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Corte costituzionale tedesca: diritto alla pensione di reversibilità per il compagno dello stesso sesso

26 Ottobre 2009

E’ di pochi giorni fa il deposito della sentenza con la quale la Corte costituzionale tedesca ha affermato il diritto alla pensione di reversibilità anche per il compagno dello stesso sesso unito in un “partnerariato di vita registrato” (traduzione letterale) tedesco, in italiano reso anche con l’espressione “unione solidale” (eingetragene Lebenspartnerschaft).
La Corte autorevolmente afferma che, se il matrimonio deve essere privilegiato, ciò non giustifica svantaggi per le altre unioni. Inoltre, non si riscontra nell’ordinamento un obiettivo particolare per il quale i figli debbano crescere con genitori sposati e, semmai vi fosse, si potrebbe giustificare tutt’al più una preferenza rispetto a coppie che hanno la possibilità di sposarsi, non invece se la preferenza è a detrimento di una coppia dello stesso sesso di cui all’unione solidale tedesca.
Più in generale, la Prima sezione della Corte afferma che il semplice rinvio alla preferenza per il matrimonio espressa all’art. 6, c. 1 della Legge fondamentale non è sufficiente a giustificare il riconoscimento di minori diritti per le altre comunioni di vita o la scelta di disciplinarle secondo modalità lontane dall’istituto matrimoniale. Per discriminare occorre addurre, infatti, sufficienti e gravi motivazioni di fatto.
Infine, con riguardo all’omogenitorialità, in merito agli argomenti che la pensione di reversibilità trova una propria ragion d’essere nella ripartizione dei ruoli, l’uno votato al lavoro, l’altro alle faccende casalinghe e alla cura dei figli, la Corte rileva quanto segue. Dapprima il modello non riflette la realtà, in cui spesso ambedue i genitori lavorano. Inoltre, osserva la Corte che lo stesso schema si potrebbe riproporre in un’unione solidale, poiché occorre considerare che, seppur in percentuali minori rispetto alle famiglie fondate sul matrimonio, anche in un numero notevole di unioni solidali, in particolare fra donne, vi è la presenza di bambini (sull’adozione da parte di una compagna nel caso di unione solidale, d’altra parte, la Corte si era già interessata con la decisione 1 BvL 15/0 del 10 agosto 2009).