{"id":272,"date":"2008-07-12T00:07:22","date_gmt":"2008-07-11T22:07:22","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/nuovosito\/2008\/07\/12\/88-41-la-lesione-del-diritto-alla-sessualita-del-coniuge-e-risarcibile\/"},"modified":"2019-04-23T19:28:16","modified_gmt":"2019-04-23T17:28:16","slug":"88-41-la-lesione-del-diritto-alla-sessualita-del-coniuge-e-risarcibile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=272","title":{"rendered":"La lesione del diritto alla sessualit\u00e0 del coniuge \u00e8 risarcibile"},"content":{"rendered":"<p align=\"center\">Svolgimento del processo<\/p>\n<p>\u00a0Con sentenza del 4 marzo &#8211; 21 aprile 1998 il Tribunale di Palermo rigettava la domanda con la quale Cristina S., dopo aver ottenuto dall\u2019 autorit\u00e0 ecclesiastica la dispensa dal matrimonio contratto con Stefano B. e dallo stesso Tribunale la sentenza di divorzio per inconsumazione, aveva chiesto che l\u2019ex coniuge fosse condannato al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa della sua condotta illecita e contraria ai canoni di lealt\u00e0, correttezza e buona fede, per non averla informata prima delle nozze delle sue condizioni fisico-psichiche o della sua incapacit\u00e0 coeundi, e per aver omesso dopo il matrimonio, onde evitare che le sue condizioni di salute fossero conosciute da terzi, di sottoporsi alle opportune cure.<br \/>\nProposto appello dalla S. ed appello incidentale dal B. in ordine alla disposta compensazione delle spese, con sentenza del 2 maggio &#8211; 19 giugno 2001 la Corte di appello di Palermo rigettava entrambe le impugnazioni e compensava le spese del grado.<br \/>\nOsservava in motivazione la Corte territoriale, quanto alla condotta posta in essere precedentemente alle nozze,, che il dovere di informazione asseritamente violato presupponeva la consapevolezza da parte del B. della sua malformazione; che tale circostanza poteva ritenersi acquisita in giudizio; che il predetto aveva volontariamente disatteso l\u2019obbligo di comunicare alla fidanzata i suoi problemi sessuali; che parimenti certo era che la S. non avrebbe contratto le nozze se fosse stata d\u00ec essi informata; che tuttavia, trovando il danno ingiusto dedotto la propria fonte nella celebrazione di i un matrimonio infelice, tale evento non poteva che essere disciplinato dai corrispondenti istituti del diritto di famiglia, non residuando margini per l\u2019applicazione della norma generale di cui all\u2019 articolo 2043 Cc.<br \/>\nOsservava in particolare che il mancato assolvimento del debito coniugale da parte del marito, determinato da causa patologica, non costituiva in s\u00e9 fatto doloso o colposo al quale collegare la lesione dell\u2019interesse della S. a vedersi realizzata come donna, come moglie e come possibile madre, essendo stata in realt\u00e0 tale aspirazione frustrata dalla malattia del marito, al medesimo non addebitabile; n\u00e9 detta aspirazione avrebbe potuto realizzarsi ove ella avesse saputo preventivamente della malformazione del futuro coniuge. E pertanto l\u2019unico evento suscettibile di essere evitato ove il promesso sposo avesse informato la fidanzata sarebbe stato il matrimonio stesso, ma tale evenienza era emendabile solo mediante annullamento per errore essenziale sulle qualit\u00e0 personali o con il divorzio per mancata consumazione, conseguito appunto nella specie.<br \/>\nAggiungeva che a diversa soluzione avrebbe potuto pervenirsi se la S. avesse esercitato, nel prescritto termine annuale, l\u2019azione di nullit\u00e0 del matrimonio, sanzionando gli articoli 129 bis e 139 Cc la reticenza del coniuge cui sia addebitabile la nullit\u00e0.<br \/>\nRilevava infine, in relazione alla successiva condotta del B. oggetto di denuncia, che il mancato ricorso a cure specialistiche non si configurava come illecito civile, non solo perch\u00e9 in qualche misura il predetto aveva cercato di farsi curare, quanto perch\u00e9 l\u2019esercizio del diritto sancito dall\u2019 articolo 32 Costituzione, in base al quale nessuno pu\u00f2 essere obbligato a sottoporsi a trattamento sanitario. non pu\u00f2 valutarsi come fonte di responsabilit\u00e0 aquiliana, ed anzi ha carattere preminente rispetto al dovere della traditio corporis nascente dal matrimonio.