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Matrimonio gay non trascrivibile

I giudici della Corte d’Appello di Roma hanno rigettato il reclamo proposto da due cittadini italiani dello stesso sesso che avevano impugnato il decreto con il quale il Tribunale di Latina aveva negato loro la trascrizione nei registri dello stato civile del comune di Latina dell’atto di matrimonio celebrato dalla coppia in Olanda. La vertenza, decisa nel giugno 2006 ma resa nota in questi giorni dal sito http://www.personaedanno.it/ , riveste grande importanza in considerazione delle valutazioni giuridiche e sociali che i giudici romani hanno effettuato. 

La Corte – pur riconoscendo che il matrimonio era stato celebrato nel pieno rispetto della normativa olandese – ha stabilito che tale atto non può essere trascritto nel registro dello stato civile italiano perché non presenta uno dei requisiti essenziali per la sua configurabilità come matrimonio nell’ordinamento interno, ovvero la diversità di sesso tra i coniugi. Infatti, tra i requisiti indispensabili – secondo una certa interpretazione dottrinale – per la esistenza del matrimonio nel nostro ordinamento, vi è la diversità di sesso. Secondo i giudici capitolini, l’assenza di una norma espressa che qualifichi come necessaria la diversità di sesso tra i nubendi va spiegata con il fatto che per il legislatore del 1942, e per quello costituzionale, non sussisteva l’esigenza di alcuna specificazione in merito, essendo questa insita nella comune accezione e nella tradizione sociale e giuridica dell’istituto matrimoniale e – va aggiunto – non essendosi all’epoca neppure profilata l’ipotesi di un’estensione dell’istituto all’unione affettiva di persone dello stesso sesso. "Egualmente nessun argomento in senso favorevole alla tesi prospettata dai ricorrenti può essere tratto dalla rinuncia del legislatore della riforma del 1975 ad inserire tra le norme del codice l’art.83 bis, recante un definizione dell’istituto matrimoniale che espressamente fa riferimento alla diversità di sesso dei coniugi, dal momento che anche all’epoca non si prospettava alcuna necessità di esplicitare un dato sociale e normativo considerato pacifico" afferma la Corte d’Appello. Quanto alla tutela costituzionale invocata dai reclamanti, osserva la Corte che il riferimento contenuto nell’art. 29 Cost. alla "famiglia come società naturale fondata sul matrimonio" consolida il convincimento fin qui espresso in merito all’impossibilità di dare ingresso nel nostro sistema per via giurisprudenziale al matrimonio tra persone dello stesso sesso. Tuttavia esiste una finestra nella quale, innanzi all’aprirsi di un consapevole dibattito politico e alla presentazione di progetti di legge in materia, può prospettarsi un’evoluzione interpretativa. Infatti – nota la Corte – il criterio di rapporto tra il legislatore e la realtà sociale, indicato dalla Costituzione, non costituisce di per sé ostacolo alla ricezione in ambito giuridico di nuove figure alle quali sia la società ad attribuire il senso e il valore della esperienza "famiglia". Anche se – conclude la Corte – per il momento sembra illegittimo perseguire detto fine attraverso una forzatura in via interpretativa dell’istituto matrimoniale, essendo le connotazioni di questo saldamente ancorate al diritto positivo e alla concezione sociale di cui questo costituisce tuttora univoca espressione.

 

 

 

Parla Francesco Bilotta – STRADA IN DISCESA

 

Per i fautori della libertà di matrimonio e per il riconoscimento degli effetti giuridici delle unioni tra soggetti dello stesso sesso, il decreto della Corte di appello di Roma è più che incoraggiante. Sebbene i giudici romani abbiano confermato la non trascrivibilità nel registro dello stato civile dell’atto di matrimonio tra gay celebrato in altro paese dell’UE, c’è chi avanza una lettura costruttiva della sentenza. E’ l’opinione di Francesco Bilotta, professore di diritto privato all’Università di Udine e Vice Presidente dell’associazione Persona e Danno.

 

D. Perché ritenete che la decisione della C. A. di Roma segni un’apertura alla validità dei matrimoni gay in Italia?

R. In primo luogo, il matrimonio non è "definito" nella Costituzione, né nel codice civile e neppure nelle leggi speciali che nel tempo hanno regolamentato l’istituto. Bisogna constatare che non vi sono norme di diritto positivo da cui possa ricavarsi una nozione di matrimonio. E’ importantissimo che i Giudici romani affermino che l’interprete è chiamato ad individuare il contenuto essenziale di tale istituto con un’attenta considerazione della sua evoluzione nel contesto sociale in cui viviamo. Per far questo è doveroso utilizzare tutti i criteri di interpretazione di cui all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, fra i quali il criterio evolutivo.

 

D. Cosa ne consegue?

R. Che vi è la possibilità di un’interpretazione evolutiva dell’istituto per allargarlo alle persone dello stesso sesso. E’ la stessa Corte a ricordare che in tal senso non vi è alcun impedimento legato all’esistenza di una norma positiva che consenta solo la celebrazione di un matrimonio tra persone di sesso diverso. 

 

D. Eppure il matrimonio nel caso concreto non è stato registrato…

R. E’ vero, in quanto – secondo la Corte d’appello di Roma – nel caso dell’unione dei due ragazzi di Latina non era presente uno dei requisiti ritenuti essenziali per la sua configurabilità come matrimonio nell’ordinamento interno, ossia la diversità di sesso tra i coniugi. 

 

D. Ma se non c’è alcuna norma di diritto positivo che dice una cosa simile come fa il giudice ad affermarla?

R. Vi è una tradizione interpretativa di fonte essenzialmente dottrinale, basata su alcune norme del codice civile (108, 143, 143 bis, 143 ter, 156 bis etc.) che fanno uso dei termini "moglie" e "marito", in forza della quale si individua tra i «requisiti indispensabili» per la esistenza del matrimonio la diversità di sesso dei nubendi. Ma anche se vi fosse un orientamento costante della giurisprudenza, è bene ricordare che nel nostro sistema non esiste il principio del precedente vincolante e posto che la Cassazione ha sempre fatto propria tale interpretazione dottrinale in obiter di sentenze che si occupavano di altro, si può ben sperare che un Giudice presto abbia il coraggio non solo di declamare la possibilità di un’interpretazione evolutiva – come fa la Corte romana – ma di effettuarla in concreto. Per il momento la decisione in questione mi sembra un enorme risultato.

 

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