{"id":3615,"date":"2019-09-21T18:19:59","date_gmt":"2019-09-21T16:19:59","guid":{"rendered":"https:\/\/retelenford.it\/?page_id=3615"},"modified":"2019-09-21T18:19:59","modified_gmt":"2019-09-21T16:19:59","slug":"contrasto-dellomofobia-e-della-transfobia-proposta-di-legge-xvii-legislatura","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/retelenford.it\/?page_id=3615","title":{"rendered":"Contrasto dell\u2019omofobia e della transfobia &#8211; Proposta di legge XVII Legislatura"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/www.camera.it\/leg17\/126?tab=2&amp;leg=17&amp;idDocumento=245&amp;sede=&amp;tipo=\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Scarica la proposta di legge dal sito della Camera dei deputati<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Atto Camera n. 245<br \/>\na prima firma dei deputati Scalfarotto, Zan, Tinagli, Chimienti<br \/>\nsottoscritto da 221 deputate e deputati<br \/>\n<strong>PROPOSTA DI LEGGE<\/strong><br \/>\n\u201cModifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell\u2019omofobia e della transfobia\u201d<\/p>\n<p>Sulla scia degli episodi di omofobia e transfobia, che hanno funestato il nostro Paese negli ultimi anni, \u00e8 diventato ineludibile affrontare un problema che da tempo le associazioni a tutela delle persone LGBTI denunciano. L\u2019omofobia e la transfobia sono fenomeni affatto nuovi, ma l\u2019eco mediatica di quanto accaduto di recente ha destato finalmente l\u2019attenzione sociale e della classe politica.<\/p>\n<p>Nella violenza e nella discriminazione di stampo omofobico e transfobico la peculiarit\u00e0 dell\u2019orientamento sessuale delle vittima, ovvero l\u2019essere omosessuale oppure l\u2019essere transessuale, cos\u00ec come l\u2019essere donna, per fare un esempio, nella violenza sessuale contro di esse, non sono neutrali rispetto al reato, del quale costituiscono il fondamento, la motivazione e, in senso tecnico, il movente, n\u00e9 \u00e8 neutrale rispetto ad essi l\u2019autore del reato stesso, che si trova in uno stato soggettivo di disprezzo o odio rispetto alla vittima.<br \/>\nSi ritiene che, per contrastare i reati motivati da stigma sessuale, in particolare modo nei confronti delle persone omosessuali e transessuali, sia pi\u00f9 efficace, rispetto alla mera introduzione di una circostanza aggravante, prevedere l\u2019estensione dei reati puniti dalla Legge Mancino-Reale anche alle discriminazioni fondate sull\u2019orientamento sessuale o sull\u2019identit\u00e0 di genere della vittima, cos\u00ec come previsto in numerose proposta di Legge gi\u00e0 depositate in Parlamento nelle precedenti legislature.<br \/>\nSi \u00e8 sostenuto che l\u2019estensione della Legge Mancino-Reale potrebbe condurre alla condanna tanto della mamma che suggerisse alla figlia di non sposare un bisessuale, quanto del padre che decidesse di non affittare una sua casa al figlio che volesse andare a vivere nell\u2019immobile con il proprio compagno.<\/p>\n<p>\u00c8 evidente che in una normale dinamica processuale queste ipotesi di scuola non potranno mai verificarsi per un motivo molto semplice, e cio\u00e8 che la Legge Mancino-Reale si basa su una nozione di discriminazione il cui significato si pu\u00f2 trarre sia dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, sia dalla Convenzione internazionale di New York del 7 marzo 1966 sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, sia dall\u2019art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 286\/1988, successivamente meglio puntualizzata nella Direttiva n. 43\/2000, recepita con il D.Lgs. n. 215\/2003, nonch\u00e9 nella Direttiva n. 78\/2000, recepita con il D.Lgs. n. 216\/2003, che fa menzione anche dell\u2019orientamento sessuale.<\/p>\n<p>Il bene giuridico tutelato \u00e8 quindi ben individuato. In base al principio dell\u2019offensivit\u00e0, che deve caratterizzare la condotta penalmente rilevante e che vincola il Giudice nell\u2019interpretare e applicare la legge penale, ai sensi dell\u2019art. 49, comma 2, del codice penale, se si verificassero le ipotesi richiamate, le stesse ricadrebbero nell\u2019ambito dei reati impossibili, in quanto la condotta non sarebbe idonea a ledere o a porre in pericolo il bene giuridico protetto.<\/p>\n<p>Inoltre, la fattispecie delittuosa descritta dalla Legge Mancino-Reale \u00e8 molto chiara e precisa, individuando condotte che vanno ben al di l\u00e0 della semplice manifestazione di un\u2019opinione. Infatti, essa punisce l\u2019istigazione a commettere una discriminazione o una violenza, non delle opinioni, quand\u2019anche esprimano un pregiudizio. La differenza tra un mero pregiudizio e una reale discriminazione dipender\u00e0 ovviamente dalle condizioni di tempo e di luogo, nel corso delle quali si manifester\u00e0 il messaggio, dalle modalit\u00e0 di estrinsecazione del pensiero, da condotte precedenti dell\u2019autore, e cos\u00ec via, in modo da verificare se il fatto si possa ritenere realmente offensivo del bene giuridico protetto.