{"id":301,"date":"2008-08-12T23:14:38","date_gmt":"2008-08-12T21:14:38","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/nuovosito\/2008\/08\/12\/209-535-di-co-un-tiepido-compromesso\/"},"modified":"2019-04-23T19:28:13","modified_gmt":"2019-04-23T17:28:13","slug":"209-535-di-co-un-tiepido-compromesso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=301","title":{"rendered":"DI.CO.: un tiepido compromesso"},"content":{"rendered":"<p> Niente &quot;Patti civili di Solidariet\u00e0&quot; (PACS), nell&#8217;ordinamento italiano, ma &quot;Diritti e Doveri delle Persone Stabilmente Conviventi&quot; (DICO). <\/p>\n<p> <b>\u00c8 solo una questione di nomi?<\/b> Come quando, nel 1970, si \u00e8 nascosta l&#8217;introduzione del divorzio dietro la perifrasi &quot;scioglimento degli effetti civili del matrimonio&quot;?  <\/p>\n<p> Sappiamo da tempo che non \u00e8 al suo nome che la rosa deve il proprio profumo. \u00c8 bene allora non fermarsi alle etichette ed esaminare con attenzione il provvedimento in questione. <\/p>\n<p> Vediamo quali sono i <b>contenuti essenziali <\/b>del disegno di legge licenziato dal Governo. <\/p>\n<p> Di cosa parliamo, anzitutto? Non di un &quot;patto&quot; &#8211; cio\u00e8 di atto bilaterale -, bens\u00ec di &quot;dichiarazioni&quot;; di una \u00a0somma di atti unilaterali: dichiarazioni di convivenza rese contestualmente o separatamente dagli interessati. <\/p>\n<p> Perch\u00e9 &#8211; c&#8217;\u00e8 da chiedersi &#8211; questa insistenza sulla forma? Ma per il &quot;Rito&quot;, \u00e8 ovvio. Un patto sottoscritto davanti a un pubblico ufficiale ha una solennit\u00e0 che manca di certo a una &quot;dichiarazione&quot;. La direttiva \u00e8: stare lontani, molto lontani da tutto ci\u00f2 che possa far avvertire una vaga somiglianza con un rito matrimoniale, civile o religioso che sia.\u00a0 <\/p>\n<p> Chi sono i <b>soggetti presi in considerazione<\/b>? Chi pu\u00f2 avvantaggiarsi dei diritti, ed essere gravato dei doveri, che la nuova normativa dovrebbe prevedere? <\/p>\n<p> Pur con qualche imprecisione l&#8217;art. 1 stabilisce che i destinatari della legge saranno due persone, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi. Un uomo e una donna; due uomini o due donne ma anche &#8211; ci si \u00e8 premurati di sottolineare &#8211; due sorelle; ci\u00f2 che conta \u00e8 che gli interessati convivano stabilmente e si prestino assistenza e solidariet\u00e0 materiale e morale. <\/p>\n<p> Non possono invece rientrare nella legge tutta una serie di persone gi\u00e0 legate tra loro da vincoli particolari: di coniugio (tra loro o con altri, immaginiamo: su questo il testo manca di precisione), di parentela o affinit\u00e0, adozione, affiliazione. <\/p>\n<p> Dubbi tecnici fa sorgere l&#8217;esclusione prevista nel caso di vincolo dovuto a tutela, curatela, amministrazione di sostegno. Restando alla lettera del d.d.l., emerge una possibile contraddizione con le norme del codice civile gi\u00e0 vigenti. Ad esempio: il convivente che abbia chiesto l&#8217;interdizione del partner e sia stato nominato tutore (come prevede l&#8217;attuale codice civile) potrebbe restare escluso dai vantaggi e dai doveri che verrebbero previsti dalla nuova legislazione. Convivente per l&#8217;art. 424 del codice civile, non per\u00f2 ai fini del DICO. \u00c8 cos\u00ec? E se \u00e8 cos\u00ec, si tratta di un effetto penalizzante voluto, oppure di una mera svista? <\/p>\n<p> Inoltre, va rilevato come il vincolo di convivenza di cui si parla preceda, non segua, le dichiarazioni; la formulazione utilizzata sembra cio\u00e8 mirare a sottolineare come &#8211; al contrario di quanto accade nell&#8217;atto matrimoniale &#8211; il funzionario dell&#8217;anagrafe non raccoglier\u00e0 le dichiarazioni rendendole vincolanti con il sigillo dell&#8217;autorit\u00e0; egli si limiter\u00e0 invece a prendere atto di una realt\u00e0 preesistente.  <\/p>\n<p> All&#8217;art. 4 si stabilisce il diritto del convivente di accedere alle <b>strutture sanitarie <\/b>per fini di visita e di assistenza nel caso di malattia o ricovero; e si precisa che saranno le strutture stesse a disciplinare le modalit\u00e0 di esercizio di tale diritto. C&#8217;\u00e8 da chiedersi se la formulazione non sia tale da consentire ai responsabili della struttura di modulare in maniera diversificata il diritto del convivente sino, magari, a ridurlo a mera apparenza. Pensiamo a un orario concepito come segue: visite coniugi e parenti, dalle 9 alle 19; visita &quot;stabili conviventi&quot;, dalle 20 alle 20.30. <\/p>\n<p> Secondo l&#8217;art. 5 il convivente potr\u00e0 attribuire al partner la rappresentanza nella decisioni in materia di salute e per il caso di morte: cure, trapianti, e cos\u00ec via. \u00c8 un&#8217;innovazione che va a colmare una lacuna normativa che \u00e8 stata fonte di ingiustizie e crudelt\u00e0. Ma perch\u00e9 non rendere la designazione automatica, salvo patto contrario? Per quale altra ragione si dovrebbe continuare a presumere che il coniuge &#8211; magari gi\u00e0 separato &#8211; sia la persona pi\u00f9 idonea a effettuare certe scelte, mentre per il convivente vige la presunzione contraria, ed \u00e8 necessario un apposito atto di nomina? <\/p>\n<p> Anche l&#8217;art. 7 in tema di assegnazione degli alloggi di <b>edilizia pubblica <\/b>si presta a interpretazioni discriminanti: si dice che le Regioni dovranno &quot;tener conto&quot; della convivenza ai fini delle graduatorie: sar\u00e0 lecito attribuire punteggi minori alla coppie di fatto rispetto a quelle sposate? <\/p>\n<p> Altri dubbi sollevala formulazione (art. 9) circa i diritti del convivente che presti attivit\u00e0 lavorativa nell&#8217;impresa del partner. In casi del genere, l&#8217;art. 230-bis prevede per i familiari un ben pi\u00f9 ampio pacchetto di vantaggi. Per il convivente ci si limita invece a prevedere la partecipazione agli utili.  <\/p>\n<p> La famosa questione della <b>reversibilit\u00e0 <\/b>dei trattamenti pensionistici \u00e8 contemplata nell&#8217;art. 10, ma \u00e8 rinviata al futuro riordino generale della materia. <\/p>\n<p> Quanto ai diritti ereditari (art. 11), serviranno nove anni per permettere al convivente di diventare successore legittimo, in concorso con gli altri familiari. <\/p>\n<p> Alla cessazione della convivenza il soggetto in stato di bisogno potr\u00e0 aver diritto agli alimenti (art. 12): non gi\u00e0 al mantenimento, come \u00e8 invece previsto in generale nel caso di separazione tra coniugi. <\/p>\n<p> Meritevoli di attenzione sono, infine, alcune regole finali. <\/p>\n<p> In particolare, l&#8217;art. 13, al primo comma, contiene una norma di notevole importanza. Essa fa infatti salvi tutti i diritti e gli obblighi previsti da altre disposizioni vigenti. \u00c8 Il caso, ad esempio, degli articoli del codice relativi a tutela, curatela, amministrazione di sostegno; oppure delle norme in materia di cooperative edilizie che ammettono, in caso di morte dell&#8217;assegnatario, il convivente &quot;more uxorio&quot; a subentrare nell&#8217;assegnazione dell&#8217;alloggio. <\/p>\n<p> Resta il dubbio circa i diritti che non gi\u00e0 la legge, ma l&#8217;<b>evoluzione giurisprudenziale <\/b>ha nel corso del tempo riconosciuto a favore del convivente: ad esempio, il diritto al risarcimento dei danni patiti dal coniuge di fatto a causa dell&#8217;uccisione del convivente. Su questo il d.d.l. tace, ma un&#8217;interpretazione che sia fedele alla <i>ratio <\/i>del provvedimento non dovrebbe indurre a una riduzione dei diritti gi\u00e0 ora assicurati dall&#8217;ordinamento. <\/p>\n<p> Un altro punto sul quale il d.d.l. tace \u00e8 il destino dei diritti dei conviventi che non dovessero provvedere alle dichiarazione formale di convivenza. Sappiamo che gi\u00e0 ora essi sono destinatari di alcuni diritti, di fonte legale e giurisprudenziale; sarebbe opportuno che la nuova legge si esprimesse a proposito, con una precisazione che la legge stessa non pregiudica in alcun modo i diritti della coppie di fatto.