<br \/>\nAvverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la S. deducendo sei motivi. Il B. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale fondato su un unico motivo.<br \/>\nMotivi della decisione<br \/>\nVa innanzi tutto disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell\u2019articolo 335 Cpc.<br \/>\nCon il primo motivo del proprio ricorso la S., denunciando erronea e falsa applicazione degli articoli 122 e 129 bis Cc, violazione dell\u2019 articolo 2043 Cc, violazione degli articoli 115 e 116 Cc, omissione e\/o insufficienza di motivazione, sostiene che la sentenza impugnata ha erroneamente scisso la condotta dei B. prospettata come fonte di responsabilit\u00e0 civile in due distinte frazioni, relative al periodo precedente e a quello successivo al matrimonio, traendo da tale scissione altrettanto erronee conseguenze, atteso che con l\u2019azione proposta era stato dedotto un unico comportamento illecito e l\u2019ingiustizia dei danni dallo stesso derivati.<br \/>\nPi\u00f9 in particolare, richiamato il principio secondo il quale solo l\u2019impotenza perpetua costituisce causa di nullit\u00e0 del matrimonio, osserva la ricorrente che la Corte di Appello avrebbe dovuto accertare, a fronte delle contestazioni del B. ed in accoglimento di istanza dell\u2019 appellante, se l\u2019impotenza denunciata avesse natura permanente o fosse emendabile con le opportune cure e se nel procedimento dinanzi all\u2019autorit\u00e0 ecclesiastica, che aveva concesso la dispensa super rato, fosse emerso che l\u2019inconsumazione era riferibile ad impotenza perpetua del coniuge.<br \/>\nCon il secondo motivo si deduce che la sentenza impugnata, nell\u2019 affermare che la S. disponeva dell\u2019alternativa di chiedere l\u2019annullamento dei matrimonio, beneficiando dei contributi economici previsti dalla relativa disciplina, o ottenere il divorzio, con esclusione di ogni pretesa risarcitoria, stante la possibilit\u00e0 di ottenere l\u2019assegno divorzile, ha disatteso la consolidata giurisprudenza che attribuisce a detto assegno finzione assistenziale, e non risarcitoria, ed ha violato i principi elaborati in sede di legittimit\u00e0 circa la risarcibilit\u00e0 del danno ingiusto.<br \/>\nCon il terzo motivo, denunciando erronea e falsa applicazione degli articoli 122 e 129 bis Cc, violazione dell\u2019 articolo 2043 Cc, si sostiene che la sentenza impugnata non ha spiegato la ragione per la quale l\u2019azione risarcitoria sarebbe incompatibile con la pretesa indennitaria a tutela del coniuge di buona fede prevista dall\u2019articolo 129 bis Cc nel caso di annullamento del matrimonio.<br \/>\nCon il quarto motivo, denunciando violazione dell\u2019articolo 143 Cc in relazione agli articoli 2 e 29 Costituzione ed erronea applicazione dell\u2019articolo 32 Costituzione, si deduce, in relazione alla condotta tenuta dal B. durante la vita matrimoniale, che la libert\u00e0 costituzionalmente garantita a ciascuno di non sottoporsi a trattamenti sanitari non pu\u00f2 essere causa di conseguenze pregiudizievoli nei confronti di altri soggetti, e che pertanto detta libert\u00e0 non escludeva che egli potesse sottoporsi spontaneamente alle opportune cure, nel rispetto dell\u2019altro principio costituzionale di cui all\u2019articolo 29 Costituzione<br \/>\nCon il quinto motivo, denunciando violazione degli articoli 115 c.p.c. e 2043 Cc, si osserva che l\u2019affermazione della sentenza impugnata secondo la quale il mancato assolvimento del debito coniugale non era imputabile al B. \u00e8 priva di riscontri obiettivi, essendo stata preclusa all\u2019attrice la possibilit\u00e0 di fornire le prove al riguardo dedotte e disattesa la sua richiesta di consulenza tecnica, dalla quale avrebbe potuto risultare l\u2019esistenza di una patologia emendabile, e quindi la colpa del coniuge nel sottrarsi alle cure necessarie.