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PERSONE NON BINARIE E AUTORIZZAZIONE AGLI INTERVENTI CHIRURGICI PER LE PERSONE TRANS*: PRIME RIFLESSIONI SULLA SENTENZA N. 143 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Con la sentenza n. 143 pubblicata martedì 23 luglio la Corte costituzionale ha dato risposta a due interrogativi:

1) è possibile, mediante pronuncia di incostituzionalità, introdurre nei registri anagrafici un’opzione rispettosa delle persone non binarie, tramite l’eliminazione della necessità di scelta tra “sesso maschile” e “sesso femminile” ed eventualmente tramite l’introduzione di un genere neutro?

2) per sottoporsi agli interventi chirurgici di affermazione del genere le persone trans* devono sempre rivolgersi al tribunale ed essere autorizzate tramite una sentenza?

Alla prima questione la Corte ha risposto negativamente, stabilendo che “l’eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile avrebbe un impatto generale, che postula necessariamente un intervento legislativo di sistema”.

La Corte, però, ha riconosciuto che l’esigenza di persone non binarie di essere identificate con una “identità altra” trova accoglimento sia nel “principio personalistico” espresso dall’art. 2 della Costituzione, sia nella tutela della dignità sociale e del diritto alla salute prevista dagli artt. 3 e 32 della Carta costituzionale.

Per la prima volta, insomma, le persone non binarie vengono riconosciute da una sentenza della Consulta, che ha anche ricordato come la “pratica delle carriere alias” diffusasi negli “istituti di istruzione secondaria e universitaria” testimoni una “sempre più avvertita sensibilità” nei riguardi di quelle identità. Questo richiamo è davvero importante, se solo si considera che, nell’attuale momento storico, le dirigenze scolastiche che le attuano sono poste letteralmente sotto attacco dalle continue iniziative di chi a fini dissuasivi utilizza persino la leva penale: le parole della Consulta confermano invece, a tutta evidenza, la piena legittimità delle “carriere alias” e fanno letteralmente strame di ogni interpretazione contraria.

Sempre a tutela delle persone non binarie, inoltre, la Corte costituzionale ha espressamente voluto porre la “condizione non binaria all’attenzione del legislatore, primo interprete della sensibilità sociale” e ha precisato che, potendo realizzarsi disparità di trattamento o compromissione del benessere psicofisico delle persone non binarie, potrebbero senz’altro porsi nuove questioni di illegittimità costituzionale.

Rete Lenford non mancherà di far leva su queste importanti considerazioni per sollecitare nuovamente – e in diversi ambiti – l’intervento della Consulta, insistendo al contempo per l’introduzione di una disciplina normativa realmente rispettosa di tutte le identità, purtroppo ancora oggi negate dal legislatore.

Per quanto riguarda, invece, l’autorizzazione agli interventi chirurgici, ormai dal 2015 considerati non più necessari ai fini della rettificazione anagrafica, la Corte costituzionale ha esaminato l’art. 31, co. IV, del D. Lgs. 150/2011 (“Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”), dichiarandolo incostituzionale “nella parte in cui prescrive l’autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l’accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.

Non ci sembra, allora, che le persone trans* possano fare affidamento su questa sentenza per poter accedere alla chirurgia affermativa senza aver previamente ottenuto una autorizzazione del tribunale.

La Corte, infatti, non ha giudicato in sé e per sé incostituzionale la norma che prescrive l’autorizzazione giudiziale agli interventi, ma ha reso una c.d. pronuncia di “accoglimento parziale”, considerando “irrazionale” il regime autorizzatorio non in quanto tale, ma “nella sua rigidità” e, conseguentemente, dichiarando illegittima la disposizione normativa soltanto nella parte in cui impone l’autorizzazione giudiziale anche nel caso in cui il tribunale, cui venga chiesta la rettifica anagrafica, abbia ritenuto che le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano sufficienti per poter accogliere la domanda di rettifica anagrafica.

In parole più semplici: nella impostazione della sentenza l’autorizzazione giudiziale agli interventi di chirurgia affermativa continua a restare necessaria, tranne nel caso in cui una persona abbia già ottenuto una sentenza di rettifica anagrafica, perché a quel punto diventerebbe irragionevole imporre l’autorizzazione giudiziale agli interventi affermativi proprio a chi ha già affermato anagraficamente il proprio genere.

L’interpretazione ora esposta – ne siamo ben consapevoli – ridimensiona di molto la portata della sentenza e mortifica il principio di autodeterminazione delle persone trans* (e, come diremo, anche delle persone non binarie), perché ne riconosce l’esplicazione soltanto a seguito di una rettificazione anagrafica e, dunque, soltanto all’esito di un preliminare vaglio del tribunale sulla sussistenza dei requisiti per la rettifica anagrafica, con un sostanziale controllo sui corpi delle persone trans*.

