{"id":1360,"date":"2017-03-09T11:35:45","date_gmt":"2017-03-09T10:35:45","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/nuovosito\/2017\/03\/09\/per-la-prima-volta-riconosciuta-in-italia-ladozione-di-minori-allestero-da-parte-di-una-coppia-di-uomini\/"},"modified":"2019-04-23T19:25:19","modified_gmt":"2019-04-23T17:25:19","slug":"per-la-prima-volta-riconosciuta-in-italia-ladozione-di-minori-allestero-da-parte-di-una-coppia-di-uomini","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=1360","title":{"rendered":"Per la prima volta riconosciuta in Italia l\u2019adozione di minori all\u2019estero da parte di una coppia di uomini"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" alignleft size-full wp-image-1358\" style=\"margin-right: 5px; float: left;\" src=\"https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/cs_rl.jpg\" alt=\"cs rl\" width=\"300\" height=\"233\" srcset=\"https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/cs_rl.jpg 480w, https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/cs_rl-300x233.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>Il Tribunale per i minorenni di Firenze con decreto pubblicato ieri, ha accolto la richiesta di riconoscimento dell&#8217;adozione di due bambini, tra loro fratelli, pronunciata da parte di una Corte britannica a favore di una coppia di uomini.<\/p>\n<p>I due pap\u00e0, entrambi italiani, da tempo residenti nel Regno Unito, si sono rivolti ad Avvocatura per i diritti LGBTI \u2013 Rete Lenford per ottenere in Italia la trascrizione dei provvedimenti emessi dall&#8217;Autorit\u00e0 straniera a cui consegue per i figli il riconoscimento della cittadinanza italiana e del medesimo status e dei medesimi diritti riconosciuti nel Regno Unito.<\/p>\n<p>Il Tribunale, con un&#8217;articolata motivazione, ha accolto integralmente le richieste dell&#8217;avvocata Susanna Lollini che li ha seguiti, compiendo una completa disamina della disciplina del riconoscimento in Italia dei provvedimenti stranieri che riguardano i minorenni e ritendo corretto l&#8217;inquadramento della fattispecie nell&#8217;ipotesi di cui all&#8217;art. 36 comma 4 della legge n. 184\/83, in materia di adozioni.<\/p>\n<p>La disposizione normativa prevede che l&#8217;adozione pronunciata dalla competente autorit\u00e0 di un Paese straniero ad istanza di cittadini italiani che dimostrino di avere soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia purch\u00e9 &#8220;conforme ai principi della Convezione&#8221; (Convenzione dell&#8217;Aja 29 maggio 1993).<\/p>\n<p>Si tratta di un&#8217;ipotesi che si differenzia dalla disciplina che riguarda l&#8217;adozione internazionale da parte di cittadini italiani che risiedono nel nostro paese e da quella prevista dal diritto internazionale privato che impone il riconoscimento automatico di provvedimenti stranieri che riguardano genitori adottivi stranieri e minori stranieri o non in stato di abbandono (art. 41 L. n. 218\/1995).<\/p>\n<p>Il Tribunale ha quindi proceduto alla verifica della conformit\u00e0 alla Convenzione dell&#8217;Aja della sentenza britannica con la quale era stata disposta l&#8217;adozione di due fratellini, chiarendo che la Convenzione non pone limiti allo status dei genitori adottivi, ma richiede unicamente la verifica che i futuri genitori adottivi siano qualificati e idonei all&#8217;adozione, esame che nel caso di specie \u00e8 stato puntualmente effettuato dalle autorit\u00e0 inglesi, riservando l&#8217;eventuale rifiuto all&#8217;ipotesi che il riconoscimento sia manifestamente contrario all&#8217;ordine pubblico.<\/p>\n<p>In merito all&#8217;ordine pubblico internazionale il Tribunale fa propri i principi espressi dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 19599\/2016 in un caso di trascrivibilit\u00e0 in Italia dell&#8217;atto di nascita di un bambino nato da due donne in Spagna, una cittadina spagnola e l&#8217;altra italiana, ritenendo che esso &#8220;non \u00e8 enucleabile esclusivamente sulla base dell&#8217;assetto ordinamentale interno, ma \u00e8 da intendersi come complesso di principi ricavabili dalla nostra Costituzione e dai Trattati Internazionale cui l&#8217;Italia ha aderito e che hanno ai sensi dell&#8217;art. 117 Cost. lo stesso rango nel sistema delle fonti della costituzione&#8221;.