La norma cui, con tutta probabilità si riferisce il cardinale è l’art. 29 Cost.:"La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".
Una prima lettura approssimativa potrebbe rivelare la fondatezza del giudizio di incostituzionalità dei PaCS: il matrimonio sarebbe l’unico ed essenziale fondamento della famiglia quale società naturale.
Dobbiamo tuttavia ammettere che una siffatta interpretazione restrittiva della norma sarebbe poco rispettosa dello spirito (esteriorizzato anche a livello semantico) dell’intera Costituzione.
Nella parte dedicata ai "Principi fondamentali" infatti, spesso ricorre il verbo "riconosce", ma talune volte esso è associato all’altro "promuove", formando così un’endiadi assai più forte rispetto al solo "riconosce" ( a titolo esemplificativo vedi artt. 4, 5).
Dobbiamo altresì constatare che in altre norme si parla di "tutela", che è concetto ancora diverso dal mero riconoscimento (a titolo esemplificativo, artt. 32,35). Di conseguenza, un’interpretazione più attenta e "sistematica" ci farebbe desumere che, laddove intento della Costituzione fosse stato quello di elevare il matrimonio e distinguerlo con favore nell’ambito delle "formazioni sociali" di tipo affettivo, troveremmo le parole, di ben altro spessore rispetto a "riconosce"," "promuove", o "tutela".
Il mero "riconoscimento" di per sé non implica una valutazione positiva dell’ordinamento con riguardo al matrimonio; nemmeno vi è alcun sentore di una volontà di "promozione" dell’istituto da parte del Costituente. L’unica conseguenza logico-giuridica che si può trarre dal dettame dell’art. 29 è che una legge che discriminasse la famiglia fondata sul matrimonio sarebbe incostituzionale. Tutto qui.
L’art. 29 non dice nulla e nulla vieta riguardo alle unioni di fatto e alla possibilità di sviluppo giuridico-sociale di norme che conferiscono a tali unioni dignità giuridica. Anzi, questa prospettiva sembra non solo costituzionalmente legittima, ma anche soprattutto vista con favore dalla Costituzione: il principio di uguaglianza, tesoro della Rivoluzione, sancito all’art. 3 e il proposito di "rimuovere gli ostacoli che, limitando la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana" non collimano con la previsione legislativa di una "regolamentazione giuridica" delle unioni di fatto tale da rendere loro la dignità mancata.
Chi non sceglie di "regolare i propri rapporti affettivi" (perdonate il tecnicismo razionalistico applicato ad una situazione che oltremodo irrazionale qual è il rapporto amoroso) con il matrimonio è, ad oggi, discriminato: non ha alcun diritto nella successione ab intestato, non ha diritto ad assegni di sostentamento o sovvenzioni che pur gli spetterebbero foss’egli coniuge.
Il PaCS si pone come rimedio a tutta una serie di "diritti negati", nonostante siano conformi ai dettami costituzionali e, inoltre, apertamente condivisi dalla società civile.
Dalla società civile è orami condivisa anche la convivenza di coppie omosessuali, almeno stando agli ultimi sondaggi. Forse è questo il nodo principe della polemica avverso i PaCS, essendoci purtuttavia una società pronta ad acetire le convivenze gay e a conferire alle coppie omosessuali dei diritti. Perché negarglieli? E’ forse una colpa l’essere nato omosessuale? Hanno potuto gli omosessuali, al pari di ogni persona, scegliere le loro inclinazioni sessuali? Probabilmente le risposte di Chiesa e Stato (o meglio, di una parte dello Stato!) sarebbero in totale disaccordo.
Lo Stato però, nella sua posizione di sovranità e indipendenza, ha riconosciuto l’uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzioni… anche di "condizioni personali". E dunque perché discriminare l’omosessuale rispetto all’eterosessuale? Perché, ancora, negargli i diritti che gli spettano, se tali diritti promanano tanto dal nostro testo normativo principe, quanto da una coscienza sociale finalmente favorevole e realmente partecipe?
Bisogna ammettere che, ad onta della lettera della Costituzione, il nostro ordinamento giuridico si pone ancora in un atteggiamento di speciale favore per l’unione matrimoniale e il problema che bisogna affrontare adesso è il fatto che il sociale ha ormai superato il giuridico. A tal punto, ritengo sia il giuridico a doversi adeguare al sociale, modificando, innovando, adeguando la sua lettera. E’ infatti la società che, parlando in termini di teoria generale, ha il compito di mettere in moto la macchina legislativa. Una legge non condivisa, soprattutto se tale legge tocca la carne viva del vivere sociale, sarebbe deleteria e controproducente.
E’ onere dello Stato, in questo momento, farsi carico della istanza sociale di rinnovamento di un sistema, lasciando che la Chiesa parli, indipendente e sovrana, ma "nel proprio ordine".
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