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NOTA ILLUSTRATIVA SULLA PROPOSTA REFERENDARIA DENOMINATA “REFERENDUM UGUALI!”

Sul sito del Ministero della Giustizia è pubblicata una proposta referendaria così descritta:

​«Il quesito referendario sul matrimonio egualitario propone la modifica della normativa vigente al fine di abrogare le distinzioni tra l’istituto delle unioni civili e il matrimonio civile, di fatto estendendo l’accesso al matrimonio civile anche alle coppie formate da persone dello stesso sesso. L’intervento legislativo mira a garantire pari diritti e doveri rispetto alle coppie eterosessuali, in un’ottica di piena uguaglianza e non discriminazione fondata sull’orientamento sessuale. L’approvazione del quesito comporterebbe inoltre l’estensione alle coppie unite civilmente della possibilità di accedere all’adozione, secondo le modalità previste dall’ordinamento per le coppie coniugate. In particolare, verrebbero riconosciute la stepchild adoption (adozione del figlio del partner) e l’adozione piena, favorendo così la tutela giuridica e affettiva dei minori già inseriti in contesti familiari consolidati.

La proposta referendaria si inserisce nel più ampio obiettivo di aggiornare il quadro normativo in materia di diritti civili, garantendo la parità di trattamento tra i cittadini e il riconoscimento giuridico delle diverse forme familiari presenti nella società contemporanea».

Il quesito della iniziativa è stato così formulato dal Comitato promotore:

«Volete Voi che sia abrogata la legge 20 maggio 2016, n. 76, «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», limitatamente a: Art. 1, comma 20, con riferimento alle parole: «La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.»; Art. 1, comma 21, integralmente; Art. 1, comma 22, integralmente; Art. 1, comma 23, integralmente; Art. 1, comma 24, integralmente; Art. 1, comma 25, integralmente; Art. 1, comma 26, integralmente.».

Come preannunciato, abbiamo predisposto una nota tecnica, scaricabile qui, nella quale abbiamo sintetizzato le nostre prime osservazioni: l’iniziativa referendaria – a nostro avviso costituzionalmente inammissibile – non può consentire alle coppie formate da persone dello stesso sesso di accedere al matrimonio, lascia persistere disparità di trattamento, genera un disordine normativo e determina un arretramento di tutela.

Buona lettura!

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