Con la sentenza n. 230 depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Venezia sull’art. 1, comma 20, della legge n. 76/2016 (nota come ‘Legge Cirinnà’), istitutiva delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
La legge, infatti, non disciplina i rapporti di filiazione tra le coppie unite civilmente e i bambini che sono da loro generati. Ad avviso del Tribunale di Venezia, tale omissione viola i diritti fondamentali delle parti unite civilmente e dei loro figli.
La Corte costituzionale, invece, ha statuito che il «riconoscimento del diritto ad essere genitori di entrambe le donne unite civilmente, ex lege n. 76 del 2016», secondo quanto già detto nella sentenza n. 84 del 2016, «attiene all’area degli interventi, con cui il legislatore, quale interprete della volontà della collettività, è chiamato a tradurre […] il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale». Pertanto, la Corte ha rimesso al legislatore ogni valutazione in merito al pieno “riconoscimento dell’omogenitorialità”, precisando espressamente che la Costituzione già lo consente.
La decisione trae origine dal rifiuto dell’Ufficiale dello stato civile del Comune di Venezia di formare l’atto di nascita di un bimbo con l’indicazione di entrambe le mamme. Della vicenda avevamo dato ampiamente conto nel comunicato pubblicato il 29 aprile 2019: https://retelenford.it/news/comunicati-stampa/bambino-con-due-mamme-venezia-rinvia-alla-corte-costituzionale-la-questione-della-formazione-in-italia-del-certificato-di-nascita/.
Con l’assistenza della socia avv.ta Susanna Lollini, Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford ha proposto il suo intervento nel giudizio davanti alla Corte costituzionale e, con il deposito di memorie, ha sostenuto l’inammissibilità della questione, non perché la questione attenga alla scelta del legislatore, ma perché le norme vigenti non impediscono la formazione di un atto di nascita con due donne. E, infatti, l’attuale normativa è già stata interpretata da molti Tribunali e Corti d’Appello in senso costituzionalmente orientato (Napoli, Pistoia, Bologna, Perugia, Firenze, Rovereto, Trento, Rimini, Bergamo, Bari), anche a seguito di due sentenze contrarie della Corte di Cassazione (sentenze nn. 7668/2020 e 8029/2020) e all’esito di procedimenti seguiti da soci e socie di Avvocatura per i diritti LGBTI. Con i decreti del 27 aprile e del 28 aprile scorso, infatti, sia la Corte di Appello di Roma, sia il Tribunale di Cagliari hanno già superato l’interpretazione della Corte di cassazione, dichiarando la legittimità del riconoscimento di bambini e bambine da parte delle due mamme.
L’avv. Vincenzo Miri, presidente di Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford, dichiara: “La decisione della Corte costituzionale è motivata sulla base del divieto di accesso alla procreazione medicalmente assistita (PMA) per una coppie di donne, stabilito all’art. 5 della legge 40/2004 e già ampiamente indagato nella precedente sentenza n. 221/2019. Non vengono passati in rassegna, invece, i numerosi argomenti che legittimano una netta distinzione dei requisiti di accesso alla PMA dal diverso profilo della tutela di chi sia già nato, regolato dall’art. 8 della medesima legge. Eppure, sia la stessa Corte costituzionale, sia la Corte di cassazione hanno sempre separato i due profili: ciò è accaduto per la fecondazione eterologa, addirittura prima della legge 40/2004, ma anche per la fecondazione ‘post mortem’ (Cass. 13000/2019), ove è sempre stato riconosciuto il doppio legame genitoriale. La Consulta, peraltro, riaffermando anche oggi la possibilità di adozione non legittimante (c.d. ‘stepchild adoption’), è ben consapevole dei relativi limiti per la tutela dei bambini e delle bambine e scrive chiaramente che quella tutela potrà essere realizzata in modo ben più ampio ed esteso dal legislatore”. “Non è escluso – continua Vincenzo Miri – che negli attuali giudizi già trattenuti in decisione o in quelli già pendenti anche davanti alla Corte di cassazione possa esservi una rimeditazione della questione, com’è accaduto ad esempio per i noti contrasti interpretativi tra le Corti superiori in materia di adozione di maggiorenni. In ogni caso, Avvocatura per i diritti LGBTI Rete Lenford si batterà per un intervento legislativo che ponga finalmente termine a incertezze, discriminazioni e vuoti di tutela in danno di molti bambini e di molte bambine, per la piena dignità sociale e giuridica di tutte e tutti, riaffermando con forza anche la necessità di introdurre nel nostro ordinamento il matrimonio egualitario e superare, così, la discriminazione sancita dalla legge sulle unioni civili”.
Valentina Pizzol e Patrizia Fiore, socie di Avvocatura per i diritti LGBTI, che insieme all’avv. Saracco assistono la coppia veneziana, aggiungono: “Valuteremo ogni possibile azione a tutela del bambino delle nostre assistite, tra le quali anche il ricorso all’adozione in casi particolari, come la Corte costituzionale sembra suggerire. Ci piace ricordare, tuttavia, che tale strumento è frutto di una interpretazione giurisprudenziale resa possibile solo grazie alle cause coraggiosamente avviate da avvocate e avvocati, anche di Rete Lenford. Nel nostro caso, tuttavia, si tratta di uno strumento del tutto inappropriato perché il bambino non è figlio solo di un partner, ma di entrambe le persone che hanno realizzato la fecondazione assistita, come avviene nelle coppie eterosessuali. Leggiamo quindi la sentenza della Corte come un invito al legislatore perché superi tutte le diseguaglianze in materia di famiglia”.
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