{"id":1528,"date":"2018-06-14T14:03:56","date_gmt":"2018-06-14T12:03:56","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/nuovosito\/2018\/06\/14\/matrimonio-same-sex-celebrato-allestero-e-downgrading-in-unione-civile-una-prima-lettura-di-cass-14-maggio-2018-n-11696\/"},"modified":"2019-04-20T11:24:51","modified_gmt":"2019-04-20T09:24:51","slug":"matrimonio-same-sex-celebrato-allestero-e-downgrading-in-unione-civile-una-prima-lettura-di-cass-14-maggio-2018-n-11696","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=1528","title":{"rendered":"Matrimonio same-sex celebrato all\u2019estero e \u201cdowngrading\u201d in unione civile: una prima lettura di Cass. 14 maggio 2018, n. 11696"},"content":{"rendered":"<p>Con sentenza n. 11696 del 14 maggio 2018 (corretta in due errori materiali con decreto del 25 maggio 2018), la Corte di cassazione ha esaminato, per la prima volta, l&#8217;art. 32-bis della l. 218\/1995 (\u00abMatrimonio contratto all&#8217;estero da cittadini italiani dello stesso sesso. Il matrimonio contratto all&#8217;estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell&#8217;unione civile regolata dalla legge italiana\u00bb), dovendo decidere se il downgrading di quella disposizione si applichi anche ai matrimoni contratti all&#8217;estero da persone dello stesso sesso, per l&#8217;ipotesi in cui l&#8217;unione coniugale sia stata contratta non tra cittadini italiani, ma da un cittadino italiano con un cittadino straniero (in altri termini, da una c.d. \u00abcoppia mista\u00bb).<\/p>\n<p>La Corte ha offerto risposta positiva, predicando l&#8217;\u00abapplicabilit\u00e0 diretta\u00bb dell&#8217;art. 32-bis a tutte le fattispecie matrimoniali same-sex costituite all&#8217;estero in cui sia cittadino straniero anche uno solo dei due coniugi.<br \/>\nNel proprio ragionamento, il Giudice di legittimit\u00e0 \u2013 dopo aver stabilito che, nei procedimenti di rettificazione degli atti dello stato civile, il Sindaco (nella sua qualit\u00e0 di ufficiale del governo e dello stato civile ex art. 1, co. II, D.P.R. 396\/2000) non \u00e8 parte necessaria, cos\u00ec dirimendo una questione di non poco conto \u2013 muove da un preciso presupposto: negare l&#8217;applicazione della legge 76\/2016 e delle norme di conflitto introdotte dal decreto n. 7\/2017 a matrimoni stranieri formati prima dell&#8217;entrata in vigore di quelle disposizioni, secondo quanto prospettato dalla coppia ricorrente, significherebbe privare di tutela i coniugi e, cos\u00ec, discriminarli rispetto a chi abbia assunto il vincolo coniugale dopo quella data: secondo la Corte, infatti, l&#8217;atto sarebbe radicalmente &#8220;intrascrivibile&#8221;, secondo quanto statuito da Cass. 4184\/2012.<br \/>\nL&#8217;assunto, a ben vedere, non sfugge da una critica. Se \u00e8 vero, infatti, che nel 2012 la Corte si era espressa rispetto a un matrimonio same-sex contratto da una coppia esclusivamente italiana, \u00e8 altrettanto vero che il decisum di quella pronuncia, oggetto di critiche severe da parte della dottrina, non pu\u00f2 sbrigativamente predicarsi rispetto a una fattispecie diversa (i.e.: la &#8220;coppia mista&#8221;), dotata di un elemento di transnazionalit\u00e0 non creato elusivamente ad hoc (quale potrebbe risultare il locus di celebrazione dell&#8217;atto), ma agganciato alla lex patriae di uno dei coniugi.<br \/>\nLa necessit\u00e0 di &#8220;garantire un grado di protezione dei diritti individuali e relazionali tendenzialmente omogeneo a quelle coniugali&#8221;, in altri termini, avrebbe potuto essere soddisfatta senza far ricorso a un allargamento dell&#8217;ipotesi di downgrading in unione civile previsto dall&#8217;art. 32-bis, ma attraverso il superamento della pronuncia n. 4184\/2012, alla luce dell&#8217;ormai incontrovertibile non contrariet\u00e0 all&#8217;ordine pubblico del matrimonio same-sex e ai sensi del novellato art. 63, comma II, lett. c-bis del D.P.R. 396\/2000 che rende testualmente trascrivibile quell&#8217;atto nel generale archivio informatico di cui all&#8217;art. 10 del D.P.R. 396\/2000.