{"id":270,"date":"2008-07-11T23:56:28","date_gmt":"2008-07-11T21:56:28","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/nuovosito\/2008\/07\/11\/86-456-quel-che-non-ti-di-co\/"},"modified":"2019-04-23T19:28:16","modified_gmt":"2019-04-23T17:28:16","slug":"86-456-quel-che-non-ti-di-co","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=270","title":{"rendered":"Quel che non ti DI.CO."},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\">Leggere questo disegno di legge \u00e8 per un giurista come tornare ragazzino ed andare a vedere per la prima volta un film d\u2019azione, pieno zeppo di suspence ed effetti speciali in stop motion. Quando l\u2019infuocata polemica politica sulle coppie di fatto sar\u00e0 ormai un lontano ricordo, forse ci sar\u00e0 modo di esaminare con pi\u00f9 calma il disegno di legge licenziato dal Consiglio dei Ministri. Per intanto, in questa prima puntata, provo a fissare alcuni punti fermi dal punto di vista del freddo tecnicismo giuridico; sappiamo bene che la tecnica non \u00e8 certo avulsa da scelte riconducibili a progetti, valori e principi, ma anzi ne costituisce strumento di realizzazione. E allora vediamo che cosa si \u00e8 realizzato con i DICO, e che cosa i DICO non dicono.<\/p>\n<p align=\"justify\">Il titolo, \u201c<em>Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi<\/em>\u201d, potrebbe far piacere a molti: eccolo, finalmente, il diritto leggero, il diritto minimo, quello che parla alle e delle persone, non degli istituti, n\u00e9 tanto meno delle istituzioni. E\u2019 il diritto di famiglia del futuro, quello che si lascia indietro le rigidit\u00e0 dello status e consente il pi\u00f9 ampio dispiegarsi dell\u2019autonomia delle persone, quello di cui ci parlano i DICO? Oppure \u00e8 talmente \u2018minimo\u2019 che di diritto di famiglia neppure si pu\u00f2 parlare, come infatti auspicavano molte tesi reazionarie?<\/p>\n<p align=\"justify\">Vediamo la natura dell\u2019unione: secondo l\u2019art. 1 (gelidamente rubricato \u2018ambito e modalit\u00e0 di applicazione\u2019) affinch\u00e9 si possa essere titolari di diritti doveri e facolt\u00e0 devono sussistere: vincoli affettivi, convivenza stabile, assistenza e solidariet\u00e0 materiale e morale. Inoltre, non devono sussistere precedenti matrimonio e determinati vincoli di parentela o di altra natura.<br \/>\nInnanzitutto un\u2019osservazione stilistica: se di diritti dei singoli si \u00e8 sempre parlato, \u00e8 tuttavia emblematico che la prima parola del disegno di legge sia \u201cdue\u201d, anzi \u201cdue persone\u201d. Come creare la tensione, la suspence fin dall\u2019inizio!<br \/>\nCi sono leggi che scolpiscono, plasmano, organizzano, prevengono, garantiscono; e, nell\u2019ambito di queste finalit\u00e0, attribuiscono determinate posizioni soggettive. Non \u00e8 perlomeno audace, singolare, una legge che semplicemente serva ad attribuire \u2018diritti, doveri e facolt\u00e0\u2019? Leggi che attribuiscono e basta, ne conosco poche. E\u2019 come se ci fosse un sottotesto sempre presente ma mai nominato, questa idea della coppia, della coppia convivente, della coppia sessualizzata, della coppia coniugale ma non sposata, che non pu\u00f2 essere oggetto, non dico di considerazione, ma di rappresentazione alcuna. Ne \u00e8 riprova il fatto che il disegno di legge non affronta minimamente uno dei problemi centrali della convivenza informale, quello del regime degli acquisti compiuti durante il rapporto e quello, ad esso connesso, della divisione dei beni al momento della rottura del rapporto. Che cos\u2019\u00e8 questa morigeratezza legislativa, questo self-restraint cos\u00ec maldestramente celato da risultare perfino assordante, se non il frutto di un\u2019anacronistica ipocrisia? Un\u2019ipocrisia talmente grande e scomoda da aver posto al centro di questo d.d.l. non le persone, singole o in coppia, ma diritti doveri e facolt\u00e0, meri costrutti giuridici, che per\u00f2 divengono, in assenza di un soggetto, errabondi, vacui fantasmi in cerca d\u2019autore.