| FONTI: Famiglia e Diritto, 2008, 3, 221 nota di Falletti
Corte europea diritti dell’uomo Grande Sez., 22 gennaio 2008, n. 43456
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| Una scelta fondata su una distinzione è discriminatoria ai sensi dell’art. 14, se essa manca di uno scopo oggettivo e ragionevole, ovvero se essa non persegua uno scopo legittimo o se non vi è rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi e lo scopo. Nel caso si tratti di orientamento sessuale è necessario che vi siano delle ragioni particolarmente gravi e convincenti per giustificare una differenza di trattamento in materia di diritti sanciti dall’art. 8 CEDU. Su questi presupposti è discriminatorio negare l’autorizzazione all’adozione del singolo fondando il diniego esclusivamente sull’omosessualità dell’aspirante genitore.
Corte europea diritti dell’uomo Grande Sez., 22-01-2008, n. 43456 E.B. c. Francia
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