<br \/>\nCon l\u2019ultimo motivo. denunciando violazione degli articoli 2043 e 143 Cc, 2 e 29 Costituzione, si sostiene che, una volta ritenuto il comportamento colpevole del B. per non aver informato la fidanzata dei propri problemi sessuali, avrebbe dovuto ravvisarsi la lesione di un interesse giuridicamente rilevante della medesima, suscettibile di ristoro in forza della clausola generale di cui all\u2019articolo 2043 Cc, sulla base dei principi elaborati in materia di responsabilit\u00e0 aquiliana dalla pi\u00f9 recente giurisprudenza di legittimit\u00e0. In applicazione di tali principi, e tenuto conto che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio pu\u00f2 essere causa di danno ingiusto, fonte di responsabilit\u00e0 risarcitoria, avrebbe dovuto procedersi ad una<br \/>\ncomparazione degli interessi in conflitto al fine di accertare se il sacrificio dell\u2019interesse del soggetto danneggiato trovasse o meno giustificazione nella realizzazione di un contrapposto interesse dell\u2019autore della condotta, in ragione della sua prevalenza.<br \/>\nI motivi cos\u00ec sintetizzati vanno esaminati congiuntamente, in quanto investono sotto diversi profili la complessa problematica relativa alla configurabilit\u00e0 di una responsabilit\u00e0 aquiliana nell\u2019ambito dei rapporti coniugali e familiari, sulla quale questa Suprema Corte ha fornito non numerose e non univoche risposte, ed anche la dottrina specialistica \u00e8 approdata a conclusioni differenziate.<br \/>\nNella risalente sentenza 2468\/75 la soluzione positiva della questione appare quasi scontata, l\u00ec dove si afferma non potersi escludere a priori che l\u2019adulterio, nel particolare ambiente in cui vivono i coniugi, sia causa di tanto discredito da costituire per l\u2019altro coniuge fonte di danno, a carattere patrimoniale, nella vita di relazione, e che pertanto la violazione da parte di un coniuge dell\u2019obbligo di fedelt\u00e0, a prescindere dalle conseguenze sui rapporti di natura personale, possa determinare, in concorso di particolari circostanze, un obbligo risarcitorio in favore del coniuge danneggiato. A diversa soluzione sono pervenute le due sentenze 3367 e 4108 del 1993 &#8211; la prima delle quali ha affermato che nel caso di addebito della separazione la tutela risarcitoria di cui all\u2019articolo 2043 Cc non pu\u00f2 essere invocata per la mancanza di un danno ingiusto, non integrando l\u2019addebito della separazione la violazione di un diritto dell\u2019 altro coniuge, mentre la seconda ha osservato che dalla separazione personale dei coniugi pu\u00f2 nascere, sul piano economico, soltanto il diritto all\u2019assegno di mantenimento, sempre che ne sussistano i presupposti di legge, e che tale diritto esclude la possibilit\u00e0 di chiedere anche il risarcimento dei danni a qualsiasi titolo subiti a causa della separazione imputabile all\u2019altro coniuge, costituendo la separazione personale un diritto attinente alla libert\u00e0 della persona ed avendo il legislatore specificamente, e quindi esaustivamente previsto le sue conseguenze all\u2019interno della disciplina del diritto di famiglia.<br \/>\nDa tale orientamento, che chiaramente si fonda sul convincimento che le regole che disciplinano la materia familiare costituiscano un sistema chiuso e completo, a sua volta si \u00e8 discostata la successiva sentenza 5866\/95, la quale, pur affermando che l\u2019addebito della separazione non costituisce di per s\u00e9 fonte di responsabilit\u00e0 extracontrattuale, ha ammesso in linea teorica la risarcibilit\u00e0 del danno, oltre l\u2019eventuale diritto all\u2019assegno, ove i fatti che hanno dato luogo all\u2019addebito integrino gli estremi dell\u2019 illecito ipotizzato dall\u2019articolo 2043 Cc<br \/>\nVa infine richiamata la pi\u00f9 recente sentenza di questa sezione 7713\/00, relativa alla diversa pretesa risarcitoria di un figlio nei confronti di un genitore, riconosciuto tale a seguito di dichiarazione giudiziale di paternit\u00e0, che per anni gli aveva rifiutato i mezzi di sussistenza, secondo la quale siffatta condotta d\u00e0 luogo ad una lesione in s\u00e9 di fondamentali diritti della persona inerenti alla qualit\u00e0 di figlio e di minore. collocati