<\/p>\n<p align=\"justify\">Capisco, allora, perch\u00e9 la prima domanda che mi sono fatto corrisponde, stranamente, alle preoccupazioni del Vaticano: perch\u00e9 una legge \u2018attributiva\u2019 di diritti e facolt\u00e0 a persone che convivono? Beh, la domanda \u00e8 sorta spontanea nel momento in cui vedo mancare qualsiasi tipo di indicazione su quello che la convivenza rappresenta esemplifica e manifesta, sul ruolo sociale dei valori che ne stanno alla base, sulle funzioni familiari che consente di esplicare, sulle sicurezze che pu\u00f2 garantire, sulle potenzialit\u00e0 che incorpora. Ecco, il corpo, il dinamismo, il tentativo di progettare vite legami ed intrecci, tutto questo non \u00e8 detto mai in questo disegno di legge\u2026Che c\u2019entrano i diritti dei conviventi, allora s\u00ec che ci si pu\u00f2 chiedere, se di questi conviventi la legge, plasmando e valorizzando, limando le asperit\u00e0 e sostenendo le scelte individuali, la creazione di rapporti, non riconosce la piena cittadinanza intesa come attiva partecipazione allo spazio pubblico, alla collettivit\u00e0, alla polis? I diritti e le facolt\u00e0, gettati al di l\u00e0 del muro come briciole per i cani, non servono a nulla e sono, anzi, potenzialmente molto perniciosi.<\/p>\n<p align=\"justify\">Ma ancora sul tipo di rapporto: non pu\u00f2 essere \u2018iscritta\u2019 una dichiarazione tra chi abbia legami di tutela e curatela, o se uno sia l\u2019amministrazione di sostegno dell\u2019altro. Perch\u00e9 mai questo divieto? C\u2019\u00e8 anche un\u2019antinomia: l\u2019art. 408 c.c. prevede che l&#8217;amministratore di sostegno possa essere scelto dall\u2019interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacit\u00e0. Il convivente stabile non potr\u00e0 quindi essere scelto come amministratore di sostegno? Ed in mancanza di scelta, come si giustifica il fatto che il giudice tutelare \u2018preferisce\u2019 il coniuge o la persona stabilmente convivente? Siamo veramente allo scontro aperto tra due opposte concezioni: l\u00ec il convivente come risorsa, come aiuto, come vicinanza e speranza nella difficolt\u00e0, insomma come compagno di una vita (nella buona e nella cattiva sorte\u2026); qui, nei DICO, uno strano ibrido, che presta \u2018assistenza e solidariet\u00e0 materiale e morale\u2019 ma non pu\u00f2 essere amministratore di sostegno&#8230;<\/p>\n<p>Ma continuiamo: la convivenza \u00e8 provata dalle risultanze anagrafiche. Il c. 2 dell\u2019art. 1 riferisce unicamente di un\u2019asettica \u2018iscrizione\u2019, di \u2018mutamento\u2019 e di \u2018cancellazione\u2019. Ma di che cosa stiamo parlando, di un\u2019ipoteca? E\u2019 cos\u00ec che si dovrebbe capire come nascono amori, coppie, famiglie, patrimoni cene con amici gite al mare mutui casa ed auto a rate? In altri termini, come si costituisce il rapporto, come si svolge, come si scioglie? Un\u2019iscrizione e una cancellazione: adempimenti completamente irrelati, solipsistici, esistenzialmente secchi ed avvizziti, come se non dovessero essere connessi ad alcun fondamentale bisogno umano, figurarsi se di due persone insieme! Per non parlare della ridicola soluzione della raccomandata. Su questo molto si \u00e8 gi\u00e0 detto. Ebbene, si sappia che gli avvocati negli studi legali gongolano gi\u00e0, in previsione del futuro contenzioso sulla data certa per l\u2019opponibilit\u00e0 ai terzi\u2026varr\u00e0 il principio della spedizione? Quello della ricezione? Da quando potr\u00e0 dirsi \u201ciscritta\u201d la famosa \u201cdichiarazione\u201d, se non avverr\u00e0 \u201ccontestualmente\u201d?<\/p>\n<p align=\"justify\">Per finire: la convivenza. Essa deve essere \u201cattuale\u201d affinch\u00e9 si possano esercitare i diritti e i doveri previsti dalla legge. Rispuntare l\u2019odiosit\u00e0 di questa legge, che non si propone un obiettivo, quello di riequilibrare, di mediare, di arbitrare, ma che \u00e8 semplicemente \u2018attributiva\u2019, senza una base, senza uno zoccolo, senza un perch\u00e9 chiaramente e sinceramente esplicitato. Il terzo comma dice che la convivenza deve esserci non solo al momento della famosa \u201ciscrizione\u201d, ma che deve essere attuale al momento in cui si intenda esercitare i diritti e le facolt\u00e0.