{"id":1215,"date":"2015-10-18T14:54:14","date_gmt":"2015-10-18T12:54:14","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/nuovosito\/2015\/10\/18\/che-cosa-si-perde-con-le-unioni-civili\/"},"modified":"2019-04-23T19:25:25","modified_gmt":"2019-04-23T17:25:25","slug":"che-cosa-si-perde-con-le-unioni-civili","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/retelenford.it\/?p=1215","title":{"rendered":"Che cosa si perde con le unioni civili?"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" alignleft size-full wp-image-1182\" style=\"margin-right: 5px; float: left;\" src=\"https:\/\/retelenford.it\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/unioni-civili2.png\" alt=\"unioni-civili2\" width=\"300\" height=\"156\" \/>di Antonio ROTELLI<\/p>\n<p><em>Una settimana fa ho pubblicato sul sito lgbtnewsitalia <a href=\"http:\/\/www.lgbtnewsitalia.com\/2212-2015-10-10-nuovo-testo-unioni-civili-epurati-riferimenti-a-famiglia-lanalisi-dellavvocato-rotelli-di-rete-lenford\/?utm_campaign=shareaholic&amp;utm_medium=facebook&amp;utm_source=socialnetwork\">alcune considerazioni sul nuovo disegno di legge sulle unioni civili<\/a>. A queste ha replicato l\u2019amico Marco Gattuso, che ritiene di aver rilevato delle inesattezze\u00a0 giuridiche in quello che ho scritto. Con questo articolo propongo un approfondimento sul tema.<\/em><\/p>\n<p>Il tempo che si impiega a discutere del Disegno di Legge sulle Unioni civili \u2013 pur costituendo un dovere da parte di chi lo avversa come me \u2013 \u00e8 la prova inconfutabile della mancanza di linearit\u00e0 di tale intervento normativo. Si dir\u00e0 che \u00e8 un esito inevitabile di ogni riforma legislativa. Ma al di l\u00e0 della discutibilit\u00e0 di tale obiezione, ricordo a me stesso che tra due strade per la soluzione di un problema la logica impone di scegliere sempre la strada che presenta meno difficolt\u00e0 di attuazione. Nel nostro caso, l\u2019estensione del matrimonio alle coppie formate da persone dello stesso sesso. Una tale riforma per via legislativa, infatti, consentirebbe automaticamente l\u2019estensione di tutte le tutele, minuziosamente previste nel nostro sistema giuridico, a una coppia formata da persone dello stesso sesso.<\/p>\n<p>L\u2019opzione per il matrimonio egualitario risponde prima ancora che alla necessit\u00e0 sociale del rispetto per la dignit\u00e0 delle famiglie formate da persone dello stesso sesso, a una ragione strettamente giuridica: le unioni civili non sono oggettivamente in grado di coprire tutta l\u2019area di tutela che il matrimonio concede alla famiglia. Il che da un lato \u00e8 verificabile in un\u2019ottica comparata, giacch\u00e9 in tutti i Paesi in cui ci sono stati interventi simili si \u00e8 necessariamente ricorso all\u2019intervento della magistratura per fronteggiare le irragionevoli discriminazioni che le coppie dello stesso sesso subivano rispetto a quelle coniugate di sesso diverso. Dall\u2019altro lato, testimonia nei fatti che la separazione degli istituti (unione civile da un lato e matrimonio dall\u2019altra) \u00e8 funzionale a collocare le famiglie formate da persone dello stesso sesso giuridicamente (e quindi socialmente) in una posizione di inferiorit\u00e0.<\/p>\n<p>\u00c8 questo quadro generale che nessuno \u2013 per primi coloro che recitano il mantra \u201cmeglio questo che il nulla\u201d \u2013 dovrebbe dimenticare. E non serve ricorrere alla parabola del povero cui il ricco crapulone lasciava le briciole al posto di invitarlo a sedere tra i suoi commensali. Non serve perch\u00e9 qua non ci occupiamo del posto che i due avranno nel regno dei cieli, ma molto pi\u00f9 prosaicamente del posto che i due (le famiglie formate da persone dello stesso sesso e le famiglie formate da persone di sesso diverso) avranno nella societ\u00e0 una volta che per legge si sar\u00e0 sancito che solo le famiglie di sesso diverso sono tali, mentre le secondo sono quell\u2019ircocervo chiamato \u201cformazioni sociali specifiche\u201d, che basta saper leggere l\u2019italiano per capire che non \u00e8 certo invenzione della Corte costituzionale italiana.