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La Corte costituzionale conferma la non necessarietà delle modifiche chirurgiche ai fini del cambio di sesso

Con sentenza n. 221 depositata oggi, la Corte Costituzionale, in adesione all’orientamento espresso dalla Corte di cassazione con sentenza n. 15138/2015 a seguito del ricorso promosso da Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford, ha escluso il carattere necessario dell’intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica di sesso.

La Corte, riaffermando il principio per cui resta “ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo”, ha precisato che, rispetto al cambiamento di sesso, “il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona” e ha sottolineato che “la prevalenza della tutela della salute dell’individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione”, ma “come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.

Importante, infine, il riferimento della Consulta all’art 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, che assume “il ruolo di garanzia del diritto all’identità di genere, come espressione del diritto all’identità personale (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU) e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto, dotato anch’esso di copertura costituzionale, alla salute”.

La presidente di Avvocatura per i diritti LGBTI, avv. Maria Grazia Sangalli, esprime la sua soddisfazione per l’esito di un giudizio tanto atteso: “si tratta di una pronuncia che chiarisce definitivamente le ambigue zone d’ombra della legge 164/82 in tema di rettificazione di attribuzione di sesso. La legge non impone la modifica chirurgica del sesso, secondo una interpretazione della stessa definitivamente orientata nei termini di una valorizzazione del diritto costituzionale alla salute. L’intervento è dunque solo un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico della persona”.

Copia della sentenza in formato pdf LINK

 

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