<\/p>\n<p align=\"justify\">Ecco, mi sembra questo il punto da enfatizzare. A cosa serve la legge? La risposta sta in questo: a consentire il (gravoso e limitato) esercizio di alcuni sparuti diritti e facolt\u00e0. Ma di diritti e facolt\u00e0 senza radici, senza perch\u00e9; fini a s\u00e9 stessi, senza un soggetto, senza un agire. E\u2019 come se si fosse detto: esercita questi benedetti diritti basta che tu stia zitto, che non ti manifesti, che non ti nomini. E\u2019 la narrazione del silenzio, \u00e8 la costruzione dell\u2019altro e del diverso, \u00e8 il potere delle (non) definizioni che costruisce e rafforza i ghetti, i muri, il controllo. E questo \u00e8 forse il ritorno del boomerang, dopo un discorso dei movimenti GLBT centrato tutto sui diritti e poco sulla critica, incapace d<br \/>\ni mettere seriamente in discussione le strutture familiari pi\u00f9 sedimentate, che alimentano l\u2019eteronormativit\u00e0, il paternalismo, l\u2019oppressione.<br \/>\nAllora, la convivenza attuale si diceva. Bene: a ben vedere c\u2019\u00e8 pi\u00f9 unit\u00e0 qui, nella tanto odiata convivenza, che nel matrimonio. I coniugi possono anche non convivere, avere domicili diversi, vedersi nei weekend. I conviventi devono stare sempre assieme, abitare allo stesso indirizzo. Il matrimonio non si rompe, se marito e moglie non vivono assieme per tante ragioni; n\u00e9 si rompe se si separano, finch\u00e9 non decidano di divorziare. Se sei separato, sei sempre sposato. Cio\u00e8: puoi essere sposato anche se vivi completamente un\u2019altra vita rispetto a quella del coniuge. Nella convivenza ci deve essere un\u2019unit\u00e0 pi\u00f9 forte: senza coabitazione, non c\u2019\u00e8 il rapporto che sta alla base dell\u2019esercizio dei diritti dei doveri. Come se non esistessero coppie di conviventi che abitano in case diverse, in citt\u00e0 diverse, in Stati o continenti diversi, che fanno i weekend o le vacanze insieme, che si vogliono bene anche senza condividere un tetto, sempre.<\/p>\n<p align=\"justify\">Ebbene, diciamo le cose come stanno: secondo il dettato dell\u2019art.1, nei suoi vari commi, \u00e8 la convivenza debitamente \u201ciscritta\u201d che innesca la possibilit\u00e0 di esercizio di diritti e facolt\u00e0. La convivenza \u00e8 talmente importante che deve essere attuale, vale a dire sempre presente, specialmente al momento in cui si vuole esercitare queste possibilit\u00e0. Ma riflettiamo: nel mondo dei fatti sociali giuridicamente rilevanti non \u00e8 di per s\u00e9 il vivere sotto lo stesso tetto che giustifica l\u2019attribuzione di posizioni di vantaggio (tranne che nei casi specificamente e strettamente connessi a tale circostanza, come quello del diritto all\u2019abitazione; lo disse gi\u00e0 la Corte costituzionale). E\u2019 il progetto di vita in comune, \u00e8 l\u2019intrecciarsi delle esperienze e dei desideri, delle paure, dei tentativi e dei patrimoni, \u00e8 la comunione di vita. La coabitazione non \u00e8 che una delle molte possibili epifanie di questo, che \u00e8 un aspetto centrale nella vita di molte persone, e che \u00e8 quello che dovrebbe veramente importare: \u00e8 condiscendenza far finta che sia la coabitazione l\u2019elemento caratterizzante. Se cos\u00ec fosse, potrei fare l\u2019iscrizione con il mio gatto: dopotutto, abbiamo reciproci vincoli affettivi e di solidariet\u00e0, e viviamo insieme! Ovvia, diciamolo: riconoscere questo significa ammettere che non esiste alcuna apprezzabile differenza tra coppie di fatto e coppie sposate. Perch\u00e9 in entrambe si convive per integrare due vite, non tanto per convivere. E questa \u00e8 un\u2019altra cosa che i DICO non dicono\u2026<\/p>\n<p align=\"justify\">Si potrebbe aggiungere molto altro: i DICO non dicono cosa succede se c\u2019\u00e8 un precedente contratto di coabitazione. Sar\u00e0 vietata l\u2019iscrizione ex art. 2 lett. c)? I DICO delegano alle strutture ospedaliere e di assistenza la disciplina delle modalit\u00e0 di esercizio del diritto di accesso del convivente. Ma che fa la legge, d\u00e0 una mera direttiva di principio senza porre alcun criterio guida? Senza stabilire in modo chiaro e dettagliato i principi cui le amministrazioni si devono attenere?