“II Collegio ritiene che la notmativa deve poter essere interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali che costituiscono il fondamento per il riconoscimento di nuove forme di genitorialità. E nel caso di specie l’interpretazione della norma è nel senso di essere applicabile a tali nuove forme di genitorilità, senza forzatura cuna.
Gli elementi sui quali il Collegio ha posto la sua attenzione, nella convinzione che può, non essendovi alcun divieto nella legge in vigore e che anzi deve aderire a questa interpretazione, sono il benessere e la tutela di un sano sviluppo psicologico della piccola, il cui unico pregiudizio, nel percorso di crescita andrebbe presumibilmente rintracciato nel convincimento ancora presente in parte della società, esclusivamente fondato, questo sì, su pregiudizi e condizionamenti cui questo Tribunale, quale organo superiore di tutela del benessere psicofisico dei bambini, non può e non deve aderire stigmatizzando una genitorialità “diversa”, ma parimenti sana e meritevole di essere riconosciuta in quanto tale”.
In allegato, copia della sentenza LINK
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