<\/p>\n<p>Detto ci\u00f2, sono costretto a tornare su alcune mie considerazioni sul tema, sollecitato da Marco Gattuso, con il quale il dialogo \u00e8 sempre proficuo. I suoi dubbi sollecitano altri dubbi; le sue incertezze determinano la riconsiderazione delle mie valutazioni. Eppure, nonostante alcune cose che dir\u00f2 fra breve, deve essere subito chiaro che dissento nella maniera pi\u00f9 recisa, per le ragioni che ho appena esposto, dal suo pi\u00f9 volte dichiarato punto di vista: accontentiamoci di quello che il legislatore \u00e8 disposto a concedere.<\/p>\n<p>E parto proprio da questo atteggiamento supino nei confronti del legislatore, che ovviamente travalica l\u2019oggetto di queste note. \u00c8 un atteggiamento che sta facendo profondamente male al nostro Paese e non certo da oggi. Vorrei precisare che la mia ferma presa di posizione al riguardo non nasce da un\u2019idiosincrasia nei confronti dell\u2019attuale Presidente del Consiglio. Il suo atteggiamento di disprezzo per la nostra Costituzione \u00e8 stato condiviso da molti che lo hanno preceduto. Sull\u2019altare della convenienza politica i nostri Governi da anni fanno strame dei principi basilari della legalit\u00e0 costituzionale. Non serve che richiami la trasversale reazione alla sentenza della Corte di cassazione sul caso Englaro, sicch\u00e9 si pavent\u00f2 un inedito conflitto tra poteri dello Stato pur di non rendere eseguibile una sentenza definitiva. N\u00e9 che ricordi la fine che sta facendo la legge 40\/2004 in materia di fecondazione medicalmente assistita grazie all\u2019intervento della Corte costituzionale. E si potrebbe continuare con gli interventi in materia di immigrazione, sulla giusta durata del processo e cos\u00ec via elencando. Ai nostri Parlamentari \u2013 a prescindere dal colore politico e dal posto occupato negli emicicli di Montecitorio e di Palazzo Madama \u2013 non \u00e8 chiaro che il loro potere normativo trova un limite invalicabile nella Costituzione. Certo, si dir\u00e0 che la Corte costituzionale serve proprio a questo: ricondurre alla legalit\u00e0 costituzionale interventi normativi che da essa prescindono. Ma il rimedio \u2013 fortunatamente previsto dal Costituente \u2013 non elimina affatto la condanna sul piano politico, che i cittadini dovrebbero far pesare nelle urne, nei confronti di un legislatore che si disinteressa completamente della Costituzione.<\/p>\n<p>Allo strapotere del legislatore, completamente dimentico dei principi costituzionali, fa da contraltare purtroppo un atteggiamento diffuso tra i cittadini che molto ricorda quello di chi si affida al santo patrono per avere la grazia. Piuttosto che rivendicare in ogni sede il rispetto dei propri diritti fondamentali e inchiodare i politici all\u2019esigenza di una loro attuazione, \u00e8 tutto un ringraziare chi \u2013 sforzandosi di fare male il proprio dovere \u2013 \u00a0piega alle proprie convenienze politiche l\u2019ideazione di un intervento normativo che la societ\u00e0 italiana richiede per potersi considerare in linea con Paesi dalle tradizioni giuridiche affini alle nostre.<\/p>\n<p>Non \u00e8 il legislatore che si deve convincere ad aprire al matrimonio egualitario, siamo tutti noi che dovremmo ricordargli a ogni pi\u00e8 sospinto che il diritto al matrimonio \u00e8 un diritto irretrattabile della persona e che non esistono persone di serie A, che possono accedervi e persone di serie B, che si devono accontentare delle unioni civili. Il legislatore peraltro deve capire oggi \u2013 non un giorno lontano \u2013 che negando platealmente il rispetto del principio di uguaglianza formale, non trover\u00e0 nessuno a ringraziarlo perch\u00e9 le briciole delle unioni civili non solo non avranno soddisfatto la fame di giustizia di migliaia di cittadini, ma li condanneranno a una condizione di inferiorit\u00e0 sociale e infine li obbligher\u00e0 ancora una volta a varcare le soglie dei tribunali per risolvere problemi della quotidianit\u00e0 che per distrazione o per inanit\u00e0 il legislatore non ha preso in considerazione.