<br \/>\nI DICO si inventano procedure marziane, come il processo verbale alla presenta di tre, testimoni, in caso di nomina del rappresentante per le decisioni in materia di salute. Anche qui non basta la famosa iscrizione, gi\u00e0 avvenuta: no, serve un altro atto scritto, oppure una verbalizzazione quasi coram populi\u2026I DICO parlano del lavoro nell\u2019impresa del convivente e del permesso di soggiorno per il cittadino extracomunitario. In entrambi i casi esistono gi\u00e0 norme specifiche: l\u2019art. 230 bis c.c., il testo unico sull\u2019immigrazione. Non sono menzionati. Non sono modificati. Un decreto legislativo molto importante non \u00e8 neppure citato ritualmente, con tutti i riferimenti per esteso. Anche qui si vede all\u2019opera il sottotesto inespresso, secondo il quale tra convivente e coniuge neppure una giustapposizione lessicale nella stessa disposizione \u00e8 possibile.<\/p>\n<p align=\"justify\">Arriviamo allora ai diritti successori ed all\u2019obbligo alimentare. Anzi, proprio a quest\u2019ultimo. Gli alimenti ex art. 12 non si capisce se siano gli alimenti ex art. 433 c.c., o forse l\u2019assegno divorzile di mantenimento, o un nuovo, fantastico mostro. Vediamo. Gli alimenti sono prestati: al convivente, in caso vi sia stato di bisogno, oltre la cessazione della convivenza, con precedenza sugli altri obbligati, per un periodo proporzionato alla durata della convivenza. Che succede se lo stato di bisogno interviene durante la convivenza, invece che dopo la sua cessazione? Non esiste un obbligo di assistenza (che \u00e8 solo un presupposto per il famoso esercizio dei diritti), n\u00e9 di contribuzione: a ben vedere, non esiste alcun obbligo tra conviventi\u2026Un consiglio: se le cose vanno male economicamente, molto male, non tentate di restare insieme sperando che esista un dovere dell\u2019altro di sostentarvi. Tanto vale rompere subito, almeno la legge mi d\u00e0 diritto agli alimenti. Ma avrei comunque potuto chiederli agli altri obbligati ex art. 433 c.c&#8230;.Non \u00e8 di alimenti che c\u2019\u00e8 bisogno, ma della regolazione dei molti aspetti patrimoniali determinati dall\u2019intreccio delle rispettive sostanze, di cui il mantenimento post-separazione \u00e8 solo un esempio. V\u2019\u00e8 inoltre da chiedersi perch\u00e9 il convivente sia tenuto a prestare gli obbligati con precedenza rispetto ad altri obbligati. Allora qui c\u2019\u00e8 un vincolo pi\u00f9 forte anche rispetto ai legami di sangue, proprio come avviene per il coniuge, altroch\u00e9 legame effimero ed instabile! Se poi non vi sia stato di bisogno, si deve dedurre che la legge faccia propria la legge della giungla: il pi\u00f9 forte andr\u00e0 per la sua strada, l\u2019altro pianger\u00e0 miseria. N\u00e9 potr\u00e0 sperare di ereditare qualcosa, visto che la convivenza non \u00e8 pi\u00f9 attuale.<br \/>\nE\u2019 questa la crudelt\u00e0 peggiore: pur di non nominare il rapporto di coppia tra i conviventi, la legge calpesta ed ignora la propria missione, il proprio compito, quello di predisporre reti di sicurezza, vie di fuga, rimedi e soluzioni. Questa \u00e8 un legge che cinicamente (ma magnanimamente secondo le intenzioni) concede, ma che non giuridifica. Come \u00e8 stato scritto,<\/p>\n<p align=\"justify\">Giuridificazione significa (\u2026) garanzia: apprestamento di tutela e quindi giurisdizionalizzazione, possibilit\u00e0 di difendere la propria soggettivit\u00e0 o qualunque aspetto di essa, dinanzi ad un giudice, civile, amministrativo, penale. Significa in altri termini riportare nella societ\u00e0 \u2013 sotto forma di apparati della giustizia \u2013 il conflitto che precedentemente si risolveva in un rapporto di forza tra singoli o singolo e gruppo (o Stato), in cui il singolo pi\u00f9 debole, o perch\u00e9 mero individuo o perch\u00e9 socialmente emarginato, doveva soccombere (Alpa, Status e capacit\u00e0: la costruzione giuridica delle differenze individuali, Laterza, Roma-Bari 1993, p. 44-45).