{"id":302,"date":"2008-08-12T23:24:59","date_gmt":"2008-08-12T21:24:59","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/nuovosito\/2008\/08\/12\/210-213-straight-people-don-t-tell-do-they-di-jukka-lehtonen-e-kati-mustola\/"},"modified":"2019-04-23T19:28:13","modified_gmt":"2019-04-23T17:28:13","slug":"210-213-straight-people-don-t-tell-do-they-di-jukka-lehtonen-e-kati-mustola","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=302","title":{"rendered":"STRAIGHT PEOPLE DON&#039;T TELL, DO THEY&#8230;? di Jukka LEHTONEN e Kati MUSTOLA"},"content":{"rendered":"<p> Il libro \u00e8 stato pubblicato in Finlandia nel contesto delle iniziative comunitarie in materia di non discriminazione, che sono parte di una strategia pi\u00f9 ampia dell&#8217;Unione europea per migliorare la condizione dei lavoratori. In <b>Finlandia<\/b> gi\u00e0 a partire dal 2002 si svolgono ricerche sulla condizione delle lesbiche dei gay, dei bisex e dei transessuali sul posto di lavoro, nell&#8217;ambito di un progetto denominato <i>Sexual and Gender Minorities at Work<\/i>.\u00a0  <\/p>\n<p> Le norme di rango costituzionali finniche &#8211; non diversamente dalla nostra <b>Carta costituzionale<\/b> &#8211; pur enfatizzando il ruolo del principio di uguaglianza, non menzionano espressamente l&#8217;orientamento sessuale come una possibile fonte di discriminazione. Va ricordato per\u00f2 come l&#8217;espressione &quot;<i>any other reason related to the person<\/i>&quot;, similmente all&#8217;espressione &quot;condizioni personali&quot; contenuta nell&#8217;art. 3, 2\u00b0 co., Cost. italiana, consenta all&#8217;interprete di estendere all&#8217;orientamento sessuale la protezione dell&#8217;ordinamento statuale contro le discriminazioni.  <\/p>\n<p> In Finlandia, tale interpretazione estensiva \u00e8 avvalorata dall&#8217;entrata in vigore nel 1995 di una riforma del Codice Penale e nel 2001 di una riforma del <i>Employment Contracts Act<\/i>, contenenti norme che proibiscono ogni discriminazione sul posto di lavoro fondata sull&#8217;orientamento sessuale.  <\/p>\n<p> Nel febbraio 2004, poi, sono state recepite le direttive <b>2000\/43\/CE<\/b> per la parit\u00e0 di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall&#8217;origine etnica e <b>2000\/78\/CE<\/b> per la parit\u00e0 di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, attraverso la riforma dell&#8217;<i>Equality Act<\/i>.  <\/p>\n<p> Ci\u00f2 \u00e8 avvenuto anche in Italia, anche se molte riserve si possono esprimere sulla normativa di recepimento. Pi\u00f9 precisamente si tratta del d. lgs. 9.7.2003, n. 215, <i>Attuazione della direttiva 2000\/43\/CE per la parit\u00e0 di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall&#8217;origine etnica<\/i>, e del d. lgs. 9.7.2003, n. 216, <i>Attuazione della direttiva 2000\/78\/CE per la parit\u00e0 di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro<\/i>.  <\/p>\n<p> L&#8217;<i> Equality Act <\/i>finlandese non si estende alla protezione delle persone transessuali, ma solo perch\u00e9 coerentemente con la sentenza della Corte di giustizia CE (C-13\/1994), la discriminazione a discapito delle persone transessuali \u00e8 considerata una discriminazione di genere ed \u00e8 fatta rientrare nell&#8217;ambito della Direttiva sull&#8217;eguaglianza tra uomini e donne.  <\/p>\n<p> In definitiva &#8211; come gli Autori del volume tengono a specificare nell&#8217;introduzione &#8211; l&#8217;orientamento sessuale e l&#8217;identit\u00e0 di genere sono concetti separati, che nell&#8217;ambito della ricerca vanno riferiti: il primo alle lesbiche, ai gay, ai bisessuali, e il secondo ai transessuali.  <\/p>\n<p> Interessante \u00e8 il filo conduttore dei diversi contributi contenuti nel volume: l&#8217;analisi dei riflessi nella vita lavorativa della &quot;<b>eteronormativit\u00e0<\/b>&quot;, ossia il punto di vista eterosessuale che si riflette nelle istituzioni e nei rapporti interpersonali, per cui essere etero \u00e8 naturale, legittimo, desiderabile e, pertanto, la sola condizione possibile nell&#8217;ambito del luogo di lavoro.<br \/> Il principio fondamentale del diritto comparato in base al quale se un problema esiste in un ordinamento esiste ovunque, sembra ancora pi\u00f9 evidente quando si parla di diritti delle persone. Viene allora da chiedersi per quale motivo in Italia delle discriminazione fondate sull&#8217;orientamento sessuale e perpetrate sul posto di lavoro non si senta mai parlare.  <\/p>\n<p> Per quale motivo pochi hanno criticato la normativa di recepimento italiana della direttiva <i>2000\/78\/CE,<\/i> che rappresenta solo un <b>adempimento formale<\/b> volto ad evitare sanzioni da parte della Commissione europea, ma che, nella sostanza, si rivela dal punto di vista giuridico, una normativa inutile? Come pu\u00f2 il lavoratore discriminato essere veramente protetto quando sullo stesso ricade la prova della discriminazione subita?  <\/p>\n<p> La riflessione che il libro sollecita va anche in un&#8217;altra direzione. Posto che in Italia non si ha ragione di dubitare che ci siano discriminazioni sul luogo di lavoro fondate sull&#8217;orientamento sessuale, perch\u00e9 nessuno delle persone discriminate agisce in giudizio? Qualcuno potrebbe avanzare l&#8217;ipotesi che\u00a0la regola processuale sfavorevole, appena ricordata, sia la ragione dell&#8217;inattivit\u00e0 dei soggetti discriminati. Ma viene il dubbio che la vera ragione sia un&#8217;altra, ossia la <b>poca consapevolezza<\/b> da parte delle persone discriminate dei propri diritti e la poca preparazione in questa materia dei giuristi (anche dei giulavoristi) italiani. Sarebbe interessante se un libro come quello che qui pubblichiamo, vedesse la luce anche nel nostro Paese, ne guadagneremmo tutti e non solo culturalmente.  <\/p>\n<h3>Allegati<\/h3>\n<p><a target=_blank href=\"files\/libro_finlandese.pdf\">libro_finlandese.pdf<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il libro \u00e8 stato pubblicato in Finlandia nel contesto delle iniziative comunitarie in materia di non discriminazione, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-302","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-articoli"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/302","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=302"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/302\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3397,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/302\/revisions\/3397"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=302"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=302"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=302"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}