{"id":278,"date":"2008-08-04T22:48:56","date_gmt":"2008-08-04T20:48:56","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/nuovosito\/2008\/08\/04\/141-807-con-i-pacs-il-danno-da-morte-dei-congiunti-sara-esteso-ai-nuovi-parenti\/"},"modified":"2019-04-23T19:28:16","modified_gmt":"2019-04-23T17:28:16","slug":"141-807-con-i-pacs-il-danno-da-morte-dei-congiunti-sara-esteso-ai-nuovi-parenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=278","title":{"rendered":"Con i PaCS il danno da morte dei congiunti sar\u00e0 esteso ai nuovi parenti"},"content":{"rendered":"<p>Pubblichiamo un commento alla sentenza della Cassazione, sez. III civ., 12 luglio 2006, n\u00b0 15760 che ha destato l&#8217;interesse della cronaca per un <em>obiter dictum <\/em>del Collegio involgente la figura negoziale del <strong>patto civile di solidariet\u00e0 <\/strong>(PaCS).  <\/p>\n<p> &nbsp; <\/p>\n<p> Nella pronuncia la Corte ripercorre l&#8217;evoluzione legislativa e giurisprudenziale dei principi informatori e dei criteri equitativi di valutazione in materia di danno parentale da morte.  <\/p>\n<p> La sentenza n. 15760, depositata lo scorso 12 luglio dalla Terza sezione della Cassazione, ha destato l&#8217;interesse della cronaca per un <i>obiter dictum<\/i> del Collegio involgente la figura negoziale del patto civile di solidariet\u00e0 (cd. PACS): e, ci\u00f2 nonostante, il tessuto argomentativo della pronuncia \u00e8 molto pi\u00f9 ricco e merita di essere analizzato sotto tutti gli aspetti.  <\/p>\n<p> Una premessa \u00e8, per\u00f2, obbligata: la decisione in esame si presta a diversi rilievi critici in quanto la parte motiva appare, per alcuni versi, non solo contraddittoria ma anche torbida.  <\/p>\n<p> Si assiste ad una sentenza che cita i PACS ma non tratta di convivenze; che parla di danno tanatologico, ma non ha ad oggetto un siffatto pregiudizio; che richiama la Costituzione Europea ed il Codice delle Assicurazioni Private seppur non siano applicabili al casus decisus; che torna sul danno esistenziale e l&#8217;oggetto della quaestio era quello morale. Una sentenza che si sofferma sull&#8217;<i>an<\/i> <i>debeatur<\/i> quando il <i>petitum<\/i> sostanziale era il solo <i>quantum<\/i> del risarcimento.  <\/p>\n<p> Una pronuncia, insomma, che si snoda tra una numerosa serie di <i>obiter dicta<\/i> appesantendo la motivazione ed apparendo, inoltre, non del tutto condivisibile nei punti trattati.  <\/p>\n<p> <b>Il Casus Decisus<\/b>  <\/p>\n<p> E&#8217; il 4 luglio del 1989: un minore si trova a bordo di un pedal\u00f2 nelle acque siciliane di Taormina quando, all&#8217;improvviso, \u00e8 violentemente investito da un idrogetto Yamaha, condotto da altro minore. L&#8217;impatto \u00e8 violento: il pedal\u00f2 si rovescia ed il suo malcapitato a bordo \u00e8 scaraventato in acqua, restando travolto dall&#8217;idrogetto. Portato in ospedale, il minore muore.  <\/p>\n<p> Il fratello ed i genitori di quest&#8217;ultimo agiscono in giudizio per ottenere il risarcimento del danno morale per morte del congiunto. I giudici di prime cure accolgono la domanda ma quantificano il <i>quantum debeatur<\/i>, ad avviso dei superstiti, in modo iniquo. Ricorrono, dunque, per Cassazione. E la terza Sezione d\u00e0 loro ragione.  <\/p>\n<p> <b>Le puntualizzazioni della Suprema Corte<\/b>  <\/p>\n<p> &#8211; <b>sul danno &quot;morale&quot; cd. parentale<\/b>  <\/p>\n<p> &#8211; <b>principi informatori e principi regolatori della materia<\/b>  <\/p>\n<p> &#8211; <b>principio equitativo e discrezionalit\u00e0 &quot;vincolata&quot; del Giudice<\/b>  <\/p>\n<p> Accogliendo il ricorso, il Collegio di Cassazione ritiene opportuno enunciare il principio di diritto &#8211; cui dovranno attenersi i giudici di merito &#8211; che si snoda attraverso tre diverse puntualizzazioni sistematiche in ordine ai principi informatori, regolatori ed ai criteri di valutazione equitativa. Una prima puntualizzazione attiene alla definizione del danno ingiusto da morte, nell&#8217;ambito dell&#8217;illecito civile. Ad avviso della Suprema Corte, i parenti del defunto, vittima primaria, hanno subito un pregiudizio che pu\u00f2 essere qualificato come &quot;danno parentale non patrimoniale&quot;, meritevole di tutela ai sensi dell&#8217;articolo 2059 Cc. Trattasi, segnatamente, di un nocumento subito <i>iure proprio<\/i>, direttamente dai familiari stretti, per la perdita del congiunto, come danno morale derivante dal reato di omicidio colposo costituente illecito civile. Il danno da morte dei congiunti (cd danno parentale) come danno morale interessa la lesione (divenendo perdita non patrimoniale) di due beni della vita, inscindibilmente collegati: a) il bene della integrit\u00e0 familiare, con riferimento alla vita quotidiana della vittima con i suoi familiari, in relazione agli articoli 2,3,29,30,31,36 della Costituzione; b) il bene della solidariet\u00e0 familiare, sia in relazione alla vita matrimoniale che in relazione al rapporto parentale tra genitori e figli e tra parenti prossimi conviventi, specie quando gli anziani genitori sono assistiti dai figli, e ci\u00f2 in relazione agli articoli 2,3 29 e 30 della Costituzione  <\/p>\n<p> La seconda puntualizzazione attiene alla individuazione dei principi informatori ovvero dei principi regolatori della materia ovvero dei criteri equitativi di valutazione del danno parentale da morte &quot;che non risultano derogati o modificati dalle leggi speciali sull&#8217; assicurazione di veicoli e natanti&quot;. Siffatta puntualizzazione \u00e8 necessaria, sulla scorta del ragionamento degli ermellini, per poter dare risposta alla denunciata iniquit\u00e0 del risarcimento nel suo ammontare. Statuiscono, in premessa, i Giudici che &quot;<i>principio informatore di rango costituzionale (anche europeo, cfr:articolo II-62 e 63 Costituzione ratificata dall&#8217;Italia con legge 57\/2005) \u00e8 quello del diritto delle vittime al risarcimento totale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alla lesione di diritti umani fondamentali&quot;<\/i>. Aggiungono, dunque, che &quot;un secondo principio, questa volta regolatore della materia (illecito da circolazione di veicoli e natanti) si desume dall&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata dell&#8217;articolo 2059 Cc, che la dottrina italiana auspicava, anche attraverso la comparazione del diritto italiano con quella europeo ed anglosassone che svincolano il danno morale come lesione della dignit\u00e0 o integrit\u00e0 morale della persona, dall&#8217;accertamento d\u00ec un fatto reato&quot;: il danno morale, cio\u00e8, pu\u00f2 essere risarcito a prescindere dall&#8217;accertamento in concreto di un illecito penale e, soprattutto, anche in assenza di un pregiudizio cd. biologico. Il Collegio precisa, infine, che ai fini risarcitori occorre attingere dal criterio equitativo, il quale, tuttavia, non attribuisce un libero arbitrio al giudice ma, al contrario, una discrezionalit\u00e0 vincolata: il giudicante deve rispettare il principio di personalizzazione del danno e quello di integrale ristoro. Dai principi richiamati, la Corte desume la iniquit\u00e0 della valutazione equitativa laddove ha escluso, quale criterio per orientare il danno, le tabelle milanesi solo perch\u00e9 la causa pendeva dinnanzi ad un giudice messinese. La decisione impugnata \u00e8 ritenuta anche claudicante nella parte in cui ha analizzato il pregiudizio da risarcire sminuendone l&#8217;intensit\u00e0 per non aver tenuto in debita considerazione aspetti allegati, provati e valorizzati dai ricorrenti.  <\/p>\n<p> <b>Gli obiter dicta.