<\/p>\n<p align=\"justify\">Nulla di tutto questo. Ma di crudelt\u00e0 ve n\u2019\u00e8 ancora, ed ancora pi\u00f9 subdole. Ma prima una nota di leggerezza: \u00e8 geniale il primo comma dell\u2019art. 13, il quale si preoccupa di informarci che le leggi sulla convivenza si applicano ai conviventi. Ma che corsi di diritto ha seguito chi ha scritto queste insensate ovviet\u00e0?<br \/>\nTralasciamo e passiamo velocemente oltre. Se la convivenza \u00e8 iniziata da tempo, lo si pu\u00f2 dire e lo si deve provare (suppongo al momento dell\u2019\u201ciscrizione\u201d). Questa prova per\u00f2 si pu\u00f2 dare solo entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il che val quanto dire che se io convivo da vent\u2019anni e decido di \u201ciscrivermi\u201d un anno dopo l\u2019entrata in vigore della legge, tutto si azzera e ricomincio da capo. Spaventoso, tenuto conto che tutti i diritti previsti dalla legge sono subordinati al decorso del tempo. Per\u00f2 c\u2019\u00e8 ancora da meravigliarsi: non si pu\u00f2 dare la prova che la convivenza era gi\u00e0 in essere prima della legge se si tratta dei diritti di cui all\u2019art. 10. Di che diritti si tratta? Ma di pensioni, ovvio no! Il che val quanto dire che non si riconosce la pensione a chi sta<br \/>\ninsieme da anni, o da decenni: per loro, come per tutte le nuove coppie, si ricomincia a contare da zero. Tra tutte, questa \u00e8 la dimostrazione pi\u00f9 acuta del cinismo spietato di questa legge, che antepone considerazioni di bilancio alla cura ed al sostegno delle persone. Delle persone che non hanno, delle persone per cui una pensione \u00e8 un\u2019ancora di salvezza, mica come per certi parlamentari che navigano tra rendite e vitalizi\u2026Siamo all\u2019anno zero\u2026<em>annus horribilis<\/em>!<\/p>\n<p align=\"justify\">Il quarto comma dell\u2019art. 13 \u00e8 assolutamente incomprensibile. Ma il quinto ed il sesto si capiscono benissimo. Primo, chi era sposato ed inizia a convivere perde tutto: mantenimento, eredit\u00e0 e pensione. Un invito a restare single? O, magari, a non divorziare proprio? Misteri della fede. Ed il sesto comma, un raro esempio di prosa, chiude la partita con un affettazione ed un tono arrogante e superbo che lo rende il pi\u00f9 antipatico di tutti: non si parla di scioglimento dell\u2019unione, con tutto quello che esso comporta in termini di abbandono sconfitte fallimenti rivincite gelosie tentativi pranzi al sacco passeggiate solitarie ecc.ecc. No, si dice che i diritti cessano. Ah, loro, i diritti. Certo, loro, cessano. Le persone, in questa legge, non sono mai entrate.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Allegati<\/h3>\n<p><a href=\"files\/testo_dico.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">testo_dico.pdf<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Leggere questo disegno di legge \u00e8 per un giurista come tornare ragazzino ed andare a vedere per [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-270","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diritti-lgbti-in-italia"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/270","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=270"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/270\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3043,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/270\/revisions\/3043"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=270"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=270"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=270"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}