al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti, e conseguentemente pu\u00f2 costituire fonte di responsabilit\u00e0 risarcitoria, indipendentemente dalla esistenza di perdite patrimoniali del danneggiato: si \u00e8 osservato in tale decisione che una lettura costituzionalmente orientata dell\u2019articolo 2043 Cc impone di ritenere che tale disposizione sia diretta a compensare il sacrificio che detti valori subiscono a causa dell\u2019illecito, cosi che la norma stessa, correlata agli articoli 2 e ss. Costituzione, deve necessariamente intendersi come comprensiva del risarcimento di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attivit\u00e0 realizzatrici della persona umana, indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la lesione possa comportare.<br \/>\nIn tale direzione sembra muoversi la giurisprudenza di merito, sempre pi\u00f9 incline a ravvisare una responsabilit\u00e0 risarcitoria per violazione degli obblighi familiari.<br \/>\nCome appare evidente, la problematica si innesta in quella pi\u00f9 ampia relativa alla risarcibilit\u00e0 della lesione di diritti fondamentali della persona, oggetto di ampia elaborazione nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, nel solco tracciato dalla nota sentenza della Corte Costituzionale 184\/86, che nel dichiarare infondata la questione di costituzionalit\u00e0 dell\u2019articolo 2059 Cc &#8211; proposta in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 32 Costituzione, sotto il profilo che esso prevederebbe la risarcibilit\u00e0 del danno per lesione dei diritto alla salute solo in conseguenza di un reato &#8211; ebbe ad affermare che la nonna scrutinata riguarda soltanto i danni morali soggettivi, mentre il pregiudizio ai diritti fondamentali della persona, come il decoro, il prestigio, la dignit\u00e0 e la salute, deve trovare indefettibile ristoro, in applicazione dell\u2019articolo 2043 Cc, al di l\u00e0 dei limiti previsti per il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da reato.<br \/>\nE\u2019 altres\u00ec noto che il pi\u00f9 recente orientamento di questa Suprema Corte, del quale le sentenze 8827 e 8828 del 2003 costituiscono fondamentali arresti, si esprime nel senso che nel sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale l\u2019articolo 2059 CC riveste una funzione non pi\u00f9 sanzionatoria, ma tipizzante dei singoli casi di risarcibilit\u00e0 del danno non patrimoniale, cosi che l\u2019astratta previsione normativa deve intendersi come comprensiva di ogni danno di natura non patrimoniale derivante dalla lesione dei valori della persona, e dunque sia del danno morale soggettivo, consistente nella mera sofferenza psichica e nel patema d\u2019animo, sia del danno biologico in senso stretto, configurabile in presenza di lesioni all\u2019 integrit\u00e0 psico-fisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica ( articolo 32 Costituzione), sia del danno derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale relativi alla persona.<br \/>\nIn tale prospettiva, nell\u2019ambito dell\u2019articolo 2059 Cc trovano collocazione e protezione tutte quelle situazioni soggettive relative a perdite non patrimoniali subite dalla persona, per fatti illeciti determinanti un danno ingiusto e per la lesione di valori costituzionalmente protetti o specificamente tutelati da leggi speciali: ci\u00f2 vale a dire che il rinvio recettizio dell\u2019 articolo 2059 Cc ai casi determinati dalla legge non riguarda le sole ipotesi del danno morale soggettivo derivante da reato, ma vale ad assicurare la tutela anche alla lesione di diritti fondamentali della persona, atteso che in forza del rilievo costituzionale di tali diritti il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla loro lesione non \u00e8 soggetto alla riserva di legge posta dalla norma richiamata.<br \/>\nTale impostazione ha ricevuto l\u2019avallo della Corte Costituzionale con la sentenza 233\/03, che investita ancora una volta della questione di incostituzionalit\u00e0 dell\u2019articolo 2059 Cc ha affermato essere ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall\u2019articolo 2059 Cc si identificherebbe con il cosiddetto danno morale soggettivo, ed ha dato espressamente atto che le sentenze 8827 e 8828 del 2003 della Corte di Cassazione hanno l\u2019indubbio pregio di ricondurre a razionalit\u00e0 e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria dei danno alla persona.