Ci sembra assai difficile, però, supportare una diversa interpretazione di quella sentenza, dal momento che la Consulta, lungi dall’interrogarsi in merito al diritto fondamentale alla salute delle persone trans* tutelato dall’art. 32 della Costituzione, ha svolto un ragionamento semplicistico, schematicamente rappresentabile in questi termini:

a) ha stabilito che la “previsione dell’autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali” – benché connotata da “tratti paternalistici” e benché contraria alla “progressiva focalizzazione sull’autodeterminazione individuale” compiuta da altri sistemi giuridici – “non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l’entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici”;

b) ha ricordato che, secondo l’interpretazione avallata ormai sin dal 2015, la rettificazione anagrafica non impone che sia stato preliminarmente eseguito un trattamento chirurgico, ben potendo il percorso di affermazione di genere “compiersi già tramite trattamenti ormonali e sostegno piscologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico”;

c) ha conseguentemente affermato la sopravvenuta necessità di coordinare con questa interpretazione il regime autorizzatorio agli interventi di chirurgia affermativa, che è ancora previsto dalla legge in modalità “indistinta” (cioè per ogni caso, senza – appunto – alcuna distinzione);

d) ha giudicato “irragionevole” l’autorizzazione giudiziale nel caso in cui vi sia stata una rettifica anagrafica perché “un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.

Ci pare evidente, allora, che la Corte non abbia assunto la dovuta consapevolezza in merito alla circostanza – denunciata anche da Rete Lenford nel proprio atto di “amicus curiae” – che la preventiva autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico costituisce sempre, a prescindere dalla sussistenza di un percorso giudiziario di rettificazione anagrafica, una lesione della dignità delle persone trans* (e non-binarie), perché le sottopone a tempistiche e procedimenti che, da un lato, dilatano lo stato di disagio e malessere delle persone stesse e, dall’altro, aggravano un trattamento medico che potrebbe essere gestito, come accade per le persone cisgender, sulla base del consenso informato espresso nell’ambito del rapporto di cura fra medico e paziente.

La Corte costituzionale, insomma, non sembra aver adeguatamente apprezzato la reale esigenza delle persone trans*, che resta quella di autodeterminarsi rispetto alla propria salute e di non essere costrette a dover, comunque, affrontare i tempi del giudizio di rettifica anagrafica per poter eventualmente sottoporsi agli interventi di chirurgia affermativa.

Purtroppo, l’attuale fase politica non consente di nutrire fondate speranze per l’accoglimento delle istanze di piena ed effettiva autodeterminazione e depatologizzazione formulate da anni dalle persone trans*.

Sarà, allora, la giurisprudenza – se del caso anche in via di urgenza e tramite la sottoposizione di nuove questioni alla Corte costituzionale – a lavorare in questa direzione, sfruttando ogni elemento possibile, inclusi gli importanti spunti offerti dalla sentenza n. 143 della Consulta.

Rete Lenford, naturalmente, rinnova il suo impegno in tal senso e, per favorire un impegno associativo condiviso, intende proporre a tutte le associazioni, realtà e attivistə LGBTQIA+ di incontrarsi a breve con l’obiettivo di mettere a fattor comune tutte le proprie elaborazioni e direttrici interpretative, anche rispetto alla sentenza n. 143.

Lo scopo sarà quello di elaborare e restituire alla comunità tutta soluzioni volte a orientare massicciamente la giurisprudenza nel senso più favorevole al benessere delle persone trans* e non binarie, ponendo attenzione alle questioni non ancora risolte, tra le quali: la latitudine del riferimento normativo alle “intervenute modifiche dei caratteri sessuali” preliminari alla rettificazione anagrafica (cui la sentenza n. 143, non avvertendo le ricadute in termini di accertamenti processuali, accenna in modo troppo superficiale); i casi in cui i giudici non ritengano le modificazioni già intervenute “sufficienti” ai fini della rettifica anagrafica; i casi in cui i Giudici continuano a disporre consulenze tecniche d’ufficio, esami, indagini, controlli e richieste di autorizzazioni con grave mortificazione della dignità delle persone trans*; infine, i casi di persone non binarie che non intendano intraprendere un percorso giudiziario di rettifica anagrafica, ma che vogliano comunque effettuare interventi chirurgici sui propri caratteri sessuali e che, rispetto a questa istanza, a oggi non trovano appiglio nella sentenza n. 143.

La riflessione, ci auguriamo, ci consentirà di ripartire dalla sentenza n. 143 e avviare insieme un nuovo percorso verso la piena uguaglianza.

Ogni sentenza è un pezzo di strada verso l’uguaglianza.

Sarà impegno di tuttə ottenerne altre.

Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTI+

La nota qui riprodotta è scaricabile qui in formato pdf.

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