\u00a0 <\/p>\n<p> A questo punto, che giudizio pu\u00f2 meritare il d.d.l. del Governo?  <\/p>\n<p> Si tratta, com&#8217;\u00e8 noto, di un <b>compromesso<\/b>; di una sintesi che, in quanto tale, non pu\u00f2 non suscitare mezze soddisfazioni e mezze delusioni. Siamo realisti: i PACS sono sepolti, prima ancora di nascere. La comunit\u00e0 che ai PACS pi\u00f9 teneva incassa il riconoscimento formale di un qualche <i>status <\/i>pubblicistico delle coppie omosessuali, ma paga un prezzo non indifferente rispetto alle sue speranze e aspettative. <\/p>\n<p> Dal punto di vista pi\u00f9 generale &#8211; al di l\u00e0 della verifica puntuale del contenuto tecnico della normativa &#8211; il d.d.l. governativo sui &quot;DICO&quot; produce un&#8217;impressione non del tutto gradevole; quantomeno se il gusto del lettore \u00e8 calibrato sui valori di laicit\u00e0 dello Stato e di indipendenza delle sfera civile da quella religiosa. <\/p>\n<p> Dalla lettura del testo traspare una tale attenzione &#8211; lessicale e di sostanza &#8211; nei riguardi delle suscettibilit\u00e0 delle <b>gerarchie cattoliche <\/b>che lo St<br \/>\nato italiano sembra comportarsi alla stregua di un minorenne emancipato o di un inabilitato: gestisce con infantile orgoglio l&#8217;<i>argent de poche<\/i>, ma resta succube dell&#8217;occhiuta sorveglianza del curatore per ogni decisione di qualche peso. <\/p>\n<p> Per tutto il &#8211; breve &#8211; testo del d.d.l., sembra di sentire in sottofondo una voce rassicurante che ripete: &quot;Non \u00e8 un matrimonio, non \u00e8 un matrimonio&quot;.  <\/p>\n<p> In molti casi, ad esempio, si sarebbe potuto intervenire sulla normativa esistente limitandosi ad aggiungendo i conviventi agli elenchi gi\u00e0 previsti: una tecnica peraltro gi\u00e0 utilizzata dal legislatore che ha riformato l&#8217;interdizione. Ad esempio, perch\u00e9 non inserire il convivente tra i soggetti previsti dall&#8217;art. 230-bis in tema di impresa familiare, e attribuirgli cos\u00ec i diritti che spettano a chi lavora nell&#8217;impresa familiare? V&#8217;\u00e8 un&#8217;unica ragione: quella di discriminare il convivente rispetto al coniuge e pi\u00f9 in generale ai &quot;familiari&quot;, fossero anche affini di secondo grado; quello di rimarcare la &quot;non coniugalit\u00e0&quot; del rapporto di convivenza. Si rimarca che un cognato sar\u00e0 sempre pi\u00f9 importante di un convivente <\/p>\n<p> Che dire, poi, della scelta di fondo: quella di evitare a ogni costo la rilevanza di un &quot;patto&quot;?  <\/p>\n<p> Insomma: tutto il d.d.l. \u00e8 ispirato alla logica di riconoscere &quot;un po&#8217; meno&quot; diritti alle convivenze rispetto ai matrimonio; il terrore per il fantasma dell&#8217;equiparazione ha guidato la penna dei proponenti. <\/p>\n<p> A questo punto, non resta che prendere atto che la via italiana alla tutela delle coppie di fatto, e in particolare delle coppie omosessuali, prende una via diversa da quella che \u00e8 invece percorsa dagli altri Paesi europei ai quali amiamo, per molti altri versi, paragonarci. <\/p>\n<p> Per definizione, il compromesso raggiunto \u00e8 sempre il migliore possibile, stanti le condizioni di partenza e i rapporti di forza. Rimane l&#8217;amarezza per un periodo storico nel quale lo Stato italiano appare tremebondo di fronte ai non possumus d&#8217;oltre Tevere. E poi la tristezza per un quadro politico cos\u00ec dissestato da aver minato fortemente l&#8217;autonomia decisionale del parlamento.  <\/p>\n<p> Manca l&#8217;orgoglio, manca la passione. <\/p>\n<p> &nbsp; <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Niente &quot;Patti civili di Solidariet\u00e0&quot; (PACS), nell&#8217;ordinamento italiano, ma &quot;Diritti e Doveri delle Persone Stabilmente Conviventi&quot; (DICO). 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