<br \/>\nSul principio che il danno non patrimoniale \u00e8 risarcibile non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche in quelli di lesione di valori della persona costituzionalmente protetti, non potendo il legislatore ordinario rifiutare, per la forza \u00fanplic\u00ecta nell\u2019 inviolabilit\u00e0 di detti diritti, la riparazione mediante indennizzo, che costituisce la forma minima ed essenziale di tutela, la giurisprudenza di questa Suprema Corte \u00e8 orinai saldamente attestata (v. in tal senso, tra le altre, Cassazione 16716\/03; 17429\/03; 1<br \/>\n9057\/03;10482\/03; 14488\/04 ).<br \/>\nSulla base di tale impostazione, cui il Collegio intende dare continuit\u00e0, assume rilievo essenziale, non solo in relazione alla risarcibilit\u00e0 del danno non patrimoniale, ma anche, e prima ancora, ai fini della esperibilit\u00e0 dell\u2019 azione di responsabilit\u00e0, l\u2019indagine se il diritto oggetto di lesione sia riconducibile a quelli meritevoli di tutela secondo il parametro costituzionale.<br \/>\nN\u00e9 pu\u00f2 fondatamente ritenersi che una disamina siffatta non abbia ragione di essere svolta nella fattispecie in esame, non trovando spazio applicativo il principio di indefettibilit\u00e0 della tutela risarcitoria per violazione di diritti fondamentali all\u2019interno dell\u2019istituto familiare, in ragione di una presunta completezza della relativa disciplina, tale da imporre di reperire unicamente al suo interno la regolamentazione dei rapporti familiari, anche in contrasto con le norme di altri rami dei diritto o con i principi generali dell\u2019 ordinamento.<br \/>\nCostituisce acquisizione da tempo condivisa dalla giurisprudenza e dalla dottrina che nel sistema delineato dal legislatore del 1975 il modello di famiglia-istituzione, al quale il codice civile del 1942 era rimasto ancorato, \u00e8 stato superato da quello di famiglia-comunit\u00e0, i cui interessi non si pongono su un piano sovraordinato, ma si identificano con quelli solidali dei suoi componenti. La famiglia si configura ora come il luogo di incontro e di vita comune dei suoi membri, tra i quali si stabiliscono relazioni di affetto e di solidariet\u00e0 riferibili a ciascuno di essi. Come si \u00e8 osservato da alcuni Autori, di tale processo di valorizzazione della sfera individuale dei singoli componenti del nucleo costituisce emblematica espressione la recente legge 154\/01 sulla violenza familiare, che prevede l\u2019allontanamento per ordine del giudice dalla casa familiare dell\u2019autore della violenza, nell\u2019implicita attribuzione di prevalenza alla tutela della persona che ne sia stata vittima rispetto alle ragioni dell\u2019unit\u00e0 della famiglia.<br \/>\nL\u2019articolo 29 Costituzione, se da un lato giustifica l\u2019articolata previsione di diritti ed obblighi derivanti dal matrimonio, dall\u2019altro lato garantisce una eguaglianza fondata sui vincoli della responsabilit\u00e0 e della solidariet\u00e0: il principio di eguaglianza tra i coniugi costituisce mera specificazione del principio generale di eguaglianza dettato dall\u2019articolo 3 Costituzione, e comporta il riconoscimento di uguali responsabilit\u00e0 dei coniugi nello svolgimento dei rapporti familiari e pari diritti di sviluppo e di arricchimento della loro personalit\u00e0 sia all\u2019 interno del nucleo che nella vita di relazione. La famiglia si configura quindi non gi\u00e0 come un luogo di compressione e di mortificazione di diritti irrinunciabili, ma come sede di autorealizzazione e di crescita,, segnata dal reciproco rispetto ed immune da ogni distinzione di ruoli, nell\u2019 ambito della quali i singoli componenti conservano le loro essenziali connotazioni e ricevono riconoscimento e tutela, prima ancora che come coniugi, come persone, in adesione al disposto dell\u2019articolo 2 Costituzione, che nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell\u2019uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit\u00e0 delinea un sistema pluralistico ispirato al rispetto di tutte le aggregazioni sociali nelle quali la personalit\u00e0 di ogni individuo si esprime e si sviluppa.