<\/p>\n<p>Vengo ora al secondo rilievo mossomi da Marco Gattuso attinente al rapporto tra l\u2019istituto del matrimonio e l\u2019istituto delle unioni civili. Faccio riferimento al testo del <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/leg\/17\/BGT\/Schede\/Ddliter\/testi\/46051_testi.htm\">A.S. 2081<\/a>, XVII legislatura, presentato il 14 ottobre scorso. Qui \u00e8 chiaro che il matrimonio impedisce la costituzione di un\u2019unione civile (art. 2, 3\u00b0 co. lett. a) e la sussistenza di un\u2019unione civile di uno dei nubendi impedisce a questi di contrarre matrimonio (art. 9). Chiarito ci\u00f2, occorre fare qualche approfondimento di tale aspetto apparentemente formale e secondario. A dispetto di quello che si ripete, questi due articoli letti congiuntamente chiariscono che dal matrimonio e dall\u2019unione civile discende un eff<br \/>\netto giuridico del tutto analogo: la perdita dello stato libero. Sotto questo profilo \u00e8 vero che le unioni civili sono un matrimonio di serie B. Al pari del matrimonio, infatti, coloro che costituiscono un unione civile non sono pi\u00f9 libere di passare a una diversa relazione con una persona diversa senza innescare un passaggio \u201cformale\u201d di scioglimento del vincolo. Eppure, diversamente dal matrimonio, coloro che costituiscono un\u2019unione civile non godono di tutte le tutele che da questo discendono. Il doppio impedimento dell\u2019art. 2 e dell\u2019art. 9 \u00e8 un modo per far rientrare dalla finestra (vincolo giuridico forte tra le persone) quello che si era cacciato dalla porta (estensione in senso egualitario del matrimonio). Una disposizione irragionevole a fronte del fatto che, nel caso delle unioni civili, questa conseguenza giuridica viene \u201cripagata\u201d con meno tutele e con l\u2019aggravio di una \u201cseparazione\u201d formalizzata e costosa.<\/p>\n<p>Per riepilogare finora quello che si \u00e8 detto: ci dobbiamo arrendere alla pervicace volont\u00e0 del legislatore di non rispettare il principio di uguaglianza formale, ci dobbiamo accontentare di un istituto che ci vincola al pari del matrimonio quanto alla nostra libert\u00e0 di stato e non ci d\u00e0 le stesse tutele del matrimonio. Andiamo avanti con i rilievi di Marco Gattuso.<\/p>\n<p>Il tema questa volta \u00e8 la trasformazione del matrimonio in unione civile nel caso delle coppie originariamente di sesso diverso poi diventate dello stesso sesso a seguito di riattribuzione anagrafica del sesso di uno dei due coniugi, quando abbiano espresso la volont\u00e0 di continuare a rimanere uniti (art. 7). A mio avviso la norma nella sua attuale formulazione non consente di salvaguardare pienamente la vita familiare della coppia unita civilmente, in quanto non si prevede che l\u2019unione civile si trasformi automaticamente in matrimonio se a rettificare il sesso sia uno\/a dei partner dell\u2019unione civile. Marco Gattuso afferma che si tratta \u201csicuramente [di] una irragionevole differenza di trattamento (sotto tale profilo a mio avviso incostituzionale, ma vedremo) ma certo la vita familiare \u00e8 salvaguardata\u201d perch\u00e9 a suo avviso potranno sempre chiedere le pubblicazioni matrimoniali e convolare a giuste nozze. Ora, se si ammette che \u00e8 un\u2019irragionevole differenza di trattamento \u2013 soprattutto in fase di elaborazione della norma \u2013 questa va eliminata e non certo difesa pensando oggi al rimedio futuro di un pedestre intervento legislativo. Quindi analizziamo i problemi che essa pone per immaginare una sua riformulazione.