Prima di esaminare il testo del DDL, Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTI+ – esprime notevoli riserve sulla necessità ed i motivi di tale iniziativa legislativa, come illustrati nel testo di presentazione del disegno di legge.
Innanzitutto i motivi esposti per giustificare la previsione di nuove procedure riguardano essenzialmente la prescrizione e la somministrazione dei sospensori della pubertà ovvero dell’utilizzo off label del farmaco triptorelina, laddove si evidenzia la carenza del monitoraggio da quando l’uso off label della triptorelina è stato autorizzato dall’AIFA per il blocco della pubertà.
Nessun riferimento è fatto in ordine ad eventuali criticità e problematiche circa la prescrizione e somministrazione della terapia ormonale sostituiva alle persone minorenni, di talché appare poco comprensibile la volontà di voler uniformare le regole e le procedure con riferimento ai sospensori della pubertà e alla terapia ormonale sostitutiva .
Ciò detto, tenuto conto dell’esiguità dei casi “italiani” nei quali sono stati prescritti i sospensori della pubertà da quando ne è possibile l’utilizzo off label, ovvero circa 90, come è emerso nelle audizioni svoltesi alla Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, sarebbe stato auspicabile se non doveroso che il Ministero della Salute ed il Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità , prima di presentare tale iniziativa legislativa, avessero condotto uno studio approfondito sui predetti casi, al fine di verificare se vi fosse effettivamente necessità di introdurre una disciplina prescrittiva anche solo per i sospensori della pubertà, disciplina che appare chiaramente più restrittiva di quella attuale, per quanto quest’ultima sia già stringente nei requisiti di prescrizione e di controllo.
Riferirsi, inoltre, per giustificare tale iniziativa, alla revisione effettuata negli ultimi anni da tre paesi europei, appare errato nonché fuorviante, laddove in tali paesi i criteri e le regole per la prescrizione e la somministrazione dei sospensori della pubertà erano precedentemente molto meno stringenti rispetto a quelli attualmente in vigore in Italia.
L’affermata necessità di un maggiore monitoraggio circa la somministrazione dei sospensori della pubertà tramite l’istituzione di un registro dedicato, come raccomandato dal Comitato Nazionale di Bioetica, può essere messo in pratica senza la necessità di aggiungere ulteriori passaggi procedurali ai fini dell’ottenimento della prescrizione e somministrazione di tali farmaci.
Peraltro l’istituzione di un registro per il monitoraggio clinico relativamente alla prescrizione e somministrazione della triptorelina è già prevista dalla determinazione 25.2.2019 dell’AIFA di talché l’istituzione di un nuovo registro appare inutile, laddove invece dovrebbero essere messe in opera le attività affinché il registro ed il monitoraggio già previsti siano effettivi.
Da ultimo si evidenzia come il riferimento “ai dati finora emersi dall’attività del citato tavolo tecnico”, istituito con decreto 13.5.2024 dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, appare del tutto fuorviante dal momento che allo stato non risultano atti redatti, approvati e pubblicati da tale tavolo tecnico.
Passando alla disamina del testo del DDL, esso presenta numerose criticità.
Tale equiparazione è problematica sotto due profili:
(Cfr. “Appropriatezza terapeutica nelle persone transgender”, redatto ed approvato in data 16 giugno 2022 dall’Osservatorio dedicato alla Medicina di Genere dell’Istituto Superiore di Sanità)
Ciò vuol dire che la terapia ormonale sostitutiva viene somministrata quando la persona minorenne ha un’età tale da poter esprimere un pieno consenso a tale somministrazione, di cui bisogna tener conto unitamente al consenso espresso dai genitori, e che non si può trascurare.
A tal riguardo oltre all’art. 3 della L. 219/2017, il quale prevede che “La persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all’articolo 1, comma 1.” e oltre alla Convenzione di New York del 1989, la Convenzione europea di Strasburgo del 1996, la Convenzione di Oviedo del 1997 e la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 2000, che garantiscono ai minori il diritto di essere ascoltati, di esprimere le proprie opinioni e di essere coinvolti in tutte le decisioni che li riguardano, si ricorda che già nel 1992 il Comitato Nazionale di Bioetica, in tema di informazione e consenso all’atto medico, ha fatto proprio il suggerimento del Royal College of Phisycians di Londra ai Comitati etici per la ricerca in pediatria, secondo il quale dopo i 14 anni è prioritario il consenso dell’adolescente.