<\/b>  <\/p>\n<p> Con le puntualizzazioni richiamate, gli ermellini tessono il nucleo centrale della decisione e fanno germogliare una soluzione ermeneutica assolutamente condivisibile e di perfetta tenuta: se non altro perch\u00e9 in linea con l&#8217;attuale <i>jus receptum<\/i> non obliterato dalla Consulta. Sennonch\u00e9, le argomentazioni principali della Sezione vengono arricchite di diversi <i>obiter dicta<\/i> i quali, analizzati singolarmente, lasciano intravedere le nervature scoperte della pronuncia e si prestano a rilievi anche penetranti.  <\/p>\n<p> <b>a) Ancora sul danno esistenziale: le paturnie della Terza Sezione<\/b>  <\/p>\n<p> La terza sezione della Cassazione, con la sentenza 15022\/2005 aveva ritenuto che il danno esistenziale fosse categoria giuridica &quot;dagli incerti e non definiti confini&quot; da ritenere estranea all&#8217;art, 2059 c.c. in quanto non rispettosa del carattere della tipicit\u00e0 proprio del danno non patrimoniale. Successivamente alle Sezioni Unite del 24 marzo 2006, sentenza n. 6572, la stessa sezione aveva optato per un significativo cambio di registro: con la sentenza 13546 del 12 giugno 2006, gli ermellini avevano sposato senza condizioni la dogmatica del danno esistenziale inteso come &quot;ogni pregiudizio ( di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente ac\u00adcertabile ) provocato sul fare areddittuale del sogget\u00adto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazio\u00adnali propri, inducendolo a scelte di vita div<br \/>\nerse quan\u00adto all&#8217; espressione e realizzazione della sua personali\u00adt\u00e0 nel mondo esterno&quot;. E sembrava che i gioghi ermeneutici si fossero conclusi. Cos\u00ec, a quanto pare, non \u00e8. La stessa sezione della Corte, la Terza, esercita uno <i>jus poenitendi<\/i> in via di <i>obiter dictum:<\/i> la tipicit\u00e0 dell&#8217;art. 2059 c.c., si afferma in parte motiva, &quot;<i>esclude la inclusione della categoria generale del danno esistenziale, che solo il legislatore pu\u00f2 fare, e non gi\u00e0 la dottrina creativa del diri<\/i>tto&quot;. Una enunciazione apodittica se non altro perch\u00e9 pare ci si dimentichi, che lo stesso danno biologico \u00e8 nato, a seguito di una lunga gestazione, in assenza di intervento del legislatore (succeduto solo in seguito al diktat delle pi\u00f9 alte Corti). Non solo: obliterare o meno voci risarcitorie in nome del mero <i>nomen juris<\/i> pu\u00f2 risultare tautologico se non altro perch\u00e9 lo stesso danno, definito dal Collegio &quot;parentale&quot;, di certo non trova allocazione nell&#8217;odierno jus positum. Infine, non meno importante, la atipicit\u00e0 del danno esistenziale \u00e8 tutta da dimostrare: se \u00e8 vero che esso copre solo interessi di rango costituzionale allora \u00e8 anche vero che l&#8217;area da esso descritta coincide perfettamente con quella delimitata dall&#8217;art. 2059 c.c. sub specie di danno non patrimoniale da lesione di interessi costituzionalmente protetti. E&#8217; auspicabile, ad ogni modo, un intervento a presa rapida delle Sezioni Unite per contrastare il fenomeno delle oscillazioni giurisprudenziali &quot;ribelli&quot;, ovvero prese di posizione ermeneutiche in contrasto con arresti nomofilattici recentissimi nonostante l&#8217;assenza di sopravvenienze che legittimino la <i>dissenting<\/i> <i>opinion<\/i> (ci\u00f2 mina la stessa funzione della nomofilachia).