{"id":289,"date":"2008-08-09T14:04:37","date_gmt":"2008-08-09T12:04:37","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/nuovosito\/2008\/08\/09\/180-210-i-pacs-e-la-costituzione\/"},"modified":"2019-04-23T19:28:14","modified_gmt":"2019-04-23T17:28:14","slug":"180-210-i-pacs-e-la-costituzione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=289","title":{"rendered":"I PaCS e la Costituzione"},"content":{"rendered":"<p>\u00a0  <\/p>\n<p> La norma cui, con tutta probabilit\u00e0 si riferisce il cardinale \u00e8 l&#8217;<b>art. 29\u00a0Cost.<\/b>:<i>&quot;La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societ\u00e0 naturale fondata sul matrimonio&quot;.<\/i>  <\/p>\n<p> Una prima lettura approssimativa potrebbe rivelare la fondatezza del giudizio di incostituzionalit\u00e0 dei PaCS: il matrimonio sarebbe l&#8217;unico ed essenziale fondamento della famiglia quale societ\u00e0 naturale. <\/p>\n<p> Dobbiamo tuttavia ammettere che una siffatta interpretazione restrittiva della norma sarebbe poco rispettosa dello spirito (esteriorizzato anche a livello semantico) dell&#8217;intera Costituzione.\u00a0<br \/> Nella parte dedicata ai &quot;<b>Principi fondamentali<\/b>&quot; infatti, spesso ricorre il verbo <i>&quot;riconosce&quot;<\/i>, ma talune volte esso \u00e8 associato all&#8217;altro <i>&quot;promuove&quot;, <\/i>formando cos\u00ec un&#8217;endiadi assai pi\u00f9 forte rispetto al solo <i>&quot;riconosce&quot; <\/i>( a titolo esemplificativo vedi artt. 4, 5). <\/p>\n<p> Dobbiamo altres\u00ec constatare che in altre norme si parla di <i>&quot;tutela&quot;, <\/i>che \u00e8 concetto ancora diverso dal mero riconoscimento (a titolo esemplificativo, artt. 32,35). Di conseguenza, un&#8217;interpretazione pi\u00f9 attenta e &quot;sistematica&quot; ci farebbe desumere che, laddove intento della Costituzione fosse stato quello di elevare il matrimonio e distinguerlo con favore nell&#8217;ambito delle &quot;formazioni sociali&quot; di tipo affettivo, troveremmo le parole, di ben altro spessore rispetto a <i>&quot;riconosce&quot;,<\/i>&quot;<i> &quot;promuove&quot;<\/i>, o <i>&quot;tutela&quot;.<\/i> <\/p>\n<p> Il mero &quot;riconoscimento&quot; di per s\u00e9 non implica una valutazione positiva dell&#8217;ordinamento con riguardo al matrimonio; nemmeno vi \u00e8 alcun sentore di una volont\u00e0 di &quot;promozione&quot; dell&#8217;istituto da parte del Costituente. L&#8217;unica conseguenza logico-giuridica che si pu\u00f2 trarre dal dettame dell&#8217;art. 29 \u00e8 che una legge che discriminasse la famiglia fondata sul matrimonio sarebbe incostituzionale. Tutto qui. <\/p>\n<p> <b>L&#8217;art. 29 non dice nulla e nulla vieta <\/b>riguardo alle unioni di fatto e alla possibilit\u00e0 di sviluppo giuridico-sociale di norme che conferiscono a tali unioni dignit\u00e0 giuridica. Anzi, questa prospettiva sembra non solo costituzionalmente legittima, ma anche\u00a0soprattutto vista con favore dalla Costituzione: il principio di uguaglianza, tesoro della Rivoluzione, sancito all&#8217;art. 3 e il proposito di <i>&quot;rimuovere gli ostacoli che, limitando la libert\u00e0 e l&#8217;uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana&quot;<\/i> non collimano con la previsione legislativa di una &quot;regolamentazione giuridica&quot; delle unioni di fatto tale da rendere loro la dignit\u00e0 mancata. <\/p>\n<p> Chi non sceglie di &quot;regolare i propri rapporti affettivi&quot; (perdonate il tecnicismo razionalistico applicato ad una situazione che oltremodo irrazionale qual \u00e8 il rapporto amoroso) con il matrimonio \u00e8, ad oggi, discriminato: non ha alcun diritto nella successione <i>ab intestato, <\/i>non ha diritto ad assegni di sostentamento o sovvenzioni che pur gli spetterebbero foss&#8217;egli coniuge.\u00a0<\/p>\n<p> Il PaCS si pone come rimedio a tutta una serie di &quot;diritti negati&quot;, nonostante siano conformi ai dettami costituzionali e, inoltre, apertamente condivisi dalla societ\u00e0 civile.  <\/p>\n<p> Dalla societ\u00e0 civile \u00e8 orami condivisa anche la convivenza di coppie omosessuali, almeno stando agli ultimi sondaggi. Forse \u00e8 questo il nodo principe della polemica avverso i PaCS, essendoci purtuttavia una societ\u00e0 pronta ad acetire le convivenze gay e a conferire alle coppie omosessuali dei diritti. Perch\u00e9 negarglieli? E&#8217; forse una colpa l&#8217;essere nato omosessuale? Hanno potuto gli omosessuali, al pari di ogni persona, scegliere le loro inclinazioni sessuali? Probabilmente le risposte di Chiesa e Stato (o meglio, di una parte dello Stato!) sarebbero in totale disaccordo.  <\/p>\n<p> Lo Stato per\u00f2, nella sua posizione di sovranit\u00e0 e indipendenza,\u00a0ha riconosciuto l&#8217;uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzioni&#8230; anche di <i>&quot;condizioni personali&quot;. <\/i>E dunque perch\u00e9 <b>discriminare <\/b>l&#8217;omosessuale rispetto all&#8217;eterosessuale? Perch\u00e9, ancora, negargli i diritti che gli spettano, se tali diritti promanano tanto dal nostro testo normativo principe, quanto da una coscienza sociale finalmente favorevole e realmente partecipe?  <\/p>\n<p> Bisogna ammettere che, ad onta della lettera della Costituzione, il nostro ordinamento giuridico si pone ancora in un atteggiamento di speciale favore per l&#8217;unione matrimoniale e il problema che bisogna affrontare adesso \u00e8 il fatto che il sociale ha ormai superato il giuridico. A tal punto, ritengo sia il giuridico a doversi adeguare al sociale, modificando, innovando, adeguando la sua lettera. E&#8217; infatti la societ\u00e0 che, parlando in termini di teoria generale, ha il compito di mettere in moto la macchina legislativa. Una legge non condivisa, soprattutto se tale legge tocca la carne viva del vivere sociale, sarebbe deleteria e controproducente.  <\/p>\n<p> E&#8217; onere dello Stato, in questo momento, farsi carico della istanza sociale di rinnovamento di un sistema, lasciando che la Chiesa parli, indipendente e sovrana, ma <i>&quot;nel proprio ordine&quot;<\/i>. \u00a0<i>\u00a0\u00a0<\/i>\u00a0\u00a0\u00a0 <\/p>\n<p> &nbsp; <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 La norma cui, con tutta probabilit\u00e0 si riferisce il cardinale \u00e8 l&#8217;art. 29\u00a0Cost.:&quot;La Repubblica riconosce i [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-289","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-articoli"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/289","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=289"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/289\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3404,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/289\/revisions\/3404"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=289"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=289"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=289"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}