<\/p>\n<p>Prima di tutto, anche questa disposizione conferma quanto dicevo prima: questo intervento normativo separa nettamente il matrimonio dall\u2019unione civile senza renderli paritariamente alternativi, ma sanzionando un diverso peso giuridico tra i due istituti. Da un lato, infatti, il matrimonio nella sua pienezza di tutela connessa all\u2019eterosessualit\u00e0 delle parti va celebrato nel rispetto di tutte le forme previste per legge, perch\u00e9 \u00e8 l\u2019istituto di serie A per la tutela della famiglia. Dall\u2019altro lato, l\u2019unione civile \u2013 proprio perch\u00e9 dotata di un riconoscimento giuridico e sociale inferiore \u2013 sorge come effetto naturale di una norma appena si verifichino i presupposti di fatto da essa previsti (rettificazione degli atti dello stato civile, volont\u00e0 delle parti di rimanere unite, scioglimento automatico del matrimonio) senza troppi clamori.<\/p>\n<p>In secondo luogo, concedendo a Marco Gattuso che oggi si debba gi\u00e0 immaginare un rimedio a una norma che vi \u00e8 ragione di pensare sia incostituzionale, sar\u00e0 il caso di chiedersi cosa succede se nel lasso temporale tra lo scioglimento dell\u2019unione e la celebrazione del matrimonio tra le stesse parti, preceduta dalle pubblicazioni matrimoniali una delle due dovesse morire. In quelle ore, per quanto poche, le parti che magari erano unite da un\u2019unione da decenni ridiventano estranei giuridicamente. Perch\u00e9 \u2013 sia pure per poche ore \u2013 il loro legame famigliare, sia pure di serie B, deve essere ridotto al nulla giuridico?<\/p>\n<p>E ancora: se durante il lungo percorso di transizione, l\u2019altro partner per una qualsiasi ragione (l\u2019insorgere di una patologia mentale grave, un coma e cos\u00ec via elencando) perde la sua capacit\u00e0 di agire, come potrebbe sposare il suo (ormai ex) partner, una volta effettuata la rettificazione degli atti anagrafici? E\u2019 rispettoso del diritto alla vita famigliare dei due uniti civilmente costringere la persona transessuale a rinunciare alla transizione per evitare lo scioglimento della sua unione civile dal momento che non pu\u00f2 contrarre matrimonio?<\/p>\n<p>In terzo luogo, se \u00e8 vero quello che ho sostenuto pi\u00f9 sopra, ossia che lo <em>status<\/em> libero si perde tanto con la celebrazione del matrimonio tanto con la costituzione di un\u2019unione civile, \u00e8 del tutto irragionevole che la rettificazione di sesso possa consentire nel secondo caso, pur in presenza della volont\u00e0 delle persone di rimanere unite, la riacquisizione dello stato libero. Detto in altri termini, non si capisce quale utilit\u00e0 abbia sul piano giuridico obbligare le parti unite civilmente in questa peculiare fattispecie a celebrare un matrimonio per ritornare alla situazione di partenza, ossia non avere lo stato libero.<\/p>\n<p>L\u2019unica giustificazione razionale della norma \u00e8 la sua funzione di rimarcare il fatto che l\u2019unione civile \u00e8 un <em>minus<\/em> rispetto al matrimonio e siccome solo il pi\u00f9 pu\u00f2 contenere il meno, \u00e8 solo quest\u2019ultimo che si pu\u00f2 trasformare in un\u2019unione civile e non viceversa.<\/p>\n<p>Dunque: il legislatore intende sottrarsi al rispetto del principio di uguaglianza formale, chi contrarr\u00e0 un\u2019unione civile perder\u00e0 la propria libert\u00e0 di stato come nel matrimonio ma senza avere le stesse tutele e se c\u2019era qualche dubbio, la previsione normativa in tema di atti anagrafici di una delle parti di un\u2019unione civile dimostra testualmente che il matrimonio \u00e8 quella vetta giuridica che il legislatore sta rendendo irraggiungibile per le coppie formate da persone dello stesso sesso, chiamate ad accontentarsi di un matrimonio di serie B.