Demandare la decisione sull’autorizzazione o meno all’assunzione della terapia ormonale sostitutiva, in assenza dei protocolli emanandi, ad un organo terzo che non è parte del rapporto medico e fiduciario che si instaura tra équipe multidisciplinare/genitori/ minorenne senza dare il giusto rilievo all’eventuale consenso informato della persona minore ultraquattordicenne e dei suoi genitori appare una violazione dei diritti di quest’ultimo, compreso il diritto costituzionale all’autodeterminazione terapeutica (Artt. 2, 13 e 32 Cost. )
Per tali motivi si chiede che il legislatore intervenga prevedendo che il DDL in esame riguardi solamente la somministrazione dei farmaci aventi l’effetto di sospendere la pubertà e non la terapia ormonale sostitutiva .
E’ necessario pertanto che il legislatore intervenga introducendo e pretederminando nel DDL i predetti criteri.
Un tale enunciato ignora del tutto il rapporto medico paziente, che riveste particolare importanza nei casi di varianza di genere delle persone minorenni, il rapporto di fiducia tra tali soggetti nonché la conoscenza approfondita del singolo caso . Esso non tiene conto dell’art. 1 L 219/2017 sul consenso informato laddove prevede che “È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico.”
Pertanto occorre emendare il testo affinchè si preveda che l’intervento del comitato etico avvenga solamente in caso di dubbi diagnostici e terapeutici e su richiesta dell’equipe multidisciplinare.
Le suddette indicazioni dovranno prevedere ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati e delle interessate e modalità che non consentano l’identificazione della persona.
Si rammenta che il legislatore non sarebbe nuovo a queste misure, volte a tutelare i cittadini e le cittadine rispetto ad eventuali rischi per i propri diritti e libertà garantendo, al contempo, la relativa tutela della salute.
Si prendano ad esempio, in tal senso, le misure attuate, ancora oggi, nel contesto della applicazione della LEGGE 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS) che, all’art. 5 (accertamento dell’infezione), prevede, con riferimento alle rilevazioni statistiche dell’infezione, le medesime tutele che si richiedono, con la presente audizione, per il registro in esame: “2. Fatto salvo il vigente sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi AIDS conclamato e le garanzie ivi previste, la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere comunque effettuata con modalità che non consentano l’identificazione della persona. La disciplina per le rilevazioni epidemiologiche e statistiche è emanata con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali che dovrà prevedere modalità differenziate per i casi di AIDS e i casi di sieropositività. 3. Nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l’infezione da HIV se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse. Sono consentite analisi di accertamento di infezione da HIV, nell’ambito di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilità di pervenire alla identificazione delle persone interessate.”
Tale previsione appare necessaria laddove il lasso di tempo entro cui iniziare la somministrazione dei sospensori della pubertà, al fine di portare beneficio alla persona minorenne che abbia prestato il proprio consenso unitamente ai propri genitori alla somministrazione, è ristretto.
Inoltre appare doveroso che la medesima norma sia modificata prevedendo che il numero dei componenti del tavolo tecnico sia elevato a sette e che due di essi siano nominati dall’istituto Superiore di Sanità in rappresentanza delle associazioni e altri enti del terzo settore che sostengono i diritti delle persone trans* e dei genitori di figli trans*
Tutto ciò premesso Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTI+ – invita i Ministeri promotori ad una seria ed approfondita riflessione volta a verificare se effettivamente vi sia la necessità di proseguire in una tale iniziativa legislativa, nei termini esposti nel disegno di legge e se non sia invece necessario, come si ritiene, di procedere prima della discussione e del voto in aula ad una più approfondita conoscenza della situazione concreta in tema di prescrizione e somministrazione dei sospensori della pubertà e a porre in essere quanto necessario per le effettive e corrette applicazione dei protocolli già esistenti e raccolta dei dati.
In ogni caso si auspica che durante il dibattito parlamentare si proceda alle modifiche del provvedimento nei termini sopra esposti, ritenendo che l’attuale versione del DDL 2575 sia lesivo dei diritti costituzionali delle persone trans minorenni, non tenga adeguatamente conto del consenso informato da loro espresso al trattamento terapeutico, sottovaluti la competenza del personale medico che lavora nei centri specialistici di disforia di genere.
Avv. ti Roberto Brigoni e Fabrizio Tommasi – Coordinatori del Gruppo di lavoro ‘Genere e Identità di genere’ e Anna Maria Lorito, componente del Gruppo, che ringraziano per i preziosi suggerimenti l’avv.ta Raffaella Spinelli
Il testo del parere in formato .pdf è disponibile qui.
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