<br \/>\nIl testo originario della Legge 22 maggio 1975, n. 152, cosiddetta \u201cLegge Reale\u201d stabiliva l\u2019applicazione della sanzione penale solo per le discriminazioni e le violenze \u201cnei confronti di persone perch\u00e9 appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale\u201d. Nel 1993, con il decreto-legge n. 112 del 26 aprile, cosiddetto \u201cdecreto Mancino\u201d, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205, vennero introdotte altre norme altre fattispecie, come ad esempio il fattore religioso, ed altre ancora ne furono introdotte, fino ad arrivare all\u2019elenco attualmente presente nell\u2019art. 3 della Legge n. 654 del 1975 e nelle leggi speciali che, ad esempio, rendono applicabile l\u2019articolo 3 alle minoranze linguistiche.<br \/>\nLa presente legge si pone due obiettivi: da un lato modificare la misure delle pene previste dall\u2019art. 3 c. 1 lett. a) e b) della Legge 13 ottobre 1975, n. 654; da un altro lato estendere la sua applicazione alle discriminazioni motivate dall\u2019identit\u00e0 sessuale della vittima del reato, come definita -ai fini della legge penale- dall&#8217;articolo 1 della presente legge.<br \/>\nL\u2019art. 3 della predetta legge, che ratifica e d\u00e0 esecuzione alla Convenzione internazionale sull\u2019eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, \u00e8 stato modificato da ultimo dall\u2019art. 13 della Legge 24 febbraio 2006, n. 85, sotto due profili: la descrizione della condotta incriminata e le pene previste.<\/p>\n<p>Nel testo risultante dalle modifiche apportate nel 1993 dal decreto Mancino la disposizione prevedeva, infatti, la reclusione fino a tre anni per chiunque diffondesse in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorit\u00e0 o sull\u2019odio razziale o etnico, ovvero incitasse a commettere o commettesse atti di discriminazione per motivi razziali, etnici o religiosi. La legge n. 85 del 2006 ha dimezzato la pena della reclusione (ora prevista fino a un anno e sei mesi) e ha introdotto la pena della multa fino a 6.000,00 \u20ac, in alternativa a quella della reclusione; sotto un altro profilo, la condotta \u00e8 stata ridefinita modificando il termine \u201cdiffusione\u201d con quello di \u201cpropaganda\u201d e sostituendo il termine \u201cincitamento\u201d con quello di \u201cistigazione\u201d.<\/p>\n<p>La Legge n. 85 del 2006, non punendo pi\u00f9 la diffusione delle idee discriminanti, ma la propaganda, e non pi\u00f9 l\u2019incitamento a discriminare o a delinquere ma l\u2019istigazione, introduce modifiche che potrebbero sembrare solo terminologiche, ma che in realt\u00e0 dal punto di vista della legge penale introducono fattispecie pi\u00f9 circoscritte e riducono il numero dei comportamenti punibili.<\/p>\n<p>Passando all\u2019illustrazione del contenuto della presente legge, l\u2019art. 1 definisce ai fini della legge penale l&#8217;identit\u00e0 sessuale e le sue componenti, in modo che la norma penale rispetti i principi di tassativit\u00e0 e determinatezza. Nella definizione delle componenti dell&#8217;identit\u00e0 sessuale sono ricompresi l&#8217;identit\u00e0 o i ruoli di genere, nonch\u00e9 i diversi orientamenti sessuali (omosessuale, eterosessuale o bisessuale) cos\u00ec come pacificamente riconosciuti dalla legislazione e dalle scienze psico-sociali, che nulla hanno in comune con comportamenti genericamente afferenti alla sfera sessuale, siano essi leciti o illeciti.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 2 reintroduce, in luogo della propaganda, la condotta della diffusione, in qualsiasi modo, delle idee fondate sulla superiorit\u00e0 o sull\u2019odio razziale; prevede nuovamente, sia alla lettera a), sia alla lettera b) del comma 1 dell\u2019art. 3 della Legge n. 654 del 1975, la condotta di incitamento in luogo dell\u2019istigazione (fattispecie pi\u00f9 circoscritta), in linea con la citata Convenzione e con lo stesso art. 3, comma 3, della suddetta legge (il quale incrimina l\u2019associazione a fine di incitamento dell\u2019odio razziale).