<\/p>\n<p>E veniamo alla condizione dello straniero. Qui nemmeno se mi sforzo riesco a capire il rilievo di Marco Gattuso. Tra gli articoli del codice civile a cui rinvia l\u2019art. 3, 3\u00b0 co. vi \u00e8 l\u2019art. 116 c.c. primo comma, che regola il matrimonio dello straniero nella Repubblica e prevede che in questo caso debba \u201cpresentare all&#8217;ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell&#8217;autorit\u00e0 competente del proprio Paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui \u00e8 sottoposto nulla osta al matrimonio\u201d. Con la norma proposta la stessa cosa deve avvenire per l\u2019unione civile. Non c\u2019\u00e8 alcun dubbio che sia cos\u00ec, se l\u2019italiano ha ancora un senso. L\u2019art. 3, 3\u00b0 co., si apre con la frase \u201call\u2019unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano (\u2026)\u201d e segue il richiamo a vari articoli del codice civile, selezionati attentamente affinch\u00e9 non contengano la parola famiglia. Almeno in due casi, in questi anni cittadini omosessuali di Cuba e della Cina hanno avuto serie difficolt\u00e0 a contrarre matrimoni con cittadini italiani in Paesi, dove era possibile nonostante l\u2019identit\u00e0 di sesso tra i nubendi, a causa di norme simili. La soluzione ancora una volta \u00e8 \u201cche problema c\u2019\u00e8? Andranno da un giudice!\u201d. No, la soluzione in fase di elaborazione di una norma \u00e8 immaginare una regola che semplifichi la vita delle persone e che non gli crei possibilmente ulteriori problemi. Non si pu\u00f2 fare sempre il giochino di scrivere norme di difficile attuazione e poi lamentare l\u2019interventismo della magistratura. Il diritto serve a risolvere i problemi delle persone e non a creargliene di nuovi. Una norma dovrebbe servire a snellire la burocrazia non ad aumentarla.<\/p>\n<p>Con l\u2019unione civile, dunque, \u00e8 violato il principio di uguaglianza formale, si perde la libert\u00e0 di stato ma non si acquisiscono le tutele ampie del matrimonio, \u00e8 necessario un upgrade formalizzato quando una delle due parti decide di rettificare i propri atti anagrafici, si \u00e8 costretti ad and<br \/>\nare in tribunale se per avventura si proviene da uno Stato che avversa la condizione dell\u2019omosessualit\u00e0 e non intende in alcun modo certificare la libert\u00e0 di stato della persona.<\/p>\n<p>Ma andiamo avanti. All\u2019art. 3, 2\u00b0 co., come una voce dal sen fuggita, troviamo l\u2019espressione \u201cvita familiare\u201d, mentre nella relazione accompagnatoria, e in tutto il resto del provvedimento ci si guarda bene dal precisare che qui di famiglie stiamo parlando, al pari di quelle formate da persone di sesso diverso. In effetti, ho parlato di \u201ccompilatore disattento\u201d, ma forse \u00e8 pi\u00f9 opportuno parlare di \u201ccompilatore furbo\u201d. Si dice che l\u2019unione \u00e8 una formazione sociale rilevante ai sensi dell\u2019art. 2 Cost. Ma non si dice espressamente che formazione sociale sia. In un\u2019interpretazione sistematica della legge \u00e8 evidente che di famiglia si tratti e l\u2019art. 3, 2\u00b0 co. consentir\u00e0 di abbandonare un\u2019interpretazione sistematica per la pi\u00f9 pacifica interpretazione letterale. Ma chi \u00e8 che far\u00e0 questo passaggio logico? L\u2019interprete, sia esso il giudice o il teorico del diritto. Ne prendo atto, ma per onest\u00e0 intellettuale si deve prendere atto altres\u00ec che il legislatore per ragioni che con il diritto non hanno niente a che fare non ha il coraggio di chiamare famiglie le coppie formate da persone dello stesso sesso, n\u00e9 nella definizione di unione civile n\u00e9 nel resto del provvedimento. La forma \u00e8 sostanza, anche e forse soprattutto in questo caso. Una sostanza che non impedir\u00e0 