<br \/>\nE pertanto il rispetto della dignit\u00e0 e della personalit\u00e0, nella sua interezza, di ogni componente dei nucleo familiare assume i connotati di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia, cosi come da parte del terzo, costituisce il presupposto logico della responsabilit\u00e0 civile, non potendo chiaramente ritenersi che diritti definiti come inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i loro titolari Si pongano o meno all\u2019interno di un contesto familiare.<br \/>\nE\u2019 noto peraltro che i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio non sono soltanto di carattere morale, ma hanno natura giuridica, come pu\u00f2 desumersi dal reiterato riferimento contenuto nell\u2019articolo 143 Cc alle nozioni di dovere, di obbligo e di diritto, dall\u2019espresso riconoscimento nell\u2019articolo 160 Cc della loro inderogabilit\u00e0, dalle conseguenze che l\u2019ordinamento giuridico fa derivare dalla loro violazione, onde \u00e8 certamente ravvisabile un diritto soggettivo di un coniuge nei confronti dell\u2019 altro a comportamenti conformi a detti obblighi ( v. sul punto Cassazione 7859\/00, che ha qualificato l\u2019obbligo di fedelt\u00e0 coniugale regola di condotta imperativa).<br \/>\nN\u00e9 potrebbe sostenersi, seguendo la richiamata impostazione volta ad esaltare la specificit\u00e0 e completezza del diritto di famiglia, che la violazione di obblighi siffatti trovi la propria sanzione nelle misure tipiche in esso previste, quali la stessa separazione o il divorzio, l\u2019addebito della separazione, con \u00ec suoi riflessi in tema di perdita del diritto all\u2019 assegno e dei diritti successori, la sospensione del diritto all\u2019assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare ai sensi dell\u2019articolo 146 Cc, l\u2019assegno di divorzio. E\u2019 invero agevole osservare che la separazione e il divorzio costituiscono strumenti accordati dall\u2019ordinamento per porre rimedio a situazioni di impossibilit\u00e0 di prosecuzione della convivenza o di definitiva dissoluzione del vincolo; che la circostanza che il comportamento di un coniuge costituisca causa della separazione o del divorzio non esclude che esso possa integrare gli estremi di un illecito civile; che l\u2019assegno di separazione e di divorzio hanno funzione assistenziale, e non risarcitoria; che la perdita del diritto all\u2019 assegno di separazione a causa dell\u2019addebito pu\u00f2 trovare applicazione soltanto in via eventuale, in quanto colpisce solo il coniuge che ne avrebbe diritto, e non quello che deve corrisponderlo, e non opera quando il soggetto responsabile non sia titolare di mezzi. La natura, la funzione ed i limiti di ciascuno degli istituti innanzi richiamati rendono evidente che essi non sono strutturalmente incompatibili con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, non escludendo la rilevanza che un determinato comportamento pu\u00f2 rivestire ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle conseguenti statuizioni di natura patrimoniale la concorrente rilevanza dello stesso comportamento quale fatto generatore di responsabilit\u00e0 aquiliana.<br \/>\nAppare peraltro opportuno precisare che non vengono qui in rilievo i comportamenti di minima efficacia lesiva, suscettibili di trovare composizione all\u2019 interno della famiglia in forza di quello spirito di comprensione e tolleranza che \u00e8 parte del dovere di reciproca assistenza. ma unicamente quelle condotte che per la loro intrinseca gravit\u00e0 si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona. Deve pertanto escludersi che la mera violazione dei doveri matrimoniali o anche la pronuncia di addebito della separazione possano di per s\u00e9 ed automaticamente integrare una responsabilit\u00e0 risarcitoria; cos\u00ec come deve affermarsi la necessit\u00e0 che sia accertato in giudizio il danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto della lesione, nonch\u00e9 il nesso eziologico tra il fatto aggressivo ed il danno.