Latina dell&#8217;atto di matrimonio celebrato dalla coppia in Olanda. La vertenza, decisa nel giugno 2006 ma resa nota in questi giorni dal sito <a href=\"http:\/\/www.personaedanno.it\/\">http:\/\/www.personaedanno.it\/<\/a> , riveste grande importanza in considerazione delle valutazioni giuridiche e sociali che i giudici romani hanno effettuato.\u00a0  <\/p>\n<p> La Corte &#8211; pur riconoscendo che il matrimonio era stato celebrato nel pieno rispetto della normativa olandese &#8211; ha stabilito che tale atto <strong>non pu\u00f2 essere trascritto<\/strong> nel registro dello stato civile italiano perch\u00e9 non presenta uno dei requisiti essenziali per la sua configurabilit\u00e0 come matrimonio nell&#8217;ordinamento interno, ovvero la diversit\u00e0 di sesso tra i coniugi. Infatti, tra i requisiti indispensabili &#8211; secondo una certa interpretazione dottrinale &#8211; per la esistenza del matrimonio nel nostro ordinamento, vi \u00e8 la diversit\u00e0 di sesso. Secondo i giudici capitolini, l&#8217;assenza di una norma espressa che qualifichi come necessaria la diversit\u00e0 di sesso tra i nubendi va spiegata con il fatto che per il legislatore del 1942, e per quello costituzionale, non sussisteva l&#8217;esigenza di alcuna specificazione in merito, essendo questa insita nella comune accezione e nella tradizione sociale e giuridica dell&#8217;istituto matrimoniale e &#8211; va aggiunto &#8211; non essendosi all&#8217;epoca neppure profilata l&#8217;ipotesi di un&#8217;estensione dell&#8217;istituto all&#8217;unione affettiva di persone dello stesso sesso. &quot;Egualmente nessun argomento in senso favorevole alla tesi prospettata dai ricorrenti pu\u00f2 essere tratto dalla rinuncia del legislatore della riforma del 1975 ad inserire tra le norme del codice l&#8217;art.83 bis, recante un definizione dell&#8217;istituto matrimoniale che espressamente fa riferimento alla diversit\u00e0 di sesso dei coniugi, dal momento che anche all&#8217;epoca non si prospettava alcuna necessit\u00e0 di esplicitare un dato sociale e normativo considerato pacifico&quot; afferma la Corte d&#8217;Appello. Quanto alla <strong>tutela<\/strong> <strong>costituzionale<\/strong> invocata dai reclamanti, osserva la Corte che il riferimento contenuto nell&#8217;art. 29 Cost. alla &quot;famiglia come societ\u00e0 naturale fondata sul matrimonio&quot; consolida il convincimento fin qui espresso in merito all&#8217;impossibilit\u00e0 di dare ingresso nel nostro sistema per via giurisprudenziale al matrimonio tra persone dello stesso sesso. Tuttavia esiste una finestra nella quale, innanzi all&#8217;aprirsi di un consapevole dibattito politico e alla presentazione di progetti di legge in materia, pu\u00f2 prospettarsi un&#8217;evoluzione interpretativa. Infatti &#8211; nota la Corte &#8211; il criterio di rapporto tra il legislatore e la realt\u00e0 sociale, indicato dalla Costituzione, non costituisce di per s\u00e9 ostacolo alla ricezione in ambito giuridico di nuove figure alle quali sia la societ\u00e0 ad attribuire il senso e il valore della esperienza &quot;famiglia&quot;. Anche se &#8211; conclude la Corte &#8211; per il momento sembra illegittimo perseguire detto fine attraverso una forzatura in via interpretativa dell&#8217;istituto matrimoniale, essendo le connotazioni di questo saldamente ancorate al diritto positivo e alla concezione sociale di cui questo costituisce tuttora univoca espressione.  <\/p>\n<p> &nbsp; <\/p>\n<p> &nbsp; <\/p>\n<p> &nbsp; <\/p>\n<p> <strong>Parla Francesco Bilotta &#8211; STRADA IN DISCESA<\/strong>  <\/p>\n<p> &nbsp; <\/p>\n<p> Per i fautori della libert\u00e0 di matrimonio e per il riconoscimento degli effetti giuridici delle unioni tra soggetti dello stesso sesso, il decreto della Corte di appello di Roma \u00e8 pi\u00f9 che <strong>incoraggiante<\/strong>. Sebbene i giudici romani abbiano confermato la non trascrivibilit\u00e0 nel registro dello stato civile dell&#8217;atto di matrimonio tra gay celebrato in altro paese dell&#8217;UE, c&#8217;\u00e8 chi avanza una lettura costruttiva della sentenza. E&#8217; l&#8217;opinione di Francesco Bilotta, professore di diritto privato all&#8217;Universit\u00e0 di Udine e Vice Presidente dell&#8217;associazione Persona e Danno.  <\/p>\n<p> &nbsp; <\/p>\n<p> <strong>D. Perch\u00e9 ritenete che la decisione della C. A. di Roma segni un&#8217;apertura alla validit\u00e0 dei matrimoni gay in Italia?<\/strong>  <\/p>\n<p> <strong>R.<\/strong> In primo luogo, il matrimonio non \u00e8 &quot;definito&quot; nella Costituzione, n\u00e9 nel codice civile e neppure nelle leggi speciali che nel tempo hanno regolamentato l&#8217;istituto. Bisogna constatare che non vi sono norme di diritto positivo da cui possa ricavarsi una nozione di matrimonio. E&#8217; importantissimo che i Giudici romani affermino che l&#8217;interprete \u00e8 chiamato ad individuare il contenuto essenziale di tale istituto con un&#8217;attenta considerazione della sua evoluzione nel contesto sociale in cui viviamo. Per far questo \u00e8 doveroso utilizzare tutti i criteri di interpretazione di cui all&#8217;art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, fra i quali il criterio evolutivo.  <\/p>\n<p> &nbsp; <\/p>\n<p> <strong>D. Cosa ne consegue? <\/strong><b><\/b> <\/p>\n<p> <strong>R. <\/strong>Che vi \u00e8 la possibilit\u00e0 di un&#8217;interpretazione evolutiva dell&#8217;istituto per allargarlo alle persone dello stesso sesso. E&#8217; la stessa Corte a ricordare che in tal senso non vi \u00e8 alcun impedimento legato all&#8217;esistenza di una norma positiva che consenta solo la celebrazione di un matrimonio tra persone di sesso diverso.\u00a0  <\/p>\n<p> &nbsp; <\/p>\n<p> <strong>D. Eppure il matrimonio nel caso concreto non \u00e8 stato registrato&#8230; <\/strong><b><\/b> <\/p>\n<p> <strong>R. <\/strong>E&#8217; vero, in quanto &#8211; secondo la Corte d&#8217;appello di Roma &#8211; nel caso dell&#8217;unione dei due ragazzi di Latina non era presente uno dei requisiti ritenuti essenziali per la sua configurabilit\u00e0 come matrimonio nell&#8217;ordinamento interno, ossia la diversit\u00e0 di sesso tra i coniugi.\u00a0  <\/p>\n<p> &nbsp; <\/p>\n<p> <strong>D. Ma se non c&#8217;\u00e8 alcuna norma di diritto positivo che dice una cosa simile come fa il giudice ad affermarla? <\/strong><b><\/b> <\/p>\n<p> <strong>R. <\/strong>Vi \u00e8 una tradizione interpretativa di fonte essenzialmente dottrinale, basata su alcune norme del codice civile (108, 143, 143 bis, 143 ter, 156 bis etc.) che fanno uso dei termini &quot;moglie&quot; e &quot;marito&quot;, in forza della quale si individua tra i \u00abrequisiti indispensabili\u00bb per la esistenza del matrimonio la diversit\u00e0 di sesso dei nubendi. Ma anche se vi fosse un orientamento costante della giurisprudenza, \u00e8 bene ricordare che nel nostro sistema non esiste il principio del precedente vincolante e posto che la Cassazione ha sempre fatto propria tale interpretazione dottrinale in obiter di sentenze che si occupavano di altro, si pu\u00f2 ben sperare che un Giudice presto abbia il coraggio non solo di declamare la possibilit\u00e0 di un&#8217;interpretazione evolutiva &#8211; come fa la Corte romana &#8211; ma di effettuarla in concreto. Per il momento la decisione in questione mi sembra un enorme risultato.  <\/p>\n<p> &nbsp; <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I giudici della Corte d&#8217;Appello di Roma hanno rigettato il reclamo proposto da due cittadini italiani dello [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-309","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-articoli"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/309","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=309"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/309\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3395,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/309\/revisions\/3395"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=309"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=309"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=309"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}