{"id":308,"date":"2008-08-13T21:47:15","date_gmt":"2008-08-13T19:47:15","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/nuovosito\/2008\/08\/13\/214-254-e-incostituzionale-considerare-reato-un-rapporto-sessuale-tra-persone-dello-stesso-sesso\/"},"modified":"2019-04-23T19:28:12","modified_gmt":"2019-04-23T17:28:12","slug":"214-254-e-incostituzionale-considerare-reato-un-rapporto-sessuale-tra-persone-dello-stesso-sesso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=308","title":{"rendered":"E&#8217; incostituzionale considerare reato un rapporto sessuale tra persone dello stesso sesso"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Pi\u00f9 di due anni fa veniva pronunciata questa importantissima sentenza dal massimo organo giudiziario degli Stati Uniti d&#8217;America.<\/p>\n<p>In Italia &#8211; se si eccettua una menzione del Foro italiano (2004, IV, 42 con nota di Passaglia), e alcune brillanti riflessioni di Morris Montalti (<i>Il matrimonio tra persone dello stesso sesso \u00e8 un diritto fondamentale? Due recenti pronunce in <\/i>Massachusetts <i>dopo<\/i> Lawrence v. Texas, in <i>Pol. dir<\/i>., 2004, 687-700), \u00e8 stato dato poco risalto a tale decisione.<\/p>\n<p>La convinzione che sia una sentenza che segna il punto di non ritorno rispetto alla non accettazione sul piano sociale (e quindi giuridico) delle relazioni omosessuali, ci ha indotto a pubblicare sia il testo in inglese delle sentenza, sia la\u00a0traduzione della <b>opinione di maggioranza<\/b> redatta dalla Giudice Kennedy, (Stevens, Souter, Ginsburg,\u00a0 Breyer, O&#8217;Connor, concorrenti; Scalia, Rehnquist,\u00a0Thomas, dissenzienti).<\/p>\n<p>La traduzione \u00e8 mia, ma devo dire grazie a Raffaele Torino e a Lorenzo Ciaroni per i loro suggerimenti. Ovviamente qualsiasi errore \u00e8 addebitabile esclusivamente a me.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nel caso Lawrence e Garner v. Texas, la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiara l&#8217;incostituzionalit\u00e0 di una legge penale del Texas che puniva la <b>sodomia<\/b>. Gli argomenti utilizzati dal giudice estensore dell&#8217;opinione di maggioranza sono ad un tempo testimoni di una consapevolezza dei mutamenti sociali in atto e del ruolo della giurisprudenza nel favorire processi di &#8220;liberazione&#8221; della persona.<\/p>\n<p>La motivazione della sentenza \u00e8 lungamente dedicata a porre in rilievo la necessit\u00e0 di abbandonare il precedente in materia che i giudici intendevano <i>overrule<\/i>, ossia il <b>caso <i>Bowers<\/i><\/b>. E il relatore mette subito in luce che:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00abSostenere che nel caso Bowers fosse in discussione semplicemente il diritto di intrattenere una certa condotta sessuale priva di senso l&#8217;azione intentata dal ricorrente, cos\u00ec come sarebbe privata di senso la relazione di una coppia sposata se si affermasse che il matrimonio concerne soltanto il diritto ad avere una relazione sessuale. Le leggi interessate dal caso Bowers e dal caso odierno, senza dubbio, sono leggi che hanno la pretesa di eliminare piuttosto che proibire un particolare atto sessuale. Le pene che esse stabiliscono e gli scopi che esse perseguono, tuttavia, hanno conseguenze di non poco momento, poich\u00e9 incidono sulla pi\u00f9 privata delle condotte umane, la vita sessuale e il pi\u00f9 privato dei luoghi, la casa. Tali leggi tentano di ingerirsi in una relazione interpersonale, che, abbia o meno diritto ad un riconoscimento legale, rientra nella libert\u00e0 delle persone di compiere delle scelte senza essere per ci\u00f2 criminalizzate\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il giudice prosegue sottolineando:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00abQuesto, come regola generale, dovrebbe mettere in guardia contro i tentativi dello Stato o di una corte, di precisare il significato di una relazione ovvero di definirne i contorni in mancanza di un danno alla persona o di un&#8217;offesa a un&#8217;istituzione che la legge protegge. Secondo noi \u00e8 sufficiente riconoscere che delle persone adulte possano scegliere di intrattenere una tale relazione nell&#8217;ambito delle loro mura domestiche e della loro vita privata e nondimeno conservare la loro dignit\u00e0 di persone libere. Sebbene la sessualit\u00e0 trovi piena espressione in una relazione intima con un&#8217;altra persona, tale relazione pu\u00f2 tuttavia essere solo uno degli elementi che caratterizzano un vincolo personale ben pi\u00f9 stabile. La libert\u00e0 sancita dalla Costituzione riconosce agli omosessuali il diritto di fare una tale scelta\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In un passaggio fondamentale della sentenza, molto bella anche da un punto di vista letterario, si richiama con forza il primato del <b>diritto all&#8217;autodeterminazione<\/b> del singolo in relazione alle scelte inerenti la sfera sessuale a prescindere dal suo orientamento:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00abLa decisione del caso Casey ha confermato ancora una volta che il nostro diritto e la nostra tradizione offrono una tutela a livello costituzionale alle decisioni personali relative al matrimonio, alla procreazione, alla contraccezione, alle relazioni familiari, alla crescita e all&#8217;educazione dei bambini (Id., p. 851). Nel chiarire quale rispetto la Costituzione esiga per l&#8217;autonomia delle scelte personali, abbiamo affermato quanto segue:<\/p>\n<p>&#8220;Tali materie, coinvolgenti le scelte pi\u00f9 intime e personali che una persona possa compiere nella sua vita, scelte fondamentali per la dignit\u00e0 e l&#8217;autonomia della persona, sono al centro della libert\u00e0 tutelata dal XIV Emendamento. Il cuore della liberta \u00e8 il diritto di definire il proprio concetto dell&#8217;esistenza, del senso dell&#8217;universo e del mistero che \u00e8 la vita umana. Le convinzioni rispetto a tali materie non potrebbero far risaltare le caratteristiche della personalit\u00e0 di ciascuno se esse fossero maturate sotto la costrizione dello Stato&#8221; Ibid.