tanto la soluzione di problemi minimi, purch\u00e9 si abbia la fortuna di avere cultura, soldi, tempo e un giudice colto e illuminato a cui ricorrere, bens\u00ec una sostanza che rallenter\u00e0 il processo di emersione sociale delle coppie formate da persone dello stesso sesso come famiglie meritevoli della stessa dignit\u00e0 sociale e giuridica di quelle formate da persone di sesso diverso. In questa discrasia di valore tra le due realt\u00e0 si potr\u00e0 infilare il futuro legislatore reazionario, che paradossalmente si servir\u00e0 proprio di questa legge per ricacciare nell\u2019ombra ci\u00f2 che anni di lotte per i diritti hanno faticosamente portato alla luce del sole. Senza escludere un\u2019azione referendaria che punti ad eliminare l\u2019espressione \u201cvita familiare\u201d l\u2019unica volta che essa ricorre nel testo.<\/p>\n<p>Nessun rispetto per il principio di uguaglianza formale, nessuna libert\u00e0 di stato e tutele inferiori al matrimonio, necessit\u00e0 di un nuovo matrimonio in caso di rettificazione anagrafica del sesso, nessuna considerazione per le persone omosessuali che provengano da Paesi insensibili alla loro tutela, nessuna concessione esplicita alla definizione delle coppie formate da persone dello stesso sesso come famiglia. Uno pensa che tanto basti, ma i rilievi di Marco Gattuso continuano ed \u00e8 gioco forza continuare a rispondere, perch\u00e9 sia chiaro che stiamo parlando di questioni concrete e di difetti oggettivi del disegno di legge e non di mie posizione radicali e preconcette.<\/p>\n<p>Ecco quindi che arriviamo alla questione dei minorenni, cui \u00e8 preclusa l\u2019unione civile. Il ragionamento che ho fatto a me pare abbastanza lineare. L\u2019art. 84 c.c. prevede che il minore che abbia 16 anni si possa sposare con l\u2019autorizzazione del tribunale \u201caccertata la sua maturit\u00e0 psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte\u201d. \u00c8 forse vero che la norma \u2013 come dice Marco Gattuso \u2013 sia pensata solo per il matrimonio \u201criparatore\u201d, ma in s\u00e9 contiene un principio su cui da anni si basa una riconsiderazione della capacit\u00e0 di agire del minore con riguardo all\u2019esercizio dei suoi diritti fondamentali. Una norma che, quindi, va letta con lo sguardo al futuro e non con la testa prudenzialmente rivolta al passato. Peraltro, l\u2019art. 84 c.c. non fa alcun cenno allo stato di gravidanza della donna infradiciottenne che voglia contrarre matrimonio. Dunque, restringere la portata normativa del testo solo perch\u00e9 \u201csi \u00e8 sempre fatto cos\u00ec\u201d non appare in alcun modo giustificato. E ci\u00f2 anche alla luce delle norme \u2013 anche sovranazionali \u2013 che al minore riconoscono un sempre maggiore grado di capacit\u00e0 con riferimento all\u2019esercizio dei propri diritti fondamentali. Ma se \u00e8 cos\u00ec, risulta del tutto irragionevole che l\u2019infradiciottenne omosessuale sia trattato in un modo diverso da quello eterosessuale. Annotiamo, dunque, quest\u2019altra \u201cdifferenza\u201d irragionevole tra quelle che tengono ben separati gli omosessuali dagli eterosessuali, concedendo solo a costoro protezione giuridica.<\/p>\n<p>E andiamo avanti con il cognome. Lamentavo il fatto che nel nuovo testo si \u00e8 eliminata la possibilit\u00e0 di conservare il cognome del partner dopo la sua morte. E qui Marco Gattuso mi tira le orecchie affermando: \u00ab\u00c8 vero che non \u00e8 consentito di conservare il &#8220;cognome comune&#8221; dopo la morte del partner, ma forse andrebbe rammentato, anche, che le coppie eterosessuali non hanno oggi la possibilit\u00e0 di scegliere un &#8220;cognome comune&#8221;!!! Qui \u00e8 tutta la disciplina del cognome che \u00e8 differente\u00bb. Dunque, siccome questa volta sono gli eterosessuali che non hanno la possibilit\u00e0 di avvantaggiarsi