<\/p>\n<p>Le pene previste differiscono per la gravit\u00e0 delle condotte realizzate. In caso di incitamento a commettere o di commissione di atti di discriminazione \u00e8 mantenuta l\u2019attuale previsione della reclusione fino a un anno e sei mesi \u2013 a tanto ridotta dalla riforma del 2006 \u2013 eliminando, tuttavia, l\u2019alternativit\u00e0 con la multa. Analogamente, in caso di incitamento alla violenza o di commissione di atti violenti, non viene modificata la pena prevista che va da sei mesi a quattro anni.<\/p>\n<p>La scelta di non modificare le pene attualmente previste, anzich\u00e9 inasprirle cos\u00ec com\u2019era nel testo vigente prima delle riforma del 2006, si giustifica alla luce delle modifiche alle sanzioni accessorie, come si dir\u00e0 nell\u2019illustrazione del successivo articolo 4 di questa proposta di legge. Coerentemente con il principio costituzionale della rieducazione del condannato, cui devono tendere le pene, appare pi\u00f9 efficace \u2013 in materia di reati d\u2019odio- l\u2019applicazione di sanzioni accessorie, piuttosto che la reclusione.<\/p>\n<p>Ai fattori di discriminazione considerati dall\u2019art. 3 della citata Legge Reale la presente legge aggiunge l&#8217;identit\u00e0 sessuale.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 3 coordina le altre disposizioni e le rubriche degli articoli dello stesso decreto-legge n. 122 del 1993 con il contenuto delle presente legge.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 4 modifica l\u2019art. 1 del decreto-legge n. 122 del 1993 disponendo che il Tribunale applichi obbligatoriamente, e non solo facoltativamente, come fino ad ora previsto, con la sentenza di condanna, la comminazione della sanzione accessoria dello svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 non retribuita a favore della collettivit\u00e0 da parte del condannato. Tra i soggetti presso i quali predetta attivit\u00e0 pu\u00f2 essere svolta, sono inserite le associazioni che si occupano di tutela delle persone omosessuali e transessuali. L\u2019attivit\u00e0 non retribuita a favore della collettivit\u00e0 dovr\u00e0 essere svolta al termine dell\u2019espiazione della pena detentiva per un periodo tra sei mesi e un anno \u2013 mentre attualmente, oltre ad essere facoltativa la comminazione, \u00e8 prevista per un periodo massimo di dodici settimane-, e deve essere determinata dal giudice con modalit\u00e0 tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 5 sostituisce il comma 2 dell\u2019articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993 specificando che la circostanza aggravante, nel caso di reati commessi per le finalit\u00e0 indicate dal comma 1, deve sempre essere considerata prevalente dal giudice rispetto alle circostanze attenuanti concedibili all\u2019imputato. Nel testo attualmente in vigore, tale previsione, \u00e8 formulata in modo da prevedere che le attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all\u2019aggravante.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\">PROPOSTA DI LEGGE<\/h3>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 1<\/strong><br \/>\n<strong>(Identit\u00e0 sessuale)<\/strong><\/p>\n<p>Ai fini della legge penale si intende per:<\/p>\n<ol>\n<li>\u00abidentit\u00e0 sessuale\u00bb di una persona, l&#8217;insieme, l&#8217;interazione o ciascuna delle seguenti componenti: sesso biologico, identit\u00e0 di genere, ruolo di genere e orientamento sessuale;<\/li>\n<li>\u00abidentit\u00e0 di genere\u00bb, la percezione che una persona ha di s\u00e9 come uomo o donna, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico;<\/li>\n<li>\u00abruolo di genere\u00bb, qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse all&#8217;essere uomo o donna;<\/li>\n<li>\u00aborientamento sessuale\u00bb l&#8217;attrazione emotiva o sessuale nei confronti di una persona dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 2<\/strong><br \/>\n<strong>(Modifiche all\u2019articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654)<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Il comma 1 dell\u2019articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/>\n\u00ab1. Salvo che il fatto costituisca pi\u00f9 grave reato, anche ai fini dell\u2019attuazione dell\u2019articolo 4 della convenzione, \u00e8 punito:<\/p>\n<ol>\n<li>a) con la reclusione fino a un anno e sei mesi chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorit\u00e0 o sull\u2019odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o motivati dall&#8217;identit\u00e0 sessuale della vittima;<\/li>\n<li>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o motivati dall&#8217;identit\u00e0 sessuale della vittima.