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La Corte d'Appello di Milano riconosce l'adozione piena di una minore da parte della madre sociale

Con provvedimento del 16 ottobre 2015 la Corte Appello Milano, sez. Persone, Minori, Famiglia, ha disposto la trascrizione dell’ordinanza emessa dall’autorità giudiziaria spagnola di adozione di una minore da parte della co-mamma, nell’ambito di una coppia di donne.

Gli artt. 65 e 66 della legge in materia di diritto internazionale privato, prevedono che i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone, nonché all’esistenza di rapporti di famiglia hanno effetto nell’ordinamento italiano e sono quindi riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, quando producono effetti nell’ordinamento dello stato in cui sono stati pronunciati, non sono contrari all’ordine pubblico e sono stati rispettati i diritti della difesa.

La Corte d’Appello di Milano ha riconosciuto che il provvedimento è stato pronunciato legittimamente in uno Stato europeo, in base alle leggi di quel paese, e che esso non è contrario all’ordine pubblico internazionale.

Secondo i giudici, inoltre, “il riconoscimento dell’adozione, e quindi il riconoscimento di tutti i diritti e doveri scaturenti da tale rapporto, corrispondono all’interesse superiore del minore al mantenimento della vita familiare costruita con ambedue le figure genitoriali e al mantenimento delle positive relazioni affettive ed educative che con loro si sono consolidate, in forza della protratta convivenza con ambedue e del provvedimento di adozione“.

La trascrizione ordinata dai giudici di Milano introduce per la prima volta nel nostro ordinamento un’adozione legittimante, e dunque “piena”, tra una persona non coniugata e il figlio riconosciuto del partner, anche dello stesso sesso, e non solamente una adozione cd. “in casi particolari” (ex art. 44 L. 184/83).

“Il dibattito di questi giorni in merito ad alcune tecniche di procreazione medicalmente assistita, per come si è sviluppato, è pretestuoso perchè mira a colpire quella parte del ddl Cirinnà che riguarda la genitorialità della coppie omosessuali” afferma l’avv, Maria Grazia Sangalli, Presidente di Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford “ma è bene ricordare che quella proposta di legge non introduce la c.d. stepchiladoption come presente negli altri Paesi, ma si limita ad estendere l’adozione c.d. “in casi particolari”, disconoscendo i rapporti parentali tra minori ed i parenti del genitore sociale e sottoponendo il riconoscimento del rapporto di filiazione al vaglio giudiziale”.

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