Con la sentenza in esame, il TAR della Sicilia, sezione distaccata di Catania, ha annullato un provvedimento amministrativo dagli effetti assolutamente discriminatori. L’Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile di Catania aveva infatti disposto, ai sensi dell’art. 128 del D. L.vo 285/1992, la revisione della patente di guida, mediante un nuovo esame di idoneità psico-fisica, di un soggetto che alla visita per il servizio di leva aveva dichiarato la propria omosessualità.
Presupposto del provvedimento impugnato è stato l’applicazione (erronea) dell’ art. 119 del D. L. n. 285/1992, il quale, nel disciplinare i requisiti fisici e psichici prescritti per il conseguimento della patente di guida, dispone che non possono ottenere il titolo coloro che siano affetti da "malattia fisica, psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore".
In pratica, l’omossessualità del ricorrente viene considerata una vera e propria malattia fisica e psichica, ostativa, ai sensi della normativa vigente, del rilascio della patente di guida.
Nell’annullare il provvedimento in oggetto, correttamente, il TAR evidenzia che non esiste alcun referente, né normativo né extragiuridico, che consenta di catalogare l’omosessualità tra le patologie annoverate dall’art. 119 d.lgs. 285/1992 e dall’art. 320 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione del codice della strada: ad opinione dei giudici, infatti, "le preferenze sessuali di un individuo non rientrano in nessuna delle nozioni della scienza medica che la norma prende in considerazione ai fini della capacità di guida e non rappresentano meno che mai "malattia psichica".
La conclusione cui perviene il Tribunale appare corretta dal punto di vista scientifico. Infatti, la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha espressamente riconosciuto che l’omossessualità è una condizione personale ascritta, non scelta e non modificabile.
Opinione che chi scrive condivide pienamente: l’inclinazione omosessuale di una persona, da qualsiasi ragione sia determinata, attiene alla natura della persona: in quanto tale, essa è questione inerente ai diritti umani, e come tale andrebbe trattata dagli ordinamenti giuridici, compreso quello italiano. E’ un dato di fatto, tuttavia, che provvedimenti del tipo di quello impugnato sono ancora troppo frequenti: gli omosessuali italiani sono spesso vittime incolpevoli di violenze psicologiche, discriminazioni e prepotenze perpetrate ingiustificatamente a loro danno, e troppo spesso impunite.
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