di un\u2019opzione resa possibile alle coppie dello stesso sesso, queste devono rassegnarsi a perdere il vantaggio acquisito, non tanto perch\u00e9 \u00e8 una cosa buona in s\u00e9, ma perch\u00e9 anche le coppie etero quel vantaggio non ce l\u2019hanno. L\u2019obiezione si commenta da sola. Ma una cosa la devo riconoscere. Marco mi ha fatto cambiare idea sul punto. Il fatto che scompaia la possibilit\u00e0 di conservare il cognome del partner dopo la sua morte \u00e8 un bene piuttosto che un male. Giusto il principio per cui ci\u00f2 che non \u00e8 vietato \u00e8 permesso in ambito privatistico, \u00e8 evidente che nel silenzio del legislatore nessuno potr\u00e0 \u201cd\u2019ufficio\u201d impedire all\u2019unito civilmente (lo so, \u00e8 cacofonico, ma sono gli effetti perversi della violazione del principio di uguaglianza!) superstite di conservare il cognome acquisito al momento della costituzione dell\u2019unione civile, e ci\u00f2 perch\u00e9 nel frattempo la sua identit\u00e0 personale si sar\u00e0 socialmente cristallizzata alla luce del cognome prescelto. Del resto, \u00e8 la stessa logica che possiamo trarre dall\u2019art. 143 bis c.c. e non si vede a fronte dell\u2019identit\u00e0 di <em>ratio<\/em> e di presupposto della fattispecie la ragione per cui l\u2019effetto previsto dall\u2019art. 143 bis non debba analogicamente trovare applicazione nel caso dell\u2019unione civile. Ho detto analogicamente?! Peccato che l\u2019analogia sar\u00e0 difficile da utilizzare giacch\u00e9 matrimonio e unione civile sono tenute ben distinte dal legislatore che ci tiene a farci sapere che si tratta di una \u201cformazione sociale specifica\u201d talmente distinta dal matrimonio che le norme contenute nel Codice civile e che si riferiscono alla relazione coniugale possono considerarsi riferite anche ai membri di un\u2019unione civile solo se siano richiamate espressamente dalla legge. E il 143 bis non \u00e8 richiamato. Sento gi\u00e0, l\u2019obiezione: e che problema c\u2019\u00e8? Basta fare una causa, sollevare la questione davanti alla Corte costituzionale e il problema \u00e8 risolto!<\/p>\n<p>Ci siamo quasi, abbiate pazienza ci sono ancora due obiezioni. Guardate l\u2019aspetto positivo per\u00f2. Queste obiezioni sono poche rispetto a quelle che un\u2019analisi molto pi\u00f9 rigorosa e approfondita consentirebbe. E succeder\u00e0 con il tempo, grazie al lavoro dei teorici del diritto e dei tanti avvocati che busseranno alle porte dei tribunali, finch\u00e9 un giorno \u2013 come fa il legislatore nella relazione accompagnatoria di questo disegno di legge \u2013 si sveglier\u00e0 e si accorger\u00e0 che la societ\u00e0 \u00e8 andata avanti e cercher\u00e0 nuovamente di raggiungerla frenandola con altri ceppi utili solo alla stabilit\u00e0 dell\u2019assetto di potere raggiunto.<\/p>\n<p>La stepchild adoption. Secondo Marco Gattuso va tutto bene, in fondo anche all\u2019estero per le coppie omogenitoriali non si sono risolti in un colpo solo tutti i problemi soltanto perch\u00e9 si \u00e8 introdotto il matrimonio. Ancora una volta la giustificazione \u00e8: all\u2019estero qualcuno ha fatto peggio di noi, quindi possiamo stare tranquilli. Si potrebbero dire molte cose su questo uso strumentale della comparazione, ma ci\u00f2 che mi pre<br \/>\nme ora \u00e8 sottolineare una volta in pi\u00f9 che se si sta immaginando una norma la si dovrebbe pensare nel modo pi\u00f9 funzionale alla soluzione dei bisogni dei cittadini e, in questo caso, dei bambini. Il meccanismo che il legislatore vuole introdurre consiste in una manipolazione dell\u2019adozione in casi particolari. In questo tipo di adozione, l\u2019unica relazione giuridica che nasce \u00e8 tra il minore adottato e l\u2019adottante. In questo senso l\u2019adozione in casi particolari si distingue da quella legittimante (o adozione piena) che