<\/p>\n<p>Le persone in una relazione omosessuale possono domandare un&#8217;autonomia nel perseguire i propri obiettivi tanto quanto le persone eterosessuali. La decisione nel caso Bowers intendeva negare loro tale diritto\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ammirevole, poi, la riflessione del giudice sugli <b>effetti indiretti della legge penale<\/b> e della sua valutazione da parte della giurisprudenza della Suprema Corte federale nella materia in considerazione:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00abQuando la condotta omosessuale \u00e8 dichiarata reato dalla legge statale, tale dichiarazione \u00e8 di per se stessa un invito a discriminare le persone omosessuali nella sfera pubblica e privata. La motivazione centrale del caso Bowers \u00e8 stata messa in discussione da questo caso e il suo valore deve essere riconsiderato. Continuare a considerarlo un precedente avvilisce la vita degli omosessuali (&#8230;) Il caso coinvolge due adulti che, con pieno e reciproco consenso hanno tenuto comportamenti di natura sessuale comuni tra persone omosessuali. I ricorrenti hanno il diritto al rispetto della loro vita privata. Lo Stato non pu\u00f2 avvilire la loro esistenza o controllare il loro destino trasformando in crimine la loro condotta sessuale. Il loro diritto alla libert\u00e0 in base alla Due process Clause li legittima pienamente a tenere una certa condotta senza che lo Stato intervenga. &#8220;E&#8217; una promessa della Costituzione che ci sia un dominio della libert\u00e0 individuale in cui lo Stato non pu\u00f2 mai entrare.&#8221; Casey, supra, p. 847\u00bb<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Infine, si sottolinea, con una limpidezza che nella nostra giurisprudenza rare volte si riscontra, il valore che ha la <b>Costituzione<\/b> e l&#8217;importanza di una lettura evolutiva della stessa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00abColoro che hanno scritto e ratificato le Due Process Clauses del V Emendamento e del XIV Emendamento conoscevano le molteplici componenti della libert\u00e0 e avrebbero potuto essere pi\u00f9 precisi. Essi non hanno ritenuto opportuno essere tanto puntuali. Essi sapevano che il tempo ci pu\u00f2 impedire di vedere certe verit\u00e0 e le generazioni future possono rendersi conto che leggi una volta ritenute necessarie e appropriate servono in concreto solo ad opprimere. Fintanto che la Costituzione perdura, le persone di ogni generazione possono invocare i suoi principi alla ricerca di una maggiore libert\u00e0\u00bb<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Se si pone mente alle opinioni dei dottori italiani con riferimento all&#8217;insuperabilit\u00e0 del tenore letterale dell&#8217;art. 29 Cost., il confronto \u00e8 davvero avvilente. Tanto pi\u00f9 se si riflette sulla inconsistenza dei richiami alla &amp;qu<br \/>\not;tradizione giuridica&#8221; del nostro Paese. La <b>tradizione<\/b> non \u00e8 stata mai un ostacolo per il giurista, come con intelligenza mostra la sentenza della Corte Suprema statunitense appena analizzata. Dalla dote nuziale all&#8217;autorit\u00e0 maritale, dalla distinzione tra figli legittimi e naturali alla emersione del danno esistenziale, nell&#8217;ambito della responsabilit\u00e0 civile, sono molteplici gli esempi che si possono addurre per dimostrare come il diritto &#8211; e in primo luogo il diritto privato &#8211; sia stato di volta in volta rimodellato sullo stampo di una societ\u00e0 in continuo cambiamento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Allegati<\/h3>\n<p><a href=\"https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2008\/08\/sentenza_lawrence.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">sentenza_lawrence.pdf<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2008\/08\/brief_lawrence.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">brief_lawrence.pdf<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2008\/08\/traduzione-lawrence.doc\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">traduzione lawrence.doc<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Pi\u00f9 di due anni fa veniva pronunciata questa importantissima sentenza dal massimo organo giudiziario degli Stati [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-308","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diritti-lgbti-in-italia"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/308","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=308"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/308\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3062,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/308\/revisions\/3062"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=308"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=308"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=308"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}