\u00a0  <\/p>\n<p> <b>b) Danno tanatologico e danno terminale<\/b>  <\/p>\n<p> La Corte di Cassazione, nonostante non fosse oggetto del petitum, trova opportuno soffermarsi sulle altre voci risarcitorie ristorabili nelle ipotesi di morte del congiunto. Le voci risarcitorie prese in considerazione sono:  <\/p>\n<p> &#8211; danno cd. parentale (danno morale jure proprio dei congiunti)  <\/p>\n<p> &#8211; danno morale del defunto (trasmissibile jure hereditatis ai congiunti)  <\/p>\n<p> &#8211; danno cd. terminale (danno biologico del defunto in relazione alla morte non immediata)  <\/p>\n<p> &#8211; danno cd. tanatologico, danno da morte come perdita della integrit\u00e0 e delle speranze di vita biologica, in relazione alla lesione del diritto inviolabile della vita, tutelato dall&#8217;articolo 2 della Costituzione ed ora anche dall&#8217;articolo II-62 della Costituzione europea, nel senso di <b>diritto ad esistere, <\/b>come chiaramente desumibile dalla lettera e dallo spirito della norma europea.  <\/p>\n<p> Si era gi\u00e0 evidenziato, al riguardo, in occasione della sentenza di Cassazione 13546\/2006, che restava ancora da sciogliere &quot;il nodo al pettine del danno tanatologico&quot;. Il Collegio, infatti, ricorda che, secondo l&#8217;indirizzo tradizionale della Cassazione, non \u00e8 risarcibile la domanda di risarcimento del danno da &quot;perdita del diritto alla vita&quot;, o danno tanatologico, proposta &quot;iure hereditatis&quot; dagli eredi del &quot;de cuius&quot;, in quanto comporta la perdita del bene giuridico della vita in capo al soggetto, che non pu\u00f2 tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione degli effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e la conseguente impossibilit\u00e0 che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando la persona abbia cessato di esistere, non essendo possibile un risarcimento per equivalente che operi quando la persona pi\u00f9 non esiste (Cass. civ., Sez. III, 16 maggio 2003, n. 7632 in Arch. Giur. Circolaz., 2003, 925). Ricorda, dunque, che, diversamente dal tanatologico, \u00e8, invece, risarcibile il cd. danno terminale il quale \u00e8 una species del generale danno biologico: segnatamente, esso \u00e8 quello che la vittima di un sinistro subisce nell&#8217;apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte, (Cass. civ., Sez. III, 14\/07\/2003, n.11003, Cass. civ., Sez. III, 23\/02\/2004, n.3549). Nel caso in cui intercorra, infatti, un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse \u00e8 configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrit\u00e0 psicofisica patita dal danneggiato per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno \u00e8 trasmissibile agli eredi \u00abiure hereditatis\u00bb. L&#8217;ermeneutica cos\u00ec richiamata non convince pi\u00f9 il Collegio di Cassazione, se non altro alla luce di una attenta lettura della Charta Chartorum e di una analisi dettagliata della Costituzione Europea. Evidenziano gli ermellini che &quot;la dottrina italiana ed europea che riconoscono la tutela civile del diritto fondamentale della vita, premono per il riconoscimento della lesione come momento costitutivo di un diritto di credito che entra istantaneamente come corrispettivo del danno ingiusto al momento della lesione mortale, senza che rilevi la distinzione tra evento di morte mediata o immediata. La certezza della morte, secondo le leggi, nazionali ed europee \u00e8 a prova scientifica, ed attiene alla distruzione delle cellule cerebrali e viene verificata attraverso tecniche raffinate che verificano la cessazione della attivit\u00e0 elettrica di tali cellule. La morte cerebrale non \u00e8 mai immediata, con due eccezioni :la decapitazione o lo spappolamento del cervello. In questo quadro anche il danno da morte, come danno ingiusto da illecito \u00e8 trasferibile mortis causa, facendo parte del credito del defunto verso il danneggiante ed i suoi solidali&quot;.  <\/p>\n<p> <b>c) La cassazione cita i PACS: un aiuto al Patto di Convivenza; un colpo alla famiglia di fatto. Il rischio di una interpretazione a contrario a danno delle convivenze.