il disegno di legge in considerazione esclude espressamente per le coppie formate da persone dello stesso sesso. Ora, se obiettivo della norma \u00e8 creare un contesto familiare e giuridico saldo che dia piena protezione al minore, perch\u00e9 proporre l\u2019estensione dell\u2019adozione in casi particolari, con i suoi effetti limitati che escludono il sorgere di un legame giuridico con gli ascendenti e i collaterali dell\u2019adottante? Questa peculiarit\u00e0 della normativa italiana dovrebbe suggerire una maggiore prudenza nel comparare la norma che si immagina di introdurre nel nostro Paese con quelle vigenti in altri. Lo stesso meccanismo giuridico calato in ordinamenti con caratteristiche differenti pu\u00f2 avere effetti completamente diversi. Piuttosto, della peculiarit\u00e0 italiana ci si dovrebbe far carico e riconsiderare gli effetti dell\u2019adozione in casi particolari (se proprio non vi si vuole rinunciare a favore di quella legittimante) affinch\u00e9 si possa tener conto delle particolari esigenze di una coppia omogenitoriale. Ma sappiamo perfettamente che ci\u00f2 non sta avvenendo e che tutto si consuma dietro mediazioni sulle mediazioni con un occhio attento al numero dei parlamentari necessari ad approvare le norme che interessano il Governo.<\/p>\n<p>In conclusione, dovrebbero essere chiare le ragioni per le quali aborro l\u2019approvazione delle unioni civili perch\u00e9 costituiscono un arretramento giuridico. Il testo sancisce differenze e rimarca distinzioni. Sul piano della dignit\u00e0 sociale delle persone omosessuali e delle nostre famiglie crea asimmetrie costituzionalmente intollerabili. Tutto ci\u00f2 per quanto mi riguarda non \u00e8 accettabile. Mi spiace che la mia posizione, motivata e non imprecisa, possa creare disagio a chi sostiene le unioni civili anche se lamenta mal di pancia.<\/p>\n<p>Questa \u00e8 l\u2019ultima volta che torno su questo argomento. E mi scuso fin d\u2019ora con chi continuando a sollecitarmi con la richiesta di ulteriori chiarimenti non ricever\u00e0 alcuna risposta. L\u2019autoreferenzialit\u00e0 del legislatore \u2013 specie di questo legislatore \u2013 mi fa percepire come un inutile spreco di tempo quello di insistere nel sollecitare una maggiore prudenza e riflessione.<\/p>\n<p>Sento una lacerazione profonda e il peso di una grande solitudine perch\u00e9 come persona omosessuale non ho pi\u00f9 nessuno che rappresenti la mia aspirazione di cittadino a non essere trattato come un minus habens. Ho sempre detto pubblicamente che il Parlamento avrebbe fatto le sue scelte, ma che io avrei continuato a portare avanti la battaglia per la pari dignit\u00e0 sociale e l\u2019uguaglianza. Ecco, facciano le loro scelte, ma non pretendano alcun grazie da parte mia. Quando sar\u00e0 chiaro in che condizione di inferiorit\u00e0 ci stanno mettendo davanti a tutta la societ\u00e0 italiana, sar\u00e0 il momento di rimboccarsi nuovamente le maniche e ricominciare a combattere per l\u2019uguaglianza e la pari dignit\u00e0.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Antonio ROTELLI Una settimana fa ho pubblicato sul sito lgbtnewsitalia alcune considerazioni sul nuovo disegno di [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-1215","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diritti-lgbti-in-italia"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1215","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1215"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1215\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2839,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1215\/revisions\/2839"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1215"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1215"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1215"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}