MASSIMA – Il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE osta ad una normativa in base Alla quale, dopo il decesso del suo partner con il quale ha contratto un’unione solidale, il partner superstite non percepisce una prestazione ai superstiti equivalente a quella concessa ad un coniuge superstite.
È compito del giudice a quo verificare se il partner di unione solidale superstite sia in una posizione analoga a quella di un coniuge beneficiario della prestazione ai superstiti prevista dal regime previdenziale di categoria.
ABSTRACT – La Corte di giustizia ha interpretato per la prima volta il divieto di discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale sancito dalla direttiva 2000/78/CE, statuendo su un caso riguardante i diritti pensionistici del partner registrato, superando i propri precedenti in materia. Pur avendo scelto di non attribuire particolare rilevanza al considerando n. 22 della direttiva, che esclude dall’ambito di applicazione della direttiva le norme nazionali sullo stato civile e le prestazioni che ne derivano, la ricostruzione della fattispecie in termini di discriminazione diretta lascia irrisolta la questione della comparabilità dell’unione registrata rispetto al matrimonio secondo la legislazione nazionale.
Il presente commento è apparso originariamente su Famiglia e diritto, n. 7/2008, 60
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