<br \/>\nL\u2019intensit\u00e0 dei doveri derivanti dal matrimonio, segnati da inderogabilit\u00e0 ed indisponibilit\u00e0, non pu\u00f2 non riflettersi sui rapporti tra le parti nella fase precedente il matrimonio, imponendo loro pur in mancanza, allo stato, di un vincolo coniugale, ma nella prospettiva della costituzione di tale vincolo un obbligo di lealt\u00e0, di correttezza e di solidariet\u00e0, che si sostanzia anche in un obbligo di informazione di ogni circostanza inerente le proprie condizioni psicofisiche e di ogni situazione idonea a compromettere la comunione materiale e spirituale alla quale il matrimonio \u00e8 rivolto.<br \/>\nApplicando i richiamati principi alla fattispecie in esame, osserva la Corte che il diritto dei quale la ricorrente assume la lesione<br \/>\nassurge certamente al rango di diritto fondamentale della persona. E\u2019 qui in discussione il diritto alla sessualit\u00e0, che la dottrina costituzionalistica degli anni ottanta annoverava tra i nuovi diritti, e che certamente si sostanzia in una posizione soggettiva tutelata dalla Costituzione. Va al riguardo richiamata la sentenza n. 561 del 1987 della Corte Costituzionale,, la quale afferm\u00f2 che la sessualit\u00e0 costituisce uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l\u2019 articolo 2 Costituzione impone di garantire. Soccorre ancora la sentenza n. 6607 del 1986 di questa Suprema Corte, che nell\u2019 esaminare la pretesa risarcitoria di un coniuge nei confronti del terzo che aveva cagionato alla moglie l\u2019impossibilit\u00e0 di rapporti, qualific\u00f2 il diritto reciproco di ciascun coniuge al rapporti sessuali con l\u2019altro coniuge come un diritto inerente alla persona, che ha per contenuto un modo di essere, un aspetto dello svolgimento della persona di ciascun coniuge nell\u2019 ambito della famiglia, e precis\u00f2 che la sua lesione \u00e8 di per s\u00e9 risarcibile, quale danno che non \u00e8 n\u00e9 patrimoniale, n\u00e9 non patrimoniale, ma comunque rientra nella previsione dell\u2019 articolo 2043 Cc<br \/>\nViene ancora in discussione il diritto alla sessualit\u00e0 nella sua proiezione verso la procreazione, che costituisce una dimensione fondamentale della persona ed una delle finalit\u00e0 del matrimonio.<br \/>\nViene insomma in rilievo una violazione della persona umana intesa nella sua totalit\u00e0, nella sua libert\u00e0 dignit\u00e0, nella sua autonoma determinazione al matrimonio, nelle sue aspettative di armonica vita sessuale, nei suoi progetti di maternit\u00e0, nella sua fiducia in una vita coniugale fondata sulla comunit\u00e0, sulla solidariet\u00e0 e sulla piena esplicazione delle proprie potenzialit\u00e0 nell\u2019ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela risiede negli articoli 2, 3, 29 e 30 Costituzione<br \/>\nN\u00e9 pu\u00f2 validamente sostenersi che il mancato ricorso da parte della S. alla tutela concessa dall\u2019articolo 129 bis Cc al coniuge di buona fede, per avere la medesima optato per la domanda di divorzio piuttosto che per l\u2019azione di impugnazione dei matrimonio al sensi dell\u2019articolo 122 Cc, le precluda di avvalersi di uno strumento di tutela che le spetta nei confronti di tutti i consociati: ed invero l\u2019indennit\u00e0 prevista dall\u2019 articolo 129 bis Cc della quale \u00e8 generalmente affermata la natura risarcitoria ( v. sul punto Cass. 1990 n. 8703), pur non disgiunta da profili a carattere sanzionatorio, in quanto spettante anche in difetto di prova del danno sofferto e facente carico al coniuge in mala fede costituisce misura specifica, conseguente alla pronuncia di nullit\u00e0 del vincolo che per la sua precisa funzione ed il suo limitato ambito di applicazione non si pone in termini di esclusione rispetto alla responsabilit\u00e0 generale conseguente all\u2019attentato ad un valore dotato di tutela costituzionale.