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Al comma 3 dell\u2019articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: \u00abo religiosi\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abreligiosi o motivati dall&#8217;identit\u00e0 sessuale della vittima\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 3<\/strong><br \/>\n<strong>(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205)<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Al titolo del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: \u00abe religiosa\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00ab, religiosa o motivata dall&#8217;identit\u00e0 sessuale della vittima\u00bb.<\/li>\n<li>Alla rubrica dell\u2019articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: \u00abo religiosi\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00ab, religiosi o motivati dall&#8217;identit\u00e0 sessuale della vittima\u00bb.<\/li>\n<li>Al comma 1 dell\u2019articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"padding-left: 60px;\">a) la parola: \u00abfinalit\u00e0\u00bb \u00e8 sostituita dalla seguente: \u00abmotivi\u00bb;<br \/>\nb) dopo le parole: \u00abo religioso\u00bb sono inserite le seguenti: \u00abo relativi all&#8217;identit\u00e0 sessuale della vittima\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 4<\/strong><br \/>\n<strong>(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Dopo l\u2019articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, \u00e8 inserito il seguente:<br \/>\n\u00abArticolo 1-bis. (Attivit\u00e0 non retribuita a favore della collettivit\u00e0).<br \/>\n1. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall\u2019articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il giudice dispone la sanzione accessoria dell\u2019obbligo di prestare un\u2019attivit\u00e0 non retribuita a favore della collettivit\u00e0 per finalit\u00e0 sociali o di pubblica utilit\u00e0, secondo le modalit\u00e0 stabilite ai sensi del comma 2.<br \/>\n2. L\u2019attivit\u00e0 non retribuita a favore della collettivit\u00e0, da svolgersi al termine dell\u2019espiazione della pena detentiva per un periodo tra sei mesi e un anno, deve essere determinata dal giudice con modalit\u00e0 tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.<br \/>\n3. Possono costituire oggetto dell\u2019attivit\u00e0 non retribuita a favore della collettivit\u00e0: la prestazione di attivit\u00e0 lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell\u2019art. 3, L. 13 ottobre 1975, n. 654 ; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone disabili, dei tossicodipendenti, degli anziani, degli extracomunitari o a favore delle associazioni a tutela delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali o trangender; la prestazione di lavoro per finalit\u00e0 di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale e per altre finalit\u00e0 pubbliche.<br \/>\n4. L\u2019attivit\u00e0 pu\u00f2 essere svolta nell\u2019ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati.\u00bb.<\/li>\n<li>Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia determina, con proprio decreto, le modalit\u00e0 di svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 non retribuita a favore della collettivit\u00e0 di cui all\u2019articolo 1-bis del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.<\/li>\n<li>All\u2019articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 sono abrogati i commi 1 bis, limitatamente alla lettera a), 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 1 sexies.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 5<\/strong><br \/>\n<strong>(Modifiche all\u2019art. 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Il comma 2 dell\u2019art. 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, \u00e8 sostituito dal seguente: \u00ab2. La circostanza aggravante prevista dal comma 1 di questo articolo \u00e8 sempre considerata prevalente sulle ritenute circostanze attenuanti, ai fini del bilanciamento di cui all\u2019art. 69 c.p.\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Scarica la proposta di legge dal sito della Camera dei deputati Atto Camera n. 245 a prima [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"templates\/attivita-template.php","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-3615","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/3615","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3615"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/3615\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3696,"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/3615\/revisions\/3696"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/retelenford.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3615"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}