<br \/>\nLa Corte di cassazione, invece, condividendo la soluzione offerta dalla pronuncia n. 4184\/2012, ha fatto di quest&#8217;ultima un postulato e, cos\u00ec, ha giustificato l&#8217;applicazione del regime giuridico vigente al momento della decisione sulla base dell&#8217;incompatibilit\u00e0 costituzionale di &#8220;una soluzione che, solo in virt\u00f9 di una preclusione temporale, potrebbe impedire il riconoscimento di effetti giuridici all&#8217;interno del nostro ordinamento a cittadini italiani e stranieri&#8221;. Caduto, per\u00f2, quel postulato, profondamente diversi sarebbero stati i corollari giudiziari e il conseguente rispetto dello status coniugale, quanto meno ai fini dichiarativi e certificativi propri della trascrizione, com&#8217;\u00e8 noto priva di efficacia costitutiva.<br \/>\nCi\u00f2 posto, dinanzi alla tendenziale equiparazione di tutela tra coppie coniugate e coppie unite civilmente assicurata non solo dal potentissimo comma 20 della legge 76\/2016, ma anche dalla &#8220;funzione adeguatrice della giurisprudenza&#8221;, chiamata a intendere la disciplina codicistica del rapporto matrimoniale alla stregua di &#8220;parametro di riferimento antidiscriminatorio&#8221; (cos\u00ec pag. 21 della sentenza in commento), la Corte di cassazione reputa pacifico che, ai sensi dell&#8217;art. 32-bis, nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;atto di matrimonio same-sex sia formato all&#8217;estero da due cittadini entrambi italiani esso produce, nello Stato italiano, gli effetti propri dell&#8217;\u00abunione civile\u00bb e deve essere trascritto nel &#8220;registro delle unioni civili&#8221;, ai sensi dell&#8217;art. 134-bis, comma III, lett. a) del R.D. 1238\/1939: si attua, cio\u00e8, una riqualificazione dell&#8217;atto e una sottoposizione al diritto materiale italiano.<br \/>\nE, sempre ai sensi dell&#8217;art. 32-bis, la Corte, del tutto condivisibilmente, statuisce che i matrimoni tra cittadini stranieri sfuggano a quella disposizione: il carattere &#8220;intrinsecamente transnazionale&#8221; esclude, infatti, un &#8220;intento di aggiramento della L. n. 76 del 2016 e del modello di unione civile vigente nel nostro ordinamento&#8221;, perch\u00e9 il matrimonio tra stranieri \u00e8 &#8220;caratterizzato da un sufficiente grado di estraneit\u00e0 rispetto al nostro ordinamento&#8221;. Quei matrimoni, dunque, devono essere trascritti nei registri di matrimonio.<br \/>\nEstendendo, per\u00f2, la portata applicativa dell&#8217;art. 32-bis, la Corte di cassazione afferma la riconducibilit\u00e0 a quest&#8217;ultima anche del caso dei matrimoni misti, sulla base di tre argomenti: quello letterale (l&#8217;impiego nell&#8217;art. 32-bis della preposizione &#8220;da&#8221; e non di quella &#8220;tra&#8221;, utilizzata nell&#8217;art. 32-quinquies della l. 218\/1995), quello relativo alla coerenza dell&#8217;ordinamento (se non si estendesse l&#8217;art. 32-bis anche alle coppie miste si creerebbe un &#8220;conflitto non risolvibile&#8221; circa la forma e gli effetti della trascrizione dell&#8217;atto contratto all&#8217;estero, dacch\u00e9 l&#8217;art. 27 della legge 218\/1995 rinvia alla legge nazionale di ciascuno dei nubendi) e quello della &#8220;discriminazione a rovescio&#8221; (\u00abse l&#8217;art. 32 bis non si applicasse anche ai cd. matrimoni &#8220;misti&#8221; [&#8230;] si determinerebbe una discriminazione cd. &#8220;a rovescio&#8221; tra i cittadini italiani che hanno contratto matrimonio all&#8217;estero e possono &#8220;trasportare&#8221; forma ed effetti del vincolo nel nostro ordinamento e quelli che hanno contratto un&#8217;unione civile in adesione al modello legislativo applicabile nel nostro ordinamento\u00bb).<br \/>\nAl riguardo, pare consentito di muovere qualche osservazione critica.<br \/>\nDa un lato, infatti, l&#8217;interpretazione testuale fatta propria dalla Cassazione non considera la travagliata genesi della disposizione, che ha sostituito all&#8217;originaria locuzione &#8220;persone&#8221; dello stesso sesso quella di &#8220;cittadini&#8221; dello stesso sesso; dall&#8217;altro lato, la rubrica della disposizione (che recita, al plurale, &#8220;Matrimonio contratto all&#8217;estero da cittadini italiani dello stesso sesso&#8221; e non, al singolare, &#8220;da un cittadino italiano&#8221;) individua evidentemente una coppia coniugata di cittadini italiani; quanto, poi, alla ratio della disposizione, la Suprema Corte sembra davvero dimenticare che il matrimonio misto non \u00e8 contratto per eludere la legge italiana, ma nell&#8217;esercizio di un diritto soggettivo facente capo a uno dei due coniugi, riconosciuto espressamente dall&#8217;art. 12 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libert\u00e0 fondamentali e manifestazione del diritto fondamentale al rispetto della propria vita privata e familiare tutelato dall&#8217;art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione e dall&#8217;art. 8 della predetta Convenzione.