{"id":276,"date":"2008-08-04T21:50:46","date_gmt":"2008-08-04T19:50:46","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/nuovosito\/2008\/08\/04\/139-482-davvero-il-matrimonio-gay-in-italia-e-inesistente\/"},"modified":"2019-04-23T19:28:16","modified_gmt":"2019-04-23T17:28:16","slug":"139-482-davvero-il-matrimonio-gay-in-italia-e-inesistente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=276","title":{"rendered":"Davvero il matrimonio gay in Italia \u00e8 inesistente?"},"content":{"rendered":"<p>\u00a0  <\/p>\n<p> Il reclamo proposto dalla coppia di ragazzi &#8211; primi in Italia ad essersi sposati all&#8217;estero ed aver chiesto la trascrizione del loro matrimonio &#8211; contro il decreto del\u00a0Tribunale di Latina\u00a0che aveva confermato il rifiuto di tale trascrizione dell&#8217;Ufficiale dello stato civile, \u00e8 stato respinto dalla Corte d&#8217;Appello di Roma.\u00a0  <\/p>\n<p> &nbsp; <\/p>\n<p> La motivazione rigorosa, almeno in apparenza, si fonda sui seguenti assunti:  <\/p>\n<p> &#8211; <strong>non vi \u00e8 automatismo<\/strong> nella registrazione di atti formatisi all&#8217;estero incidenti sulla capacit\u00e0 delle persone, ben potendo l&#8217;ufficiale dello stato civile verificarne preliminarmente la validit\u00e0 alla luce della normativa italiana;  <\/p>\n<p> &#8211; <strong>il matrimonio \u00e8 un atto negoziale<\/strong> e, quindi, non si pu\u00f2 considerare atto di un&#8217;autorit\u00e0 amministrativa straniera automaticamente avente valore nel nostro Paese ai sensi degli artt. 65 e 66 l. n. 218\/95;  <\/p>\n<p> &#8211; per valutare la <strong>legittimit\u00e0 del rifiuto<\/strong> opposto dall&#8217;ufficiale dello stato civile occorre verificare \u00abse l&#8217;atto di cui si chiede la trascrizione possa o meno essere considerato atto di matrimonio, verifica che, proprio avuto riguardo alla funzione ed agli effetti di natura pubblicistica connessi alla trascrizione nei registri dello stato civile, non pu\u00f2 che essere condotta con rigore alla stregua del diritto vigente e applicabile alla specie\u00bb.  <\/p>\n<p> A partire da questo punto la motivazione del decreto capitolino si fa interessante.\u00a0  <\/p>\n<p> Ecco alcune delle affermazioni che meriteranno di essere meglio valutate:  <\/p>\n<p> 1) il matrimonio, sebbene ricopra un ruolo centrale nel sistema normativo che disciplina i rapporti di famiglia, <strong>non \u00e8 &quot;definito&quot;<\/strong> nella Costituzione, n\u00e9 nel codice civile e neppure nelle leggi speciali che nel tempo hanno regolamentato l&#8217;istituto.  <\/p>\n<p> 2) Da questa affermazione si desume che non vi sono norme di diritto positivo da cui si possa ricavare una nozione di matrimonio tanto che si afferma: l&#8217;interprete \u00e8 chiamato ad individuarne il contenuto essenziale con un&#8217;attenta considerazione della evoluzione che l&#8217;istituto possa avere avuto nel costume sociale e doverosamente ad utilizzare tutti i criteri di interpretazione di cui all&#8217;art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, fra i quali il criterio evolutivo.  <\/p>\n<p> Dunque, vi \u00e8 la possibilit\u00e0 di <strong>un&#8217;interpretazione evolutiva<\/strong> dell&#8217;istituto, visto che non vi \u00e8 alcun impedimento legato all&#8217;esistenza di una norma positiva che vieti la celebrazione di un matrimonio tra due persone dello stesso sesso.  <\/p>\n<p> 3) Ci\u00f2 nonostante il matrimonio in questione \u00abnon pu\u00f2 essere trascritto nei registri dello stato civile dello Stato italiano perch\u00e9 non presenta uno dei requisiti essenziali per la sua configurabilit\u00e0 come matrimonio nell&#8217;ordinamento interno, ossia la <strong>diversit\u00e0 di sesso<\/strong> tra i coniugi\u00bb.