<\/p>\n<p>Nell&#8217;esaminare l&#8217;ulteriore parametro, rappresentato dall'&#8221;interesse superiore del minore&#8221;, il Tribunale fiorentino chiarisce che deve essere salvaguardato il diritto dei minori a conservare lo status di figlio, riconosciutogli da un atto validamente formato in un altro Paese dell&#8217;Unione Europea (preceduto da una lunga, complessa e approfondita procedura di verifica), e che il mancato riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione esistente nel Regno Unito, determinerebbe una &#8220;incertezza giuridica&#8221; che influirebbe negativamente sulla definizione dell&#8217;identit\u00e0 personale dei minori.<\/p>\n<p>Peraltro, aggiungono i giudici, la sussistenza dei requisiti ex art. 36 comma 4, esclude una valutazione discrezionale da parte dell&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria italiana. Non di meno si sottolinea come dalla documentazione prodotta sia emerso che &#8220;si tratta di una vera e propria famiglia e di un rapporto di filiazione in pena regola che come tale va pienamente tutelato&#8221;.<\/p>\n<p>L&#8217;avvocata Lollini ha espresso soddisfazione per il provvedimento cos\u00ec importante e ben motivato, dichiarando: &#8220;E&#8217; innegabilmente una grande soddisfazione sotto l&#8217;aspetto personale e professionale, ma lo \u00e8 ancora di pi\u00f9 sotto l&#8217;aspetto umano. Prima di tutto per i due padri che hanno creduto fin dall&#8217;inizio nelle buone ragioni della loro richiesta, nonostante le difficolt\u00e0 che avevamo loro prospettato; per i due bambini che si sentono a tutti gli effetti cittadini italiani e per l&#8217;insostituibile contributo giuridico dell&#8217;Avv. Roberto De Felice. Ogni provvedimento favorevole come questo \u00e8 il risultato del paziente lavoro di studio di ciascuno di noi, avvocati di Rete Lenford o di Famiglie Arcobaleno, del coraggio delle persone omosessuali che ci affidano le loro vicende pi\u00f9 care e dell&#8217;impegno ermeneutico dei giudici&#8221;.<\/p>\n<p>La Presidente di Avvocatura per i diritti LGBTI \u2013 Rete Lenford avv. Maria Grazia Sangalli gioisce per quella che definisce una tappa storica per il riconoscimento dei diritti delle famiglie arcobaleno: &#8220;l&#8217;elemento di transnazionalit\u00e0 di queste vicende familiari gioca un ruolo fondamentale; la giurisprudenza ha stabilito che l&#8217;ordine pubblico internazionale non frappone ostacoli al riconoscimento della continuit\u00e0 dei rapporti che si costituiscono all&#8217;estero, per realizzare il preminente interesse dei bambini. E&#8217; ancora pi\u00f9 evidente, a questo punto, l&#8217;inammissibile situazione di disuguaglianza in cui versano tutte quelle famiglie che non presentano questi tratti di transnazionalit\u00e0, alle quali il legislatore nega in modo ideologico qualsiasi forma di riconoscimento e tutela&#8221;.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/tribunale_minorenni_firenze.pdf\">Copia della sentenza in formato pdf: <em><span style=\"text-decoration: underline;\">sentenza<\/span><\/em><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Tribunale per i minorenni di Firenze con decreto pubblicato ieri, ha accolto la richiesta di riconoscimento [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":1358,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-1360","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articoli"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1360","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1360"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1360\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3168,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1360\/revisions\/3168"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1358"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1360"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1360"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1360"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}