{"id":288,"date":"2008-08-09T13:52:21","date_gmt":"2008-08-09T11:52:21","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/nuovosito\/2008\/08\/09\/179-145-lotta-alle-discriminazioni-determinate-dall-orientamento-sessuale-e-dall-identita-di-genere\/"},"modified":"2019-04-23T19:28:14","modified_gmt":"2019-04-23T17:28:14","slug":"179-145-lotta-alle-discriminazioni-determinate-dall-orientamento-sessuale-e-dall-identita-di-genere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=288","title":{"rendered":"Lotta alle discriminazioni determinate dall\u2019orientamento sessuale e dall\u2019identit\u00e0 di genere"},"content":{"rendered":"<p>Con la sentenza n. 253\/2006, la Corte Costituzionale ha dato esito al ricorso presentato dal Governo italiano nel 2005 che chiedeva di dichiarare incostituzionale la legge regionale toscana n. 63\/2004, recante disposizioni in materia di <i>Lotta alle discriminazioni determinate dall&#8217;orientamento sessuale e dall&#8217;identit\u00e0 di genere<\/i>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Preliminarmente i giudici hanno dichiarato <b>inammissibile la richiesta di declaratoria di illegittimit\u00e0 costituzionalit\u00e0 dell&#8217;intera legge<\/b>, poich\u00e9 la domanda del Governo \u00e8 generica.<\/p>\n<p>Rispetto alla subordinata richiesta di dichiarare illegittimi alcuni articoli della legge, specificamente indicati, i giudici hanno stabilito che:<\/p>\n<p>&#8211; <b>l&#8217;art. 2 \u00e8 legittimo<\/b> perch\u00e9 non attribuisce diritti in pi\u00f9 in materia di lavoro a favore di alcuni cittadini in ragione del loro orientamento sessuale o dell&#8217;identit\u00e0 di genere, ma <u>contiene una norma di indirizzo<\/u> che, in linea con la vigente normativa regionale nel settore dell&#8217;educazione, istruzione, orientamento e formazione professionale, concorre ad assicurare lo sviluppo dell&#8217;identit\u00e0 personale e sociale, nel rispetto della libert\u00e0 e della dignit\u00e0 della persona, dell&#8217;uguaglianza e delle pari opportunit\u00e0, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere.<\/p>\n<p>Allo stesso tempo l&#8217;articolo 2 <u>non crea una nuova categoria di lavoratori svantaggiati<\/u> non prevista dalla normativa nazionale, ma si pone l&#8217;obiettivo di sviluppare politiche regionali di lotta all&#8217;esclusione sociale a favore di transessuali e omosessuali. In tal modo rispetta la nozione di \u00ablavoratore svantaggiato\u00bb prevista dalla legge statale che include tutti i soggetti che versano in determinate situazioni oggettivamente rilevabili. Secondo la Corte, quindi, l&#8217;art. 2 non stabilisce che tutte le persone con uno specifico orientamento sessuale o identit\u00e0 di genere sono svantaggiati, ma considera questi elementi come possibile causa di esclusione sociale;<\/p>\n<p>&#8211; <b>gli articoli 3 e 4, comma 1 sono legittimi<\/b>, perch\u00e9 assicurano pari opportunit\u00e0 nell&#8217;accesso ai percorsi di formazione e di riqualificazione alle \u00ab<i>persone che risultino discriminate e esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall&#8217;orientamento sessuale o dall&#8217;identit\u00e0 di genere<\/i>\u00bb e favoriscono \u00ab<i>l&#8217;accrescimento della cultura professionale correlata all&#8217;acquisizione positiva dell&#8217;orientamento sessuale o dell&#8217;identit\u00e0 di genere di ciascuno<\/i>\u00bb; non violano la competenza legislativa esclusiva dello Stato, essendo norme di mero indirizzo ed espressione della competenza esclusiva della regione in materia di istruzione e formazione professionale, non incidenti su singoli contratti di lavoro e nella materia dell&#8217;ordinamento civile;<\/p>\n<p>&#8211; <b>la questione di illegittimit\u00e0 dell&#8217;art. 5, che disciplina la responsabilit\u00e0 sociale delle imprese, non \u00e8 ammissibile perch\u00e9 generica;<\/b><\/p>\n<p>, che disciplina la responsabilit\u00e0 sociale delle imprese,;- <b>gli articoli 7 e 8 sono illegittimi<\/b>, perch\u00e9 disciplinano la possibilit\u00e0 per il soggetto, in vista di un&#8217;eventuale e futura situazione di incapacit\u00e0, di delegare ad altra persona liberamente scelta il consenso ad un trattamento sanitario. In tal modo questi articoli modificherebbero il <u>regime della rappresentanza<\/u> che rientra nell&#8217;ordinamento civile che \u00e8 materia riservata alla potest\u00e0 esclusiva dello Stato. Ugualmente illegittimo sarebbe il comma 5 dell&#8217;art. 7 in quanto disciplinerebbe un&#8217;altra materia rientrante nell&#8217;ordinamento civile, cio\u00e8 gli atti di