Pierfrancesco Grossi, Lineamenti di una disciplina della famiglia nella giurisprudenza costituzionale italiana, in Diritto di Famiglia, n. 2/2005, pagg. 585 ss.
L’Autore partendo dall’evoluzione del concetto di famiglia nelle sentenza della Corte costituzionale, ammette che non può ritenersi che famiglia sia solo quella fondata sul matrimonio. Tuttavia ritiene che solo alla famiglia fondata sul matrimonio la Costituzione riserva determinati diritti e doveri, mentre alla famiglia naturale sono riservate minori (o marginali) provvidenze, specie con riferimento alla filiazione naturale e meno con riferimento ai rapporti tra i partner.
L’Autore sembra chiudere con nettezza all’idea che famiglia naturale possa considerarsi quella tra due persone dello stesso sesso, anche se il seguente passaggio può risultare sibillino:
«Un tale rapporto ed una siffatta intimità (ndr. di coppia) non si propongono necessariamente od esclusivamente per una motivazione od una finalità di carattere sessuale, ma quando ciò si verifichi, pare implicitamente richiesto da quella aggettivazione (naturale) che debba trattarsi di una sessualità secondo natura e non contro di essa. Sicché è evidente che non si attagli ad altri tipi di convivenza, a menages ed a sodalizi di qualunque genere, che per la loro difformità dalle regole e dagli istituti naturali, rimangono affidati, nei limiti e sotto gli eventuali profili in cui siano da ritenere meritevoli di riconoscimento e di qualche tutela, alla sola generica garanzia dell’art. 18 della Costituzione» (ndr. Diritto di associazione)