<br \/>\nLa Corte di Appello ha ritenuto come acquisito in giudizio che il B. fosse pienamente consapevole prima dei matrimonio della sua malformazione: tale apprezzamento in fatto non \u00e8 ovviamente censurabile in questa sede. Altrettanto incensurabile \u00e8 l\u2019ulteriore affermazione della stessa Corte che la S. non avrebbe contratto matrimonio ove fosse stata edotta dei problemi sessuali che affliggevano il fidanzato.<br \/>\nLa Corte territoriale ha peraltro ritenuto, sulla base di una inaccettabile scissione tra omessa informazione alla fidanzata da parte B. circa la sua condizione fisica e mancato assolvimento dell\u2019obbligo coniugale, che non fosse ravvisabile un illecito per non essere il medesimo responsabile di tale mancato assolvimento: in tale percorso argomentativo si annida chiaramente un errore di prospettiva, in quanto non si considera che \u00e8 appunto l\u2019omessa informazione ad integrare l\u2019illecito, quale fatto violativo dell\u2019obbligo di lealt\u00e0 ivi richiamato, tale da indurre la S. secondo l\u2019accertamento compiuto dalla stessa Corte ad un matrimonio che ove informata non avrebbe contratto, e che era destinato a sfociare nella dispensa e quindi nello scioglimento in sede civile.<br \/>\nNon appare per contro meritevole di censure la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato i profili dell\u2019illecito nel rifiuto del B. di sottoporsi alle opportune cure mediche, atteso che il necessario bilanciamento del diritto della S. con quello costituzionalmente tutelato di disporre liberamente del proprio colpo, sancito dall\u2019articolo 32 Costituzione, non consente di attribuire prevalenza al primo di essi.<br \/>\nL\u2019accertamento, nei limiti innanzi precisati, della lesione del diritto fondamentale della S. a realizzarsi pienamente nella famiglia e nella societ\u00e0 come donna, come moglie ed eventualmente come madre vale a qualificare il danno subito in termini di ingiustizia, mentre restano da accertare le conseguenze pregiudizievoli alla medesima derivate sia sotto il profilo del danno patrimoniale che dei danno non patrimoniale. Resta invero onere dell\u2019attrice provare l\u2019entit\u00e0 del nocumento recato dall\u2019illecito, salvo ovviamente l\u2019intervento suppletivo del giudice ove i danni subiti non possano essere provati nel loro preciso ammontare.<br \/>\nIn tali limiti va accolto il ricorso principale.<br \/>\nIl ricorso incidentale del B.. diretto a censurare la sentenza impugnata per \u2018 aver disposto la compensazione delle spese del grado e confermato la compensazione di quelle dinanzi al Tribunale, resta logicamente assorbito.<br \/>\nLa sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa in altra sezione della Corte di Appello di Palermo., che si atterr\u00e0 ai principi di diritto innanzi espressi, proceder\u00e0 all\u2019espletamento della attivit\u00e0 istruttoria richiesta dalle parti ai fini della prova del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dall\u2019illecito e pronuncer\u00e0 anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.<br \/>\nP.Q.M.<br \/>\nLa Corte di Cassazione, riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale nei sensi di cui in motivazione e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma il 18 aprile.<\/p>\n<p>Depositata in cancelleria il 10 maggio 2005.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Svolgimento del processo \u00a0Con sentenza del 4 marzo &#8211; 21 aprile 1998 il Tribunale di Palermo rigettava [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-272","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diritti-lgbti-in-italia"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/272","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=272"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/272\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2978,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/272\/revisions\/2978"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=272"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=272"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=272"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}