disposizione del proprio corpo. In particolare, secondo la Corte, introdurrebbe modifiche alla legge n. 164\/82 in materia di rettificazione di sesso;<\/p>\n<p>&#8211; <b>l&#8217;art. 16 \u00e8 illegittimo, perch\u00e9 contiene un&#8217;ipotesi di obbligo a contrarre che incide sull&#8217;autonomia dei privati, materia riservata esclusivamente allo Stato. Infatti prevede che senza un giustificato motivo gli operatori turistici non possano rifiutare le proprie prestazioni o prestarle a condizioni differenti in ragione dell&#8217;orientamento sessuale o l&#8217;identit\u00e0 di genere di una persona, divieto che peraltro \u00e8 gi\u00e0 previsto e sanzionato dal Regolamento attuativo del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.<\/b>, perch\u00e9 contiene un&#8217;ipotesi di obbligo a contrarre che incide sull&#8217;autonomia dei privati, materia riservata esclusivamente allo Stato. Infatti prevede che senza un giustificato motivo gli operatori turistici non possano rifiutare le proprie prestazioni o prestarle a condizioni differenti in ragione dell&#8217;orientamento sessuale o l&#8217;identit\u00e0 di genere di una persona, divieto che peraltro \u00e8 gi\u00e0 previsto e sanzionato dal Regolamento attuativo del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte sostanzialmente dichiara la legittimit\u00e0 di 3 degli articoli impugnati e l&#8217;illegittimit\u00e0 di altri 3. Dichiara inammissibile la richiesta nei confronti di un&#8217;ulteriore articolo e inammissibile, per vizio di genericit\u00e0 della domanda, la richiesta di dichiarare illegittima l&#8217;intera legge regionale.<\/p>\n<p>A seguito dell&#8217;intervento della Corte, quindi, resta in piedi l&#8217;impianto della legge e la possibilit\u00e0:<\/p>\n<p>&#8211; per la regione Toscana di programmare e attuare politiche in favore delle persone con specifico orientamento sessuale e identit\u00e0 di genere, in ambito lavorativo, formativo, professionale, imprenditoriale; di promuovere il rispetto e la stima nei loro confronti, sia sul piano linguistico che comportamentale, nei corsi di formazione dei dipendenti regionali e nella redazione dei codici di comportamento degli uffici; di promuovere e attuare politiche sanitarie regionali di prevenzione e cura che assicurino per tutti pari dignit\u00e0; di sostenere politiche culturali plurali e inclusive di ogni persona e stile di vita;<\/p>\n<p>&#8211; per le associazioni senza scopo di lucro, rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identit\u00e0 di genere, di accedere presso le aziende in possesso della certificazione &#8220;Social Accountability (SA) 8000&#8221; al fine di verificare le condizioni di lavoro e il rispetto dei diritti delle persone che rappresentano sul luogo di lavoro;<\/p>\n<p>&#8211; per le USL di informare e sostenere le persone nelle proprie scelte circa l&#8217;orientamento sessuale e l&#8217;identit\u00e0 di genere; di favorire il confronto familiare in ambito culturale e aiutare i genitori nell&#8217;educazione e cura dei figli omosessuali, transessuali o transgender. La Regione destina dei fondi per tale fine e favorisce le convenzioni tra le USL e le associazioni rappresentative di omosessuali, transessuali e transgender;<\/p>\n<p>&#8211; per il CORECOM, autorit\u00e0 regionale di controllo delle telecomunicazioni, di vigilare sulle trasmissioni radio e televisive al fine di eliminare contenuti discriminatori e favorire la presenza di spazi dedicati alla trattazione delle tematiche dell&#8217;orientamento sessuale e dell&#8217;identit\u00e0 di genere;<\/p>\n<p>Con riguarda agli articoli dichiarati illegittimi per violazione della competenza esclusiva dello Stato, si fanno le seguenti osservazioni:<\/p>\n<p>&#8211; il <b>divieto di discriminazione<\/b> in base all&#8217;orientamento sessuale e all&#8217;identit\u00e0 di genere da parte degli operatori turistici, come sottolinea la Corte costituzionale, \u00e8 gi\u00e0 previsto e incluso nell&#8217;art. 187 del Regolamento attuativo del TULP che prevede: &#8220;<i>Gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo<\/i>&#8220;;<\/p>\n<p>&#8211; la possibilit\u00e0 di indicare una persona che scelga i trattamenti sanitari e terapeutici ai quali essere sottoposti nei casi in cui non si sia in grado di intendere e di volere non \u00e8 prevista da alcuna legge nazionale e, secondo la Corte, la materia \u00e8 sottratta alla competenza legislativa delle regioni;<\/p>\n<p>&#8211; quanto agli atti dispositivi del proprio corpo, con riferimento all&#8217;art. 7, comma 5, per il quale la Corte cita espressamente la legge sulla rettificazione del sesso, pare a chi scrive che possa esservi stato un fraintendim<br \/>\nento, a cui hanno concorso insieme: la formulazione sciatta del comma, la difesa dell&#8217;avvocatura dello Stato e la carente difesa della stessa regione Toscana.