\u00a0  <\/p>\n<p> &nbsp; <\/p>\n<p> Se non c&#8217;\u00e8 alcuna norma di diritto positivo che dice una cosa simile come fa il giudice ad affermarla? Semplice: vi \u00e8 una <strong>tradizione interpretativa<\/strong>, basata su alcune norme del codice civile (108, 143, 143 bis, 143 ter, 156 bis etc.) che fanno uso dei termini &quot;moglie&quot; e &quot;marito&quot;, in forza della quale si individuano come \u00abrequisiti indispensabili per la sua stessa esistenza\u00bb tra cui la diversit\u00e0 di sesso, il consenso delle parti e la celebrazione. Tali requisiti di esistenza sarebbero presupposti dalle norme che disciplinano, con elencazione ritenuta tassativa, le cause di invalidit\u00e0 del matrimonio.  <\/p>\n<p> <strong>Riepilogando<\/strong>: a) l&#8217;interprete potrebbe evolutivamente determinare i requisiti essenziali dell&#8217;istituto matrimoniale in difetto di una definizione normativa; b) esiste, per\u00f2, una tradizione interpretativa che ritiene inesistente il matrimonio tra due persone dello stesso sesso; c) nel caso concreto, si ritiene di aderire a tale risalente interpretazione, evitando di operare qualsiasi progresso nella lettura dell&#8217;istituto alla luce della diversa realt\u00e0 sociale oggi esistente.  <\/p>\n<p> &nbsp; <\/p>\n<p> E che vi sia una <strong>differenza<\/strong> tra la societ\u00e0 del 1942 e la societ\u00e0 odierna \u00e8 chiarissimo al Collegio quando afferma che: sia il codice civile sia la Costituzione furono scritti quando \u00abnon sussisteva l&#8217;esigenza di alcuna specificazione in merito alla diversit\u00e0 di sesso dei coniugi, essendo questa insita nella comune accezione e nella tradizione sociale e giuridica dell&#8217;istituto matrimoniale e non essendosi all&#8217;epoca neppure profilata l&#8217;ipotesi di un&#8217;estensione dell&#8217;istituto all&#8217;unione affettiva tra persone dello stesso sesso\u00bb.  <\/p>\n<p> Ma oggi le cose sono cambiate oppure no?  <\/p>\n<p> Ovviamente la risposta \u00e8 s\u00ec, ma allora perch\u00e9 insistere sull&#8217;inesistenza ed evitare un&#8217;interpretazione evolutiva del negozio matrimoniale?\u00a0  <\/p>\n<p> &nbsp; <\/p>\n<p> La risposta sta altrove, incastonata (forse sarebbe meglio dire mimetizzata) tra la prima parte della motivazione e l&#8217;ultima. Quello che fin&#8217;ora nessuno ha avuto il coraggio di sostenere a voce alta, ce lo sentiamo finalmente dire dalla Corte d&#8217;Appello di Roma: \u00abcompete al <strong>legislatore<\/strong> dare attuazione, nelle forme che risulteranno conformi alla volont\u00e0 parlamentare, quale espressione delle istanze provenienti dalla societ\u00e0, all&#8217;interno della quale \u00e8 gi\u00e0 da tempo presente il dibattito sull&#8217;argomento, alle raccomandazioni che sul tema il Parlamento Europeo ha rivolto agli Stati membri sin dalla Risoluzione dell&#8217;8.2.1994, seguita dalle Risoluzioni del 16.3.2000, del 14.7.2001 e del 4.9.2003, raccomandazioni a contenuto meramente programmatico alle quali non pu\u00f2 essere riconosciuto alcun effetto vincolante per l&#8217;interprete chiamato ad applicare la normativa nazionale che si assume con esse confliggente\u00bb.  <\/p>\n<p> La Corte d&#8217;Appello di Roma \u00e8 chiara circa la definizione dei limiti di intervento riservati alla magistratura dalla <strong>divisione tra i poteri dello Stato<\/strong>. Testualmente si afferma che non si pu\u00f2 \u00abattuare con lo strumento invocato dai reclamanti e attraverso la forzosa esportazione delle scelte operate da altre comunit\u00e0 nazionali il riconoscimento di nuove realt\u00e0 di tipo familiare che deve trovare ingresso nella sede e nelle forme istituzionali proprie\u00bb.  <\/p>\n<p> Due affermazioni abbastanza chiare: 1) il legislatore faccia il suo mestiere: se \u00e8 latitante non pu\u00f2 scaricare il suo lavoro sulle spalle dei giudici; 2) l&#8217;interprete non \u00e8 vincolato agli indirizzi di politica del diritto di origine europea.\u00a0  <\/p>\n<p> &nbsp; <\/p>\n<p> Ora mentre la prima affermazione chiama in causa i Parlamentari, la seconda \u00e8 di competenza dei giuristi.  <\/p>\n<p> <strong>Quanto al primo profilo<\/strong>, andrebbero ricordate al giudice due circostanze: <em>i<\/em>) che non \u00e8 affatto vero che nelle aule parlamentari italiane di questioni legate ai matrimoni omosessuali non si sia fatto mai cenno &#8211; come sembra alludere la motivazione &#8211; perch\u00e9 proposte di legge del genere sono state avanzate anche nella scorsa legislatura; <em>ii<\/em>) che se si dovesse definire l&#8217;opinione diffusa nella societ\u00e0 italiana circa determinati fenomeni giuridicamente rilevanti, sulla base della frequenza in cui i certi temi vengono dibattuti nelle aule parlamentari, probabilmente da tempo dovremmo ritenere giusto dividere il nord dal sud dell&#8217;Italia, evitare di assistere gli immigrati che bussano alle nostre porte, non curarci pi\u00f9 della tutela ambientale, immaginare che la nostra pubblica amministrazione sia di un&#8217;efficienza eccelsa e che la giustizia \u00e8 celerissima.  <\/p>\n<p> Certo, \u00e8 vero che \u00abin tutti i paesi &#8211; ed anche in Olanda, dove i reclamanti si sono uniti in matrimonio &#8211; ci\u00f2 \u00e8 avvenuto all&#8217;esito di un lungo ed elaborato processo, nell&#8217;ambito del quale ogni comunit\u00e0 nazionale ha dovuto affrontare un&#8217;approfondita ricognizione delle libert\u00e0 individuali meritevoli di tutela istituzionale in ambito familiare ed individuare i modelli normativi pi\u00f9 rispondenti alla evoluzione delle realt\u00e0 di questo tipo presenti nelle rispettive socie<br \/>\nt\u00e0\u00bb. Ma, di grazia, come si pu\u00f2 pensare che una minoranza discriminata possa avere in Parlamento i numeri per imporre al dibattito di Aula un tema che la riguarda?  <\/p>\n<p> &nbsp; <\/p>\n<p> <strong>Quanto al secondo profilo<\/strong> &#8211; pi\u00f9 strettamente giuridico &#8211; la non vincolativit\u00e0 delle Raccomandazioni del Parlamento europeo \u00e8 fuori discussione. Forse appare pi\u00f9 opinabile ritenere &#8211; come fa la Corte &#8211; che la Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea, solennemente siglata a Nizza, nel dicembre del 2000, la quale garantisce all&#8217;art. 9 il diritto a sposarsi e a costituire una famiglia, sia priva di obbligatoriet\u00e0, il che \u00e8 come ritenerla giuridicamente irrilevante.  <\/p>\n<p> Eppure, inferire da ci\u00f2 che l&#8217;interprete possa ignorare tali documenti \u00e8 semplicemente impossibile. Basti richiamare l&#8217;ultima proposizione dell&#8217;art. 12 prel. che &#8211; in caso di vuoto normativo &#8211; impone un&#8217;interpretazione ispirata ai principi dell&#8217;ordinamento e ricordare che l&#8217;adesione all&#8217;Unione europea comporta l&#8217;incorporazione nel nostro sistema dei principi condivisi dai vari paesi della compagine europea ed espressi non solo nelle Raccomandazioni del Parlamento europeo, ma altres\u00ec nella Carta di Nizza, oggi inserita nella seconda parte del Trattato costituzionale per l&#8217;Europa.  <\/p>\n<p> Che ci si richiami ad una motivazione politica, o che si invochi una motivazione (in apparenza) giuridicamente ineccepibile, rimane comunque un fatto, ossia che i cittadini italiani omosessuali sono privi di qualsiasi tutela quando si tratta di regolare le loro unioni e quando si tratta di tutelare i loro diritti sia all&#8217;interno della coppia sia all&#8217;esterno della stessa. Di questa denegata giustizia chi si deve occupare? E soprattutto perch\u00e9 nessuno se ne indigna?\u00a0  <\/p>\n<p> &nbsp; <\/p>\n<p> E&#8217; interessante notare come finalmente anche la magistratura si allinei alle posizioni espresse da tempo in dottrina, con riguardo al presunto ostacolo che la <strong>Costituzione<\/strong> rappresenterebbe rispetto al riconoscimento di regole a favore delle coppie omosessuali. \u00abLa Costituzione non costituisce di per s\u00e9 ostacolo alla ricezione in ambito giuridico di nuove figure alle quali sia la societ\u00e0 ad attribuire il senso ed il valore della esperienza &quot;famiglia&quot;\u00bb.  <\/p>\n<p> Certo, dopo una tale apertura, sembra quasi che una penna diversa abbia ancora una volta ribadito l&#8217;impossibilit\u00e0 di una forzatura dell&#8217;istituto matrimoniale per via interpretativa, ma \u00e8 singolare (se non contraddittorio) che dopo aver ricordato pi\u00f9 volte che nessuna norma positiva definisce il matrimonio, si puntualizzi che \u00able connotazioni essenziali di questo (istituto sono) saldamente ancorate al diritto positivo e alla concezione sociale di cui questo costituisce tuttora univoca espressione\u00bb.  <\/p>\n<p> Ma non era una tradizione interpretativa ad individuare i requisiti dell&#8217;esistenza del negozio matrimoniale? E poi, di quale concezione sociale stiamo parlando? Quella dei Parlamentari? Quella della maggioranza eterosessuale della societ\u00e0 italiana, che pure al suo interno annovera persone che non hanno alcuna difficolt\u00e0 ad aprire il sistema al matrimonio tra persone dello stesso sesso? Quella della comunit\u00e0 GLBT italiana, che strategicamente non alza alta la voce a favore del matrimonio omosessuale preferendo un&#8217;azione di retroguardia a sostegno del PaCS?  <\/p>\n<p> Domande queste che rimangono sospese nel vento.\u00a0  <\/p>\n<p> &nbsp; <\/p>\n<p> Purtroppo, in questo momento l&#8217;unica certezza \u00e8 che quando due cittadini italiani decidono di vivere insieme la propria esistenza, realizzando un progetto di vita comune, sono tutelati se si tratta di due persone di sesso diverso, sono ignorati dal diritto se invece sono dello stesso sesso. Una patente <strong>discriminazione<\/strong> fondata sull&#8217;orientamento sessuale, in spregio al principio di uguaglianza e al diritto alla realizzazione personale, iscritti negli artt. 2 e 3 Costituzione, la legge fondamentale, quella che per primo un giudice dovrebbe applicare quando \u00e8 chiamato a <em>ius dicere<\/em>.  <\/p>\n<p> &nbsp; <\/p>\n<h3>Allegati<\/h3>\n<p><a target=_blank href=\"files\/decreto_app_roma.doc\">decreto_app_roma.doc<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 Il reclamo proposto dalla coppia di ragazzi &#8211; primi in Italia ad essersi sposati all&#8217;estero ed [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-276","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-articoli"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/276","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=276"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/276\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3411,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/276\/revisions\/3411"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=276"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=276"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=276"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}