<\/b>  <\/p>\n<p> In molti, alla notizia pervenuta dalla Stampa, circa l&#8217;obiter dictum di Cassazione cha cita i PACS, hanno gridato ad una apertura esplicita del Collegio Supremo a favore di siffatta figura negoziale. Leggere tra le righe della sentenza depone, probabilmente, in tal senso ma mette in risalto i limiti di siffatta citazione. Recita il Collegio: <i>&quot;l&#8217;attuale movimento per la estensione della tutela civile ai PACS (patti civili di solidariet\u00e0 ovvero stabili convivenze di fatto) conduce appunto alla estensione della solidariet\u00e0 umana a situazioni di vita in comune, e dunque prima o poi anche i &quot;nuovi parenti&quot; vittime di rimbalzo lamenteranno la perdita del proprio caro. Nel caso di specie il danno parentale interessa una societas stabilizzata con vincolo matrimoniale e discendenza legittima, onde i referenti costituzionali sono certi<\/i>. Orbene: il danno parentale, da perdita del congiunto \u00e8 risarcibile in capo al familiare superstite per effetto degli artt. 29 e 30 cost. Ma ci\u00f2 non toglie che anche la perdita del convivente sia gi\u00e0 risarcibile a prescindere dalla introduzione dei PACS. La frettolosa citazione del Collegio potrebbe lasciar intendere che il PACS &quot;serve&quot; per poter risarcire i danni anche in assenza di legami familiari. Ma cos\u00ec non \u00e8: l&#8217;art. 2 della Costituzione rende gi\u00e0 oggi rilevante e meritevole di ristoro la morte del convivente. Cos\u00ec ricorda Cassazione , sez. III civile, sentenza 29.04.2005 n\u00b08976: &quot;il dato comune che emerge dalla legislazione vigente e dalle pronunce giurisprudenziali, \u00e8 che la convivenza assume rilevanza sociale, etica e giuridica in quanto somiglia al rapporto di coniugio, anche nella continuit\u00e0 nel tempo&quot;: sussistendo siffatti presupposti anche il danno da morte del convivente \u00e8 risarcibile. L&#8217;obiter dictum del Collegio, tuttavia, potrebbe sortire effetti collaterali: l&#8217;interprete, infatti, potrebbe sostenere che, sulla scorta delle disquisizioni della sentenza in esame, in mancanza del PACS la risarcibilit\u00e0 (finora ammessa) deve escl<br \/>\nudersi.\u00a0  <\/p>\n<p> <b>d) La Cassazione richiama la Costituzione Europea ma si dimentica che nel testo \u00e8 stato espunto il riferimento alle &quot;radici cristiane&quot;.<\/b>  <\/p>\n<p> La Religione \u00e8 uno dei pi\u00f9 alti valori della persona e, nel rispetto delle libere scelte di autodeterminazione, ogni individuo \u00e8 libero di professare la propria Fede ovvero, anche, di non credere. A tutti \u00e8 nota la celebre vicenda che ha caratterizzato la gestazione del testo della Costituzione Europea: si voleva che fosse inserito nel Preambolo il riferimento alle &quot;radici cristiane&quot; dell&#8217;Europa. Ma il riferimento \u00e8 stato espunto. Ebbene, in un passaggio della sentenza, la Cassazione mette in scena un evidente iato laddove recita: &quot;il danno morale \u00e8 per natura ed essenza la lesione della integrit\u00e0 morale, dove il termine &quot;integrit\u00e0&quot; scelto dalla Costituzione europea per descrivere <b>il valore universale e cristiano della dignit\u00e0 umana<\/b>, esprime la centralit\u00e0 dell&#8217;uomo nell&#8217;ordine costituzionale della unione europea, di cui siamo Stato membro e fondatore&quot;. L&#8217;attrito \u00e8 di tutta evidenza. E&#8217; doveroso precisar che, in questa sede, non si fa questione in ordine alla religione cristiana o alle altre confessioni religiose: si mette solo in evidenza una aporia che inficia il ragionamento della Corte privandolo di lucentezza.  <\/p>\n<p> &nbsp; <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pubblichiamo un commento alla sentenza della Cassazione, sez. 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