<\/p>\n<p>Fondamentalmente tale comma avrebbe voluto riferirsi ai tentativi numerosi che ancora oggi vengono fatti e sponsorizzati da medici indegni e da autorit\u00e0 religiose ottenebrate, supportarti da psicologi e psichiatri conniventi, miranti a correggere l&#8217;orientamento sessuale e l&#8217;identit\u00e0 di genere, seguendo la teoria che vorrebbe tali caratteri non ascritti, ma sempre condizionati da circostanze ambientali ed esperienze vissute o subite. Si pensa che i gay e le lesbiche, per esempio, possano essere guariti, perch\u00e9 tutto ci\u00f2 che non \u00e8 eterossessuale \u00e8 negativo, sbagliato, malato etc.<\/p>\n<p>Il comma 5 dell&#8217;art. 7, affermando il rispetto della libert\u00e0 individuale e dell&#8217;autodeterminazione, prevede che i trattamenti sanitari per la cura o correzione dell&#8217;omosessualit\u00e0 etc. siano richiesti personalmente dagli individui che intendano sottoporvisi e che prima di esservi sottoposti siano informati su natura, scopo, rischi e conseguenze, per esempio psicologiche, che tali \u2018cure&#8217; possono comportare. Quindi, mi sembra, che nessun collegamento abbia questa disposizione con la materia della rettificazione del sesso, cos\u00ec come regolata dalla legge 164\/1982. Non potrebbe averne, per esempio, perch\u00e9 questa legge gi\u00e0 prevede, attraverso l&#8217;iter che predispone, che la decisione di cambiare sesso possa essere presa solo personalmente dall&#8217;interessato e che l&#8217;intervento continuativo di operatori sanitari sia finalizzato anche ad informare e rappresentare le conseguenze ed i rischi di un tale intervento.<\/p>\n<p>Per completezza di informazione, si offrono due definizioni semplici di orientamento sessuale e identit\u00e0 di genere, con l&#8217;avviso che non si tratta di definizioni complete o esaustive:<\/p>\n<p>&#8211; l&#8217;<b>orientamento sessuale<\/b> caratterizza ogni individuo ed \u00e8 solitamente individuato in base alla preponderanza di sentimenti, pensieri erotici e fantasie sessuali diretti verso un individuo di sesso diverso (orientamento eterosessuale), dello stesso sesso (orientamento\u00a0omosessuale) o verso individui di entrambi i sessi (orientamento bisessuale);<\/p>\n<p>&#8211; l&#8217;<b>identit\u00e0 di genere<\/b> \u00e8 la rappresentazione di s\u00e9 come uomo o come donna, indipendentemente e anche in opposizione al proprio sesso.<\/p>\n<p>In conclusione il giudizio sulla sentenza della Corte \u00e8 positivo, anche se nel complesso appare un po&#8217; balneare, affrettata. Alcuni dubbi restano sulla dichiarazione di illegittimit\u00e0 degli articoli 7 e 8, perch\u00e9 non \u00e8 certo che la materia su cui dispongono vada a modificare le regole sulla rappresentanza, quindi di una materia civilistica di competenza esclusiva dello Stato. Quantomeno tale affermazione meritava una dissertazione pi\u00f9 minuziosa e non una semplice statuizione quasi apodittica.<\/p>\n<p>Quel che si auspica \u00e8 che il Parlamento, finalmente, seguendo la scia della regione Toscana e l&#8217;esempio di altre nazioni europee, approvi al pi\u00f9 presto una normativa antidiscriminatoria nazionale per la tutela delle persone GLBT, che anche la crescente omofobia, sotto ogni forma ed espressione, rende ormai inderogabile.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Allegati<\/h3>\n<p><a href=\"files\/corte cost_rotelli_testo.doc\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">corte cost_rotelli_testo.doc<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la sentenza n. 253\/2006, la Corte Costituzionale ha dato esito al ricorso presentato dal Governo italiano [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-288","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diritti-lgbti-in-italia"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/288","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=288"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/288\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3012,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/288\/revisions\/3012"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=288"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=288"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=288"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}