<br \/>\nSi tratta, cio\u00e8, di un matrimonio caratterizzato non dalla volont\u00e0 della coppia di &#8220;aggirare&#8221; la normativa italiana, ma contraddistinto da un elemento di transanzionalit\u00e0 che, lungi dall&#8217;essere creato ad hoc, \u00e8 agganciato alla legge nazionale di uno dei coniugi e, dunque, all&#8217;esercizio di un diritto fondamentale: non si capisce, allora, come possa<br \/>\nconfigurarsi una discriminazione &#8220;a rovescio&#8221;, dal momento che le situazioni poste a raffronto dalla Corte (coppia di cittadini italiani e coppia mista) non sono, a tutta evidenza, omogenee.<br \/>\nInfine, con riguardo all&#8217;argomento speso intorno all&#8217;art. 27 l. 218\/1995, non si comprende perch\u00e9 esso debba reputarsi ostativo alla trascrizione: quell&#8217;atto, infatti, alla stessa stregua del matrimonio contratto tra cittadini stranieri residenti in Italia, \u00e8 &#8220;esistente come atto di matrimonio&#8221; (v. Cass. 4184\/2012), non \u00e8 contrario all&#8217;ordine pubblico e, per la legge italiana, pu\u00f2 senz&#8217;altro produrre gli effetti dichiarativi propri della trascrizione, anche solo in ragione della legge delega portata dal comma 28 (che certamente lo attrae nel suo ambito di applicazione).<br \/>\nInoltre, last but not least, la Corte ha trascurato che l&#8217;art. 32-bis, esprimendo una norma di conflitto c.d. unilaterale, volta a designare unicamente la legge italiana per la regolamentazione di una fattispecie transnazionale, avrebbe dovuto essere intesa come norma eccezionale rispetto a quelle classiche cc.dd. &#8220;bilaterali&#8221;, tese a rendere indifferentemente applicabile il diritto interno o quello straniero a seconda del modo di atteggiarsi delle circostanze assunte come criteri di collegamento.<br \/>\nIn quanto eccezionale, essa avrebbe dovuto essere interpretata restrittivamente, anche alla luce della sua ratio volta esclusivamente a neutralizzare comportamenti fraudolenti.<br \/>\nIn definitiva, alla luce di quanto brevemente osservato non pu\u00f2 che esprimersi perplessit\u00e0 circa la soluzione della Corte: la trascrizione dell&#8217;atto di matrimonio misto dovrebbe, infatti, compiersi nel registro di matrimonio di cui al n. 1 dell&#8217;art. 14 del R.D. 1238\/1939, ai sensi del vigente art. 125, comma V, n. 1) del medesimo R.D. 1238\/1939, con conseguente produzione degli effetti certificativi tipici della trascrizione dell&#8217;atto matrimoniale, restando esclusa l&#8217;applicazione della disciplina dell&#8217;unione civile.<br \/>\nA ragionare diversamente, dovrebbe reputarsi &#8220;elusivo&#8221; della legge italiana &#8230; innamorarsi di una persona straniera. Con buona pace, per usare le parole del pi\u00f9 che mai compianto Stefano Rodot\u00e0, del &#8220;diritto d&#8217;amore&#8221;.<\/p>\n<p>Fonte:\u00a0<a href=\"http:\/\/www.diritticomparati.it\/matrimonio-sex-celebrato-allestero-e-downgrading-unione-civile-una-prima-lettura-di-cass-14-maggio-2018-n-11696\/\">http:\/\/www.diritticomparati.it\/matrimonio-sex-celebrato-allestero-e-downgrading-unione-civile-una-prima-lettura-di-cass-14-maggio-2018-n-11696\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con sentenza n. 11696 del 14 maggio 2018 (corretta in due errori materiali con decreto del 25 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":1527,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-1528","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritti-lgbti-in-italia"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1528","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1528"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1528\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1